BGer 8C_626/2012 |
BGer 8C_626/2012 vom 07.11.2012 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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8C_626/2012 {T 0/2}
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Sentenza del 7 novembre 2012
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I Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudici federali Ursprung, Presidente,
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Frésard, Maillard,
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cancelliere Schäuble.
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Partecipanti al procedimento |
G.________, patrocinato dall'avv. Patrick Untersee,
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ricorrente,
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contro
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Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro gli infortuni (rendita d'invalidità),
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 18 giugno 2012.
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Fatti:
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A.
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Per decisione 7 novembre 2011 l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) ha assegnato a G.________, nato nel 1984, operaio, una rendita d'invalidità del 19% limitatamente al periodo 1° novembre 2011-30 aprile 2013 e un'indennità per menomazione dell'integrità del 30%, a dipendenza della perdita totale della capacità visiva all'occhio destro a seguito di ferimento da scheggia metallica avvenuto il 14 dicembre 2009 nell'esercizio della sua professione.
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Statuendo su opposizione per quel che concerne il diritto alla rendita, l'INSAI ha confermato la propria decisione con provvedimento del 16 dicembre 2011.
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B.
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G.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo l'assegnazione di una rendita d'invalidità del 50% almeno, non limitata nel tempo. Ha inoltre domandato di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
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Confermando l'operato dell'assicuratore infortuni, la Corte cantonale ha respinto il gravame e negato nel contempo la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (pronuncia del 18 giugno 2012).
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C.
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L'interessato, patrocinato dall'avv. Patrick Untersee, ha presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, al quale, in accoglimento del gravame e in via principale, chiede l'annullamento del giudizio cantonale e della decisione su opposizione dell'INSAI con contestuale assegnazione di una rendita di durata indeterminata del 35%. In via subordinata domanda l'annullamento della pronuncia impugnata e della decisione amministrativa querelata e il rinvio degli atti alle autorità inferiori affinché procedano a nuove verifiche e a nuovi calcoli circa il grado d'invalidità e la sua futura evoluzione nel caso concreto. In via ancora più subordinata chiede il riconoscimento di una rendita del 30% sino al 30 ottobre 2013. Il tutto con protesta di spese e ripetibili. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.
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Non sono state chieste osservazioni al gravame.
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Diritto:
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1.
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Oggetto del contendere è in primo luogo il grado d'invalidità ritenuto dalle istanze precedenti per il ricorrente. Contestata è quindi pure la durata della rendita spettante a quest'ultimo.
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2.
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Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già esposto in modo esaustivo le regole legali e giurisprudenziali disciplinanti il riconoscimento di una rendita dell'assicurazione contro gli infortuni.
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A questa esposizione può essere fatto riferimento, non senza ribadire che, giusta l'art. 16 LPGA, per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido e che, per giurisprudenza, è lecita l'assegnazione di una rendita transitoria se, al momento della sua determinazione, è già prevedibile e verosimile che le incidenze dell'infortunio sulla capacità di guadagno si attenueranno in un prossimo avvenire in seguito all'adattamento e all'assuefazione dell'assicurato ai postumi dell'infortunio (DTF 109 V 23 consid. 2b pag. 24; 106 V 48 consid. 1 e 2a pag. 49 segg.; cfr. anche RAMI 1986 n. U 3 pag. 258 segg.).
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Infine, sempre secondo giurisprudenza, si giustifica la revisione della prestazione ai sensi dell'art. 22 LAINF se nel periodo durante il quale la stessa è assegnata la prognosi si avvera inesatta perché l'assuefazione o l'adattamento inizialmente ammessi non si realizzano o nell'evenienza in cui le circostanze idonee ad influire sul grado di invalidità hanno subito un mutamento rilevante (RAMI 1993 n. U 173 pag. 145 consid. 2).
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3.
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Nel giudizio impugnato, la Corte cantonale ha accertato, sulla scorta della documentazione medica all'inserto ed in particolare della valutazione della specialista oftalmologa (dott.ssa B._________), che il ricorrente poteva svolgere, nonostante la perdita dell'acuità visiva dell'occhio destro, un'attività sostitutiva adeguata a tempo pieno, anche se con una riduzione di rendimento del 15% per la durata di 18 mesi, precisando che adeguata era un'attività che non implicasse mansioni da esercitare su ponteggi privi di protezione, sopra l'altezza delle spalle e su terreni sconnessi, e che non richiedesse un'elevata visione binoculare né il mantenimento di un ritmo lavorativo predeterminato.
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Il Tribunale federale non vede motivo per non aderire alla valutazione dell'autorità giudiziaria cantonale. Alla luce della giurisprudenza federale (cfr. consid. 4.2 non pubblicato in DTF 137 V 71, ma in SVR 2011 IV n. 69 pag. 207) e contrariamente a quanto sembra pretendere il ricorrente, la pronuncia impugnata poteva infatti ben fondarsi sulla media dei valori indicati dalla dott.ssa B._________, la quale aveva rilevato, nel suo rapporto specialistico del 29 settembre 2011, una possibile diminuzione di rendimento, in attività confacente, rispettosa delle limitazioni visive dell'interessato, del 10-20% per 1-2 anni. Infondate sono in questo contesto pure le critiche mosse dal ricorrente in relazione alla durata della diminuzione di rendimento.
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4.
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Fatte queste premesse, resta da quantificare il grado d'invalidità dell'insorgente.
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4.1 Il reddito senza invalidità è stato stabilito dalla Corte cantonale, partendo dal salario effettivo risultante dagli atti per l'anno 2010 e dopo suo adeguamento al 2011, in fr. 50'240.-.
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Anche tale valutazione non appare censurabile alla luce dei principi posti in materia, in base ai quali, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dall'assicurato senza il danno alla salute, ci si fonda di regola sull'ultimo reddito che l'interessato ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224). Ciò che in concreto l'istanza precedente ha fatto.
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4.2 Per quanto attiene invece al reddito da invalido giova ricordare che quest'ultimo va stabilito, se la persona interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua, alla luce dei dati forniti dalle statistiche salariali come risultano segnatamente dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari, edita dall'Ufficio federale di statistica (ISS), e più precisamente sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali (svizzeri) conseguibili nel settore privato (DTF 129 V 472 consid. 4.2.1 pag. 475; 126 V 75 consid. 3b pag. 76 seg.). L'applicazione in concreto di detti principi non è contestata dal ricorrente.
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Tenuto conto di un reddito senza invalidità di fr. 50'240.- (vedi sopra consid. 4.1) e di un reddito da invalido di fr. 40'579.33, ottenuto sulla base della tabella TA1 ISS 2008 (uomini, categoria 4), dopo adeguamento all'orario settimanale usuale come pure all'evoluzione dei salari per l'anno di riferimento 2011 e dopo deduzione del 15.45% per gap salariale (DTF 135 V 297; 134 V 322 consid. 4 pag. 325) nonché del 15% in ragione del minore rendimento posto in evidenza dalla dott.ssa B._________ (vedi sopra consid. 3) e del 10% per le particolarità personali e professionali del caso (DTF 126 V 75), la Corte cantonale ha accertato, a partire dal 1° novembre 2011 e fino al 30 aprile 2013, un grado d'invalidità (arrotondato: DTF 130 V 121) del 19%.
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5.
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Gli argomenti addotti dal ricorrente non mettono in evidenza un accertamento dei fatti determinanti inesatto, incompleto o contrario al diritto da parte dell'autorità giudiziaria di primo grado, la cui valutazione risulta pienamente conforme alla giurisprudenza in materia.
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Si osservi inoltre che l'operato delle istanze inferiori non sembra sfavorire l'assicurato, essendo la perdita della capacità visiva all'occhio destro stata accertata ben prima della resa della decisione amministrativa in lite. In realtà, all'interessato - licenziato dall'ex datore di lavoro con effetto al 31 dicembre 2010 e beneficiario di indennità giornaliere fino al 1° novembre 2011 - è quindi stato riconosciuto un periodo transitorio di adattamento e assuefazione ai postumi dell'infortunio superiore a 18 mesi.
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Per quel che riguarda infine la presenza di eventuali disturbi psichici, manca agli atti un documento medico contenente una relativa diagnosi. Ulteriori indagini non si impongono tuttavia, dal momento che in ogni modo difetterebbe la necessaria relazione di causalità adeguata con l'infortunio in parola (sul tema dell'adeguatezza di turbe psichiche conseguenti a un infortunio cfr. DTF 115 V 133; vedi pure DTF 134 V 109 consid. 6.1 pag. 116).
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6.
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6.1 Ne segue che il ricorso dev'essere respinto.
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6.2 Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è respinto.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 7 novembre 2012
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Ursprung
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Il Cancelliere: Schäuble
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