Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_842/2012 {T 0/2}
Sentenza del 15 novembre 2012
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Ursprung, Presidente,
cancelliere Schäuble.
Partecipanti al procedimento
SOLIDA Assicurazioni SA, Saumackerstrasse 35, 8048 Zurigo, patrocinata dall'avv. Bruno Notari,
ricorrente,
contro
G.________, patrocinato dall'avv. Paolo Luisoni,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni
(presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 13 settembre 2012.
Fatti:
A.
Il 20 luglio 1986 G.________, gerente di un esercizio pubblico, è stato vittima di un incidente della circolazione stradale che gli ha provocato diverse lesioni. Il caso è stato assunto dall'assicuratore infortuni che ha corrisposto le prestazioni di legge (CMSI Assicurazioni divenuta poi Swica le prestazioni di breve durata e Solida Assicurazioni SA quelle di lunga durata).
A seguito di una ricaduta, G.________ ha nuovamente interpellato l'assicuratore infortuni. Con provvedimento del 15 agosto 2011, confermato con decisione su opposizione del 2 aprile successivo, Solida Assicurazioni SA ha stabilito che l'interessato non subiva perdite di guadagno permanenti ed ha negato a quest'ultimo il diritto ad una rendita di invalidità.
B.
L'assicurato si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino il quale, il 13 settembre 2012, ha accolto il gravame, annullando la decisione su opposizione impugnata, ed ha retrocesso la causa all'amministrazione perché statuisse nuovamente conformemente a quanto indicato nella pronuncia.
C.
Patrocinata dall'avv. Bruno Notari, Solida Assicurazioni SA ha interposto ricorso al Tribunale federale al quale chiede, con protesta di spese e ripetibili, di annullare la pronuncia cantonale e di confermare la decisione su opposizione.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).
1.1 Dal momento che non pone termine alla procedura e che non serve unicamente e semplicemente a dare esecuzione a quanto ordinato con la decisione di rinvio (cfr. consid. 1.1 non pubblicato in DTF 134 V 392), il giudizio impugnato non costituisce una decisione finale ai sensi dell'art. 90 LTF.
1.2 Né esso configura una decisione parziale ai sensi dell'art. 91 LTF. Per ammettere l'esistenza di una siffatta decisione occorrerebbe infatti conformemente alla sua lett. a che il giudizio concernesse talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre. Questo non vale per gli aspetti parziali di una medesima conclusione, ma solo per le diverse conclusioni riferite a differenti e separati oggetti della lite (DTF 133 V 477 consid. 4.1.2-4.3 pag. 480 segg.; 125 V 413). Nel caso di specie, la decisione di rinvio impugnata non ha statuito in via definitiva sull'(unico) oggetto della lite, ossia sul diritto dell'assicurato ad una rendita di invalidità.
1.3 La decisione di rinvio va pertanto qualificata, come sembra pure riconoscere la ricorrente, quale decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF (DTF 133 V 477 consid. 4.2 pag. 48). L'ammissibilità del ricorso presuppone di conseguenza - in via alternativa - che la pronuncia possa causare un pregiudizio irreparabile (cpv. 1 lett. a) oppure che l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (cpv. 1 lett. b). Queste condizioni di ammissibilità, il cui adempimento deve di principio essere dimostrato dal ricorrente (DTF 134 III 426 consid. 1.2 in fine pag. 429), mirano a sgravare il Tribunale federale, che di massima deve potersi esprimere sull'oggetto del litigio con un'unica decisione, evitando di pronunciarsi parzialmente, senza un esaustivo accertamento della fattispecie, nell'ambito di una prima fase della procedura. Se eventuali pregiudizi possono essere eliminati in modo adeguato anche nel contesto di un esame successivo all'emanazione del giudizio finale, questo Tribunale non entra quindi nel merito di impugnative contro decisioni pregiudiziali e incidentali (DTF 135 II 30 consid. 1.3.2 pag. 34).
1.4 Come appena rilevato, è compito del ricorrente - pena l'inammissibilità del gravame - spiegare in dettaglio perché ed in quale misura siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità del ricorso poste dall'art. 93 cpv. 1 LTF (DTF 137 III 324 consid. 1.1 in fine pag. 329; 134 III 426 consid. 1.2 pag. 429; 133 III 629 consid. 2.3.1 e 2.4.2 pag. 632 seg.).
2.
2.1 Nel caso in rassegna la ricorrente, pur citando l'art. 93 cpv. 1 LTF nella sua integralità, si limita ad analizzare le condizioni di cui alla lett. b. Essa non fa in alcun modo valere l'esistenza di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a. Con riferimento alla giurisprudenza sopracitata, non occorre quindi esaminare se le condizioni della lett. a siano adempiute o meno.
2.2 Per quanto concerne invece la lett. b della norma in questione, secondo costante giurisprudenza un complemento istruttorio di ordinaria ampiezza non è sufficiente per poter ammettere l'esistenza di una procedura probatoria defatigante o dispendiosa: deve essere dimostrato che, nel caso concreto, la procedura probatoria si differenzi in modo importante da quella di un procedimento di ampiezza normale. Così, se le ulteriori esigenze probatorie si limitano all'audizione delle parti o di testimoni, oppure all'acquisizione di nuovi documenti, un ricorso indipendente non si giustifica. Diversa si presenta la situazione se si deve procedere all'erezione di una perizia complessa rispettivamente di più perizie, oppure all'audizione di numerosi testi, oppure ancora all'invio di commissioni rogatorie in paesi lontani (sentenza 4A_174/2010 del 2 giugno 2010 consid. 1.3; Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, n. 34 all'art. 93).
Nel caso di specie, la ricorrente fa genericamente valere che l'accoglimento del gravame permetterebbe di evitare una "procedura probatoria dispendiosa". Essa non dimostra tuttavia in che modo tale procedura si discosterebbe da quella di un procedimento di ampiezza normale, ciò che comunque non risulta neppure chiaramente dagli atti. Ne consegue che le condizioni previste dall'art. 93 cpv. 1 lett. b non sono adempiute.
3.
Alla luce di quanto precede, il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso, il quale può essere evaso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 15 novembre 2012
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Ursprung
Il Cancelliere: Schäuble