Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_1127/2012
Sentenza del 16 novembre 2012
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
Oggetto
Permesso di dimora CE/AELS,
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 25 ottobre 2012 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 25 ottobre 2012 il Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il ricorso esperito da A.________ contro la risoluzione governativa del 19 settembre 2012 che confermava la decisione 14 marzo 2012 della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni in materia di rifiuto di rinnovo del permesso di dimora CE/AELS. Entro il termine impartito l'interessato non ha infatti provveduto a versare l'anticipo chiestogli a titolo di garanzia delle spese processuali presunte.
B.
L'8 novembre 2012 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso, nel quale afferma che a causa di imprevisti finanziari non ha potuto effettuare il versamento in questione.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).
2.
Oggetto di disamina dinanzi al Tribunale federale può essere unicamente la decisione d'inammissibilità pronunciata dal Tribunale cantonale amministrativo per il non pagamento dell'anticipo spese nel termine fissato a tal fine, ossia in concreto l'eventuale applicazione arbitraria del diritto cantonale di procedura. Ciò implica che il ricorrente formuli delle specifiche censure, conformemente alle esigenze di motivazioni accresciute poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Sennonché nell'impugnativa non è spiegato in modo chiaro e circostanziato (DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246) in che, concretamente, la Corte cantonale avrebbe disatteso i disposti processuali determinanti. Al riguardo va precisato che il fatto di essere confrontato a difficoltà finanziarie non dimostra che la pronuncia impugnata sia inficiata d'arbitrio; tutt'al più potrebbe essere inteso come una domanda di assistenza giudiziaria la quale però andava presentata in sede cantonale, prima dell'emanazione della decisione ora contestata.
Per quanto precede, il gravame va dichiarato inammissibile secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
3.
Viste le particolari circostanze del caso, si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della migrazione.
Losanna, 16 novembre 2012
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Zünd
La Cancelliera: Ieronimo Perroud