Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_801/2012 {T 0/2}
Sentenza del 21 novembre 2012
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Leuzinger, in qualità di giudice unica,
cancelliere Schäuble.
Partecipanti al procedimento
G.________,
ricorrente,
contro
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (AINF),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'8 agosto 2012.
Visto:
il ricorso del 3 ottobre 2012 (timbro postale) contro il giudizio dell'8 agosto 2012 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
il decreto del 31 ottobre 2012, con il quale questa Corte ha assegnato a G.________ un termine suppletorio, scadente il 12 novembre 2012 per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
considerando:
che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
per questi motivi, la Giudice unica:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 21 novembre 2012
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Giudice unica Il Cancelliere:
Leuzinger Schäuble