Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_687/2012
Sentenza del 12 dicembre 2012
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________SA,
patrocinata dall'avv. dott. Gianmaria Mosca,
ricorrente,
contro
B.________SA,
patrocinata dall'avv. Francesco Naef,
opponente.
Oggetto
locazione; complemento d'istruttoria,
ricorso contro la decisione emanata il 5 novembre 2012 dalla Presidente della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che, in parziale accoglimento di un ricorso presentato dalla B.________SA (conduttrice), la I Corte di diritto civile del Tribunale federale ha annullato con sentenza 2 luglio 2012 la sentenza emanata il 15 novembre 2011 dalla II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino con riferimento al mancato riconoscimento di una riduzione della pigione in seguito all'asserita privazione dell'area di posteggio vicino alla piscina e ha rinviato la causa all'autorità cantonale per nuova decisione;
che il 5 novembre 2012 la Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto un'istanza della A.________SA (locatrice) con cui veniva chiesta un'ulteriore istruttoria, da parte del Pretore di Lugano, concernente la situazione dei posteggi esterni;
che con ricorso del 19 novembre 2012 la A.________SA chiede al Tribunale federale di annullare la predetta decisione e di rinviare la causa all'autorità cantonale affinché questa si esprima nuovamente sulle sue richieste;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che la decisione impugnata è una decisione incidentale notificata separatamente dal merito unicamente suscettiva di un ricorso al Tribunale federale se può causare un danno irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF);
che un tale pregiudizio dev'essere di natura giuridica e quindi non deve poter essere ulteriormente eliminato, perlomeno non completamente, nemmeno mediante l'emanazione di una decisione finale - anche solo da parte del Tribunale federale - favorevole al ricorrente (DTF 134 III 188 consid. 2.1, con rinvii);
che la ricorrente vede un danno irreparabile nel fatto che l'autorità di appello deciderà sulla base degli atti di causa, privando altresì le parti dalla possibilità di esprimersi prima dell'emanazione del nuovo giudizio;
che tuttavia la ricorrente non spiega, né è ravvisabile, per quali motivi essa non potrebbe prevalersi di un'eventuale violazione dei suoi diritti causata dal summenzionato modo di procedere impugnando una sentenza finale a lei sfavorevole e il Tribunale federale, nell'ipotesi in cui tale rimedio dovesse rivelarsi fondato, dare a quel momento seguito alle richieste presentate con il presente gravame;
che in queste circostanze, non essendo riscontrabile né fatto valere in modo plausibile un danno di natura giuridica, il ricorso si appalesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata ( art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF );
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
che l'opponente non è stata invitata a determinarsi sul rimedio, motivo per cui non si giustifica assegnarle ripetibili;
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Presidente della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 12 dicembre 2012
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Klett
Il Cancelliere: Piatti