BGer 2C_1250/2012
 
BGer 2C_1250/2012 vom 19.12.2012
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
2C_1250/2012
2C_1251/2012
Sentenza del 19 dicembre 2012
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona.
Oggetto
2C_1250/2012
Imposta cantonale 2010,
2C_1251/2012
Imposta federale diretta 2010,
ricorso contro la sentenza emanata il 12 novembre 2012 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 17 gennaio 2012 l'Ufficio di tassazione di X.________ ha notificato a A.________, vedova e madre di B.________, C.________ e D.________, la tassazione IC/IFD per l'anno 2010 nella quale le ha negato la deduzione per figli a carico. Il rifiuto è stato confermato con decisione su reclamo del 28 marzo 2012.
B.
Adita a sua volta, la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello ha respinto il gravame di A.________ con sentenza del 12 novembre 2012. Constatato che il figlio D.________ aveva entrate sufficienti per provvedere al proprio mantenimento e richiamate le esigenze legali e giurisprudenziali da adempiere affinché siano concesse le deduzioni richieste nei confronti degli altri due figli, la Corte cantonale ha spiegato per ciascuno di loro perché la deduzione non andava concessa. Per quanto riguarda B.________, ha osservato che questi, apprendista presso un albergo ad Y.________ percepiva, oltre al salario mensile, una rendita per orfani; il suo reddito complessivo era sufficiente per permettergli di provvedere ai propri bisogni. Inoltre la madre non aveva fornito la prova di avere contribuito al suo sostentamento nella misura minima richiesta dalla legge affinché detto aiuto sia deducibile. Per quanto concerne C.________, dato che non studiava e non era in formazione, andava vagliato se aveva diritto alla deduzione per persona bisognosa a carico, quesito evaso per la negativa in quanto non era totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa nel senso definito dalla normativa applicabile, senza poi omettere che aiuti inferiori alla deduzione minima fissata dalla legge non erano deducibili.
C.
Il 13 dicembre 2012 A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso, in cui chiede di potere beneficiare delle deduzioni per i figli B.________, per il quale percepisce l'assegno per i figli, e C.________, tuttora senza tirocinio e interamente a suo carico. Aggiunge poi che in seguito al rifiuto delle deduzioni non ha più ottenuto il sussidio per l'assicurazione malattia e che l'aumento delle imposte e le spese sostenute per i figli gravano pesantemente sulle proprie disponibilità finanziarie.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).
2.
2.1 Conformemente all'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera concisa perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi criticamente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (cfr. DTF 121 III 397 consid. 2a pag. 400).
2.2 Nel caso concreto il ricorso non adempie manifestamente queste esigenze di motivazione. La ricorrente infatti si limita a riproporre degli argomenti già avanzati in sede cantonale concernenti, tra l'altro, il fatto che C.________ non ha trovato un apprendistato e che ella provvede a tutte le sue spese nonché avanza nuove censure secondo cui, in seguito alla nuova tassazione, non fruirebbe più del sussidio cantonale per l'assicurazione malattia. Ella tuttavia non spiega in che e perché l'esauriente motivazione sviluppata dalla Corte cantonale (cfr. sentenza cantonale consid. 1.3 e 2 pag. 4-6) con riferimento, in primo luogo, al fatto che, per essere deducibili gli aiuti versati ai figli devono ciò che non si verifica nel caso concreto perlomeno uguagliare l'importo minimo fissato dalla legge, in seguito, che C.________ non può beneficiare della deduzione per figlio a tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, dato che non è né agli studi né in formazione e, infine, che egli non può nemmeno essere riconosciuto come persona bisognosa a carico, non essendo soddisfatte le relative esigenze legali, violerebbe la legislazione federale, rispettivamente disattenderebbe arbitrariamente (su questo aspetto cfr. DTF 134 II 207 consid. 2 pag. 209 seg.) la normativa cantonale applicabili. Il ricorso, che non contiene una motivazione topica riferita al tema della causa, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
3.
Vista la situazione finanziaria della ricorrente si rinuncia in concreto a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alla ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni (Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo).
Losanna, 19 dicembre 2012
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Zünd
La Cancelliera: Ieronimo Perroud