BGer 8C_965/2012 |
BGer 8C_965/2012 vom 19.12.2012 |
Bundesgericht
|
Tribunal fédéral
|
Tribunale federale
|
8C_965/2012 {T 0/2}
|
Sentenza del 19 dicembre 2012
|
I Corte di diritto sociale
|
Composizione
|
Giudice federale Ursprung, Presidente,
|
cancelliere Schäuble.
|
Partecipanti al procedimento |
L.________,
|
ricorrente,
|
contro
|
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, Piazza Governo, 6501 Bellinzona,
|
opponente.
|
Oggetto
|
Assicurazione contro la disoccupazione,
|
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 19 novembre 2012.
|
Visto:
|
il ricorso del 22 novembre 2012 (timbro postale) contro il giudizio del 19 novembre 2012 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e l'implicita domanda di assistenza giudiziaria,
|
considerando:
|
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
|
che il ricorso può criticare i fatti rilevati soltanto se questi sono stati accertati in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF),
|
che nel caso di specie il ricorso non soddisfa le esigenze formali necessarie poiché non spiega in quale misura l'accertamento del primo giudice sarebbe stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto,
|
che in effetti la ricorrente si limita in sostanza a criticare in maniera appellatoria - e dunque inammissibile, oltre che infondata - la pronuncia impugnata e a riproporre in modo inutilmente prolisso e ripetitivo la propria tesi,
|
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile,
|
che viste le circostanze non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
|
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
|
1.
|
Il ricorso è inammissibile.
|
2.
|
Non si prelevano spese giudiziarie.
|
3.
|
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
|
Lucerna, 19 dicembre 2012
|
In nome della I Corte di diritto sociale
|
del Tribunale federale svizzero
|
Il Presidente: Ursprung
|
Il Cancelliere: Schäuble
|