Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_1017/2012 {T 0/2}
Sentenza del 20 dicembre 2012
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Ursprung, Presidente,
cancelliere Schäuble.
Partecipanti al procedimento
L.________,
ricorrente,
contro
Ufficio regionale di collocamento,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 10 dicembre 2012.
Visto in fatto e considerando in diritto che:
per pronuncia del 10 dicembre 2012 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso presentato da L.________ in materia di assicurazione contro la disoccupazione avverso una decisione su opposizione del 6 giugno 2012 dell'Ufficio regionale di collocamento di X._________ in tema di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nel mese di marzo 2012,
la Corte cantonale ha pure respinto l'istanza tendente all'assegnazione di un avvocato d'ufficio,
l'assicurata ha deferito la pronuncia cantonale con atto di ricorso al Tribunale federale, al quale ha chiesto in primo luogo la dispensa dal pagamento di un anticipo spese,
secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
il ricorso può criticare i fatti rilevati soltanto se questi sono stati accertati in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF),
nel caso di specie il ricorso - 26 pagine, prolisse e confuse, nonché di difficile lettura - non soddisfa le esigenze formali necessarie poiché non spiega in quale misura l'accertamento dei primi giudici sarebbe stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto, non bastando, a quest'ultimo riguardo, eccepire unicamente e semplicemente il mancato rispetto dell'art. 115 Cost. concernente l'assistenza agli indigenti,
in sostanza, la ricorrente si limita a criticare in maniera appellatoria - e dunque inammissibile, oltre che infondata - la pronuncia impugnata e a ribadire la propria opinione,
statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile,
pur essendo la procedura onerosa, nella fattispecie si può eccezionalmente dispensare la ricorrente dall'onere delle spese processuali (art. 62 cpv. 1 seconda frase e art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
per questi motivi, il Presisente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
Lucerna, 20 dicembre 2012
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Ursprung
Il Cancelliere: Schäuble