BGer 1B_728/2012
 
BGer 1B_728/2012 vom 09.01.2013
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
1B_728/2012
Sentenza 9 gennaio 2013
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Eusebio, Chaix,
Cancelliere Crameri.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Paolo Bernasconi,
ricorrente,
contro
1. B.________,
patrocinato dall'avv. dott. Giovanni Merlini,
2. C.________,
patrocinato dall'avv. Carlo Borradori,
3. D.________,
4. E.________,
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
procedimento penale; effetto sospensivo,
ricorso contro la decisione emanata il 20 novembre 2012 dal Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Il 7 novembre 2012 il Procuratore pubblico (PP) ha fissato alle parti interessate nel procedimento penale a carico di A.________ e altre persone un termine scadente il 30 novembre successivo per formulare un elenco di domande che sarebbero state trasmesse per via rogatoriale alle autorità penali di Hong Kong.
B.
Contro questo atto l'imputato è insorto dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), allo scopo di impedire l'inoltro della domanda di assistenza internazionale in materia penale. Con scritto del 20 novembre 2012, il Presidente della CRP non ha concesso l'effetto sospensivo al reclamo.
C.
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di modificare la decisione impugnata nel senso di concedere l'effetto sospensivo al reclamo.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso, al quale è stato concesso l'effetto sospensivo in via superprovvisionale.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1).
1.2 L'impugnato scritto costituisce una decisione resa in materia penale, ai sensi dell'art. 78 cpv. 1 LTF. Il ricorso in materia penale è di massima dato contro una decisione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF). La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 1 LTF) e il ricorso tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF).
1.3 La decisione impugnata nega l'effetto sospensivo al reclamo inoltrato dal ricorrente. Essa non pone fine alla vertenza e costituisce pertanto, come rettamente rilevato dal ricorrente, una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF (cfr. DTF 134 I 83 consid. 3.1). Eccettuati i casi disciplinati dall'art. 92 LTF, il ricorso contro siffatte decisioni, notificate separatamente, è ammissibile unicamente se possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; cfr. DTF 135 II 30 consid. 1.3.4 e rinvii). L'adempimento di questo requisito dev'essere di principio dimostrato dal ricorrente, a meno che non sia manifesto (cfr. DTF 133 III 629 consid. 2.3.1).
Il ricorrente precisa, rettamente, che in concreto non sono dati i presupposti richiesti dall'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF.
1.4 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nell'ambito di procedimenti penali la nozione di pregiudizio irreparabile dev'essere interpretato restrittivamente. In questo campo l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF riprende la regola del previgente art. 87 cpv. 2 OG (DTF 134 IV 43 consid. 2.1; 133 IV 139 consid. 4; 228 consid. 3.1) fondata su motivi di economia processuale e tendente a evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della medesima procedura (DTF 133 IV 139 consid. 4). Secondo detta giurisprudenza, un pregiudizio è irreparabile quando è suscettibile di provocare un danno di natura giuridica, che nemmeno una decisione favorevole nel merito permetterebbe di eliminare completamente, segnatamente con il giudizio finale: semplici pregiudizi di fatto, come il prolungamento della procedura - principale nocumento addotto dal ricorrente - o un suo conseguente maggior costo, non rappresentano un siffatto danno (DTF 131 I 57 consid. 1).
1.5 Contro le decisioni in materia di misure cautelari, come quella in esame, si può fare valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il Tribunale federale esamina la violazione di siffatti diritti solo se la censura è stata sollevata e sufficientemente motivata (art. 106 cpv. 2 LTF). Ciò significa che il ricorrente deve dimostrare in maniera chiara e dettagliata in che misura la decisione impugnata leda i suoi diritti costituzionali (DTF 134 I 83 consid. 3.2 e rinvii).
2.
La pretesa lesione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), perché la decisione impugnata stabilendo semplicemente che al reclamo non è concesso effetto sospensivo non è motivata, non regge. In effetti, pur ricordando che le esigenze di motivazione sono applicabili anche alle decisioni con cui vengono adottate misure cautelari (DTF 134 I 83 consid. 4.1 e rinvii; 135 III 513 consid. 3.6.5 pag. 520), considerate le particolarità della fattispecie, il ricorrente ha potuto, come chiaramente dimostrato dal suo atto di ricorso, senz'altro afferrare, nel contesto della lite, le ragioni che stanno alla base del criticato diniego e impugnarlo con cognizione di causa (DTF 138 I 232 consid. 5.1; 136 I 229 consid. 5.2).
3.
Il ricorrente adduce che con il reclamo presentato alla CRP, fondato su eccezioni formali e sostanziali, egli intende impedire l'inoltro di una rogatoria tendente all'audizione, a Hong Kong, di responsabili di una determinata società. Rileva, a ragione, che il reclamo non è stato inoltrato nel quadro di una procedura di assistenza giudiziaria, peraltro non ancora avviata, per cui l'eccezione prevista dall'art. 93 cpv. 2 LTF, secondo cui le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale non sono impugnabili, non è applicabile in concreto.
4.
4.1 A sostegno della natura giuridica del pregiudizio, il ricorrente sostiene che la mancata concessione dell'effetto sospensivo al reclamo implica la facoltà per il PP di inoltrare immediatamente la rogatoria alle autorità estere, domanda che, al suo dire, non potrebbe essere evasa prima di un anno, ciò che porterebbe a una violazione del principio di celerità (art. 5 CPP). L'esecuzione della rogatoria comporterebbe quindi un prolungamento "ingiustificato" del procedimento penale promosso nei suoi confronti.
4.2 Il pregiudizio irreparabile risiederebbe anche nel fatto che la presentazione della rogatoria bloccherebbe il procedimento penale nei suoi confronti per almeno un anno per acquisire prove asseritamente irrilevanti. Un primo procedimento penale, avviato al dire del ricorrente dopo una segnalazione del 4 giugno 2010, sarebbe sfociato in un decreto di non luogo a procedere, mentre quello in esame è stato aperto in seguito a una segnalazione del 1° dicembre 2010. Al riguardo, egli si limita ad asserire, in maniera peraltro del tutto generica, che le dichiarazioni dei testimoni non potrebbero apportare alcun elemento rilevante, che non sia già noto agli inquirenti per il procedimento penale svizzero, ciò che sarebbe pure lesivo dell'art. 139 cpv. 2 CPP e del principio di proporzionalità.
4.3 Con questi accenni, che disattendono le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF (al riguardo vedi DTF 138 I 225 consid. 3.20; 136 I 49 consid. 1.4.1), il ricorrente non dimostra affatto che la durata del procedimento penale sarebbe, allo stadio attuale, già eccessiva, né rende verosimile che il criticato diniego e l'eventuale prolungamento della procedura che ne consegue, comporterebbero necessariamente e in maniera evidente un rischio di violazione della garanzia di essere giudicato entro un termine ragionevole (art. 29 cpv. 1 Cost.: al riguardo vedi DTF 134 IV 43 consid. 2.2-2.4) e del principio di celerità. In siffatte condizioni, conformemente alla prassi, non vi è motivo di rinunciare ai presupposti di ammissibilità richiesti dall'art. 93 LTF (DTF 134 IV 43 consid. 2.5 e 2.6; cfr. anche DTF 135 III 127 consid. 1.3; sentenza 1B_273/2007 del 6 febbraio 2008 consid. 1.3-1.5).
4.4 Il ricorrente aggiunge ch'egli apparterrebbe a una ristretta famiglia altolocata della comunità cinese di Hong Kong, che godrebbe di un'elevata notorietà e reputazione: la notizia dell'inoltro della rogatoria comporterebbe un danno irreparabile e comunque un notevole pregiudizio per lui e per la sua famiglia. Aggiunge, sulla base di una personale e soggettiva valutazione anticipata delle prove, che non vi sarebbero motivi per prolungare il disagio derivante dal perdurare del procedimento penale.
4.5 Ora, siffatti pregiudizi, analoghi a quelli derivanti dalla promozione dell'accusa e da un'eventuale decisione di rinvio a giudizio, come in generale il fatto di dover subire un procedimento penale, non possono essere impugnati immediatamente, poiché i danni che ne derivano, come nel caso concreto quelli relativi alla reputazione, non rappresentano di massima pregiudizi irreparabili di natura giuridica (DTF 133 IV 288 consid. 3.2, 139 consid. 4; cfr. anche DTF 134 IV 43 consid. 2). La generica tesi, secondo cui gli accertamenti richiesti dal PP per il tramite della criticata rogatoria sarebbero ininfluenti o inutili, non induce chiaramente a scostarsi dalla citata e invalsa prassi.
4.6 Il ricorrente sostiene poi, sempre in maniera del tutto generica, che il PP avrebbe apprezzato in modo manifestamente errato i fatti, riaprendo un'istruttoria in asserita assenza di fatti nuovi: contesta quindi l'adempimento dei presupposti dei prospettati reati. Queste censure di merito, come quelle relative alla contestata valutazione delle prove, in assenza dei presupposti dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, sono inammissibili.
5.
5.1 Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
5.2 L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Ministero pubblico e al Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 9 gennaio 2013
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri