BGer 8C_5/2013 |
BGer 8C_5/2013 vom 04.02.2013 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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8C_5/2013 {T 0/2}
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Sentenza del 4 febbraio 2013
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I Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale Leuzinger, Presidente,
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cancelliere Schäuble.
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Partecipanti al procedimento |
P.________,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio regionale di collocamento, Via della Posta 9, 6600 Locarno,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro la disoccupazione,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 12 dicembre 2012.
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Visto:
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il ricorso del 31 dicembre 2012 (timbro postale) contro il giudizio di inammissibilità del 12 dicembre 2012 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
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lo scritto del 4 gennaio 2013 con il quale, per ordine della Presidente, l'interessato è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali egli ritiene di poter chiedere un altro giudizio, e nel quale si è inoltre precisato che se è impugnata una decisione di irricevibilità oppure un decreto di stralcio è necessaria una specifica contestazione dei motivi di irricevibilità o di stralcio,
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l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avvertimento che il vizio poteva essere sanato entro il termine di ricorso indicato nel querelato giudizio,
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la mancata reazione del ricorrente,
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considerando:
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che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
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che per quanto concerne in particolare la motivazione, pur non dovendo essere necessariamente corretta, essa deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (DTF 123 V 335),
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che un gravame - come quello in esame - contenente censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità non soddisfa la predetta esigenza di una motivazione riferita allo specifico oggetto del litigio (DTF 123 V 335),
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che in ogni caso il ricorrente non si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto l'autorità giudiziaria di primo grado a ritenere inammissibile - poiché tardivo - il suo gravame di prima istanza,
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che il ricorso di P.________ non può pertanto essere ritenuto ricevibile,
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che giusta l'art. 108 cpv. 1 LTF, il presidente della Corte decide in procedura semplificata di non entrare in materia su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (lett. b),
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che viste le circostanze del caso, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF),
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per questi motivi, la Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
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Lucerna, 4 febbraio 2013
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Leuzinger
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Il Cancelliere: Schäuble
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