BGer 8C_6/2013 |
BGer 8C_6/2013 vom 04.02.2013 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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8C_6/2013 {T 0/2}
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Sentenza del 4 febbraio 2013
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I Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale Leuzinger, Presidente,
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cancelliere Schäuble.
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Partecipanti al procedimento |
B.________,
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patrocinato dall'Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese,
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ricorrente,
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contro
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Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, 6002 Lucerna,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro gli infortuni,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 28 novembre 2012.
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Visto:
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il ricorso del 28 dicembre 2012 (timbro postale) contro il giudizio del 28 novembre 2012 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
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lo scritto del 4 gennaio 2013 con il quale, per ordine della Presidente, l'interessato è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali egli ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
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l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel querelato giudizio,
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la mancata reazione del ricorrente,
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considerando:
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che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
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che nel caso di specie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali minime poiché non spiega in quale misura l'accertamento del primo giudice sarebbe inesatto, incompleto o contrario al diritto (art. 97 cpv. 1 e 2 LTF),
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che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile,
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che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
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per questi motivi, la Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 4 febbraio 2013
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Leuzinger
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Il Cancelliere: Schäuble
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