BGer 1B_752/2012 |
BGer 1B_752/2012 vom 27.02.2013 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_752/2012
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Decreto del 27 febbraio 2013
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudice federale Eusebio,
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in qualità di Giudice dell'istruzione,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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patrocinato dall'avv. Corrado Moretti,
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opponente,
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3, 6501 Bellinzona.
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Oggetto
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procedimento penale, non luogo a procedere,
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ricorso contro la sentenza emanata il 7 novembre 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che con decisione del 7 novembre 2012 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo di A.________, presentato contro il decreto di non luogo a procedere del 13 agosto 2012 emanato dal Procuratore pubblico, nell'ambito di un procedimento penale avviato dal reclamante nei confronti di B.________ per diffamazione, calunnia e ingiuria;
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che avverso questo giudizio A.________ è insorto al Tribunale federale con un ricorso in materia penale;
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che dopo essere stato invitato a versare un anticipo delle spese giudiziarie presunte, con scritto del 9 gennaio 2013 il ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso;
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che il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie;
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che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
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che in concreto si può rinunciare a prelevare spese processuali;
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per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta:
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1.
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La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie e non si attribuiscono ripetibili della sede federale.
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3.
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Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 27 febbraio 2013
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:
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Eusebio Crameri
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