Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_442/2012
Sentenza dell'11 marzo 2013
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Escher, Giudice presidente,
Marazzi, Schöbi,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Fabrizio Mion,
ricorrente,
contro
1. B.________ AG,
2. C.________ SA,
3. D.________ SA,
4. E.________ AG,
5. Dipartimento finanze e economia, Ufficio esazione e condoni, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona,
patrocinati dall'avv. Isabella Tarchini Ibranyan,
opponenti.
Oggetto
elenco oneri,
ricorso contro la sentenza emanata il 3 maggio 2012 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.a L'eredità giacente di F.________ è stata sottoposta alla procedura di liquidazione d'ufficio in via di fallimento con decreto 1° luglio 1999 della Pretura del Distretto di Lugano. Nel quadro di detta procedura, cinque creditori (B.________ AG, C.________ SA, D.________ SA, E.________ AG e il Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone Ticino, Ufficio esazione e condoni) hanno ottenuto, agendo in virtù di autorizzazione fondata sull'art. 260 LEF, la revoca della donazione del fondo zzz RFD X.________ che il de cuius aveva disposto a favore della figlia G.________. Quest'ultima è stata autorizzata ad essere iscritta a registro fondiario quale proprietaria, con l'obbligo tuttavia di tollerarne la realizzazione forzata.
A.b Nell'elenco oneri 15 ottobre 2007 relativo al fondo succitato figura un credito di fr. 600'000.-- a favore di A.________. Questo credito è garantito da pegno immobiliare, e meglio da una cartella ipotecaria al portatore del 19 settembre 1994 detenuta in proprietà. I cinque precitati creditori hanno convenuto allora in giudizio A.________ con azione di contestazione della graduatoria ex art. 250 cpv. 2 LEF, motivandola con il sospetto che quest'ultimo e G.________, figlia del de cuius e moglie di lui, si fossero accordati al fine di danneggiare i creditori dell'eredità giacente.
A.c Con decisione 8 novembre 2011 il Pretore del Distretto di Lugano ha accolto la petizione ordinando lo stralcio dall'elenco oneri del credito di fr. 600'000.-- garantito da pegno immobiliare insinuato da A.________.
B.
Adito da A.________ in data 7 dicembre 2011, il Tribunale di appello del Cantone Ticino ha confermato il giudizio di prima istanza con la qui avversata sentenza 3 maggio 2012.
C.
A.________ (qui di seguito: ricorrente) ha, in data 6 giugno 2012, inoltrato al Tribunale federale ricorso contro la predetta sentenza di appello. Egli chiede che in accoglimento del suo appello 7 dicembre 2011 la petizione dei summenzionati creditori sia respinta, con messa a carico di questi ultimi delle spese giudiziarie e delle ripetibili di ogni grado.
Non sono state chieste determinazioni.
Diritto:
1.
1.1 Il gravame è inoltrato contro una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza che ha deciso su ricorso ( art. 75 cpv. 1 e 2 LTF ) una vertenza concernente la contestazione della graduatoria con riferimento non tanto al rango, bensì alla sussistenza medesima di detta pretesa di diritto civile federale. Si tratta pertanto di una vertenza di natura civile suscettibile di ricorso in materia civile giusta l'art. 72 cpv. 1 LTF (DTF 135 III 545 consid. 1). Il ricorso è inoltre tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è stato interposto nelle forme di rito (art. 42 LTF). Il requisito del valore di lite (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) è soddisfatto. Il ricorrente ha già partecipato alla procedura dinanzi all'autorità inferiore (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) e, uscitone soccombente, dispone evidentemente di un interesse degno di protezione alla modifica o all'annullamento della sentenza impugnata (art. 76 cpv. 1 lett. b LTF). La sua legittimazione è pacifica.
1.2
1.2.1 Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina solo le censure sollevate (DTF 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto.
Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).
1.2.2 In linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene o completarlo soltanto se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5). Non possono essere addotti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, a meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, ciò che la parte ricorrente deve debitamente esporre nel proprio gravame (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 136 III 261 consid. 4.1). Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 cpv. 2 LTF).
2.
l creditore che intende contestare il credito oppure il grado di un altro creditore iscritto in graduatoria deve promuovere azione contro l'interessato. Se la domanda è ammessa, il riparto destinato secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al soddisfacimento dell'attore fino a concorrenza del suo intero credito, comprese le spese processuali. L'eventuale eccedenza è ripartita secondo la graduatoria rettificata (art. 250 cpv. 2 LEF). Si tratta dunque di un'azione di merito, avente per scopo di determinare se ed in quale misura il credito litigioso debba partecipare alla liquidazione del fallimento (DTF 119 III 84 consid. 2; sentenza 5A_329/2012 del 5 settembre 2012 consid. 4.4.2 con rinvii; sulla distinzione fra censure da sollevare mediante azione civile oppure mediante ricorso all'autorità di sorveglianza v. quest'ultima sentenza, consid. 4.4.1 e 4.4.2). La parte attrice si attiva per incassare la parte di dividendo (contestata) spettante al creditore convenuto a proprio beneficio e - per l'eccedenza - a beneficio della massa (sentenza 5C.185/2002 del 31 ottobre 2002 consid. 2.1).
3.
L'acquirente di una cartella ipotecaria è protetto se ha agito in buona fede (art. 973 cpv. 1 e art. 3 CC ; v. DTF 137 III 153 consid. 4.1; PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, vol. I, 5a ed. 2012, n. 916 segg., e vol. III, 3a ed. 2003, n. 3000, 3001, 3003 e 3005). Si suole definire la buona fede come l'ignoranza non colpevole del vizio che affligge un determinato negozio. Essa è presunta (art. 3 cpv. 1 CC), ma la parte avversa di colui che si professa in buona fede è ammessa a provare che l'interessato era a conoscenza del vizio. Questa prova concerne un fatto interiore, che non può essere accertato se non in virtù di circostanze esteriori quali ad esempio una comunicazione fatta all'interessato. La consapevolezza del vizio è una questione di fatto, in merito alla quale il potere d'esame del Tribunale federale è limitato; la critica ricorsuale deve soddisfare i criteri esposti all'art. 97 LTF (supra consid. 1.2.2). La parte avversa di colui che si professa in buona fede può anche far valere che l'interessato non può invocare la buona fede per non aver prestato l'attenzione esatta dalle circostanze (art. 3 cpv. 2 CC), questione di diritto che il Tribunale federale esamina liberamente (sentenza 5C.122/2006 del 6 ottobre 2006 consid. 2.2 con numerosi esempi e rinvii dottrinali, in SJ 2007 I pag. 209 e RNRF 88/2007 pag. 474; DTF 131 II 418 consid. 2.3.1 con rinvii; HEINRICH HONSELL, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 4a ed. 2010, n. 30 ad art. 3 CC).
4.
4.1 Per una corretta comprensione della complessa fattispecie è indispensabile rammentare gli antefatti.
La cartella ipotecaria di cui è qui discorso venne costituita il 19 settembre 1994 per un valore nominale di fr. 600'000.-- da F.________, allora proprietario del fondo zzz RFD X.________. F.________ ha donato il fondo alla figlia G.________ (moglie di A.________) il 13 gennaio 1998; la donazione è stata impugnata con successo, sicché il fondo è stato assoggettato alla realizzazione forzata come se la donazione non avesse avuto luogo (art. 285 cpv. 1 LEF).
Iscritta in 11° grado, la cartella ipotecaria garantiva - unitamente a quelle in grado precedente - il credito ipotecario concesso in data 28 maggio/12 giugno 2002 a G.________ dalla banca H.________ SA. La banca H.________ SA ha trasferito la cartella il 6 agosto 2007 al legale di G.________. Ella ne è entrata in possesso dopo il 22 agosto 2007, ossia dopo che il marito aveva versato l'importo (fr. 34'800.--) che la banca H.________ SA aveva fissato affinché detta cartella potesse essere considerata a libera disposizione.
All'elenco oneri relativo al fondo zzz RFD X.________ - depositato in data 15 ottobre 2007 - il ricorrente appare quale titolare di un credito di fr. 600'000.-- garantito dalla cartella ipotecaria in questione. Egli giustifica il credito asserendo che la moglie G.________ ha inteso saldare tramite la cessione della cartella ipotecaria ogni suo debito verso di lui. A detta del ricorrente, tale modo di procedere aveva estinto l'originario credito, novato dal credito di cartella.
4.2 Con la decisione qui impugnata, il Tribunale di appello ha confermato la conclusione del Pretore del Distretto di Lugano, che con sentenza 8 novembre 2011 ha accolto la petizione e deciso lo stralcio della pretesa di A.________ dalla graduatoria. Il Tribunale di appello ha considerato, in sunto, di poter lasciare aperta la questione di una possibile applicazione per analogia del vecchio art. 855 cpv. 1 CC (in vigore fino al 31 dicembre 2011): la novazione consisterebbe essenzialmente in una limitazione delle eccezioni opponibili all'acquirente della cartella ipotecaria, a condizione che quest'ultimo sia in buona fede, ciò che il Tribunale di appello ha negato nell'evenienza concreta. La buona fede deve sussistere al momento in cui la cartella ipotecaria viene trasferita all'acquirente; nell'ambito del fallimento, l'atto di disposizione deve precedere l'annotazione a registro fondiario del fallimento medesimo, poiché a partire da quel momento l'incapacità di disporre del fondo ex art. 204 LEF diviene evidente.
I Giudici cantonali hanno in proposito stabilito che G.________ è rientrata in possesso della cartella ipotecaria dopo il 22 agosto 2007, ovvero dopo l'accoglimento in data 16 maggio 2007 dell'azione revocatoria relativa alla donazione del fondo a lei e dopo che ella era stata obbligata a tollerarne la realizzazione forzata (sentenza del Tribunale di appello del 3 luglio 2007); ne hanno dedotto che G.________, procedendo ad una nuova emissione di detta cartella, aveva volutamente aumentato l'aggravio su un immobile del quale sapeva non più poter disporre.
Quanto ad A.________ qui ricorrente, premesso che egli non sarebbe comunque legittimato a invocare la buona fede della moglie, i Giudici cantonali hanno rilevato che la liquidazione in via fallimentare dell'eredità giacente di F.________ era stata aperta il 1° luglio 1999, che una restrizione della facoltà di disporre del fondo in oggetto era stata annotata a registro fondiario in data 11 novembre 1999, che a carico del medesimo fondo era stata annotata a registro fondiario l'11 luglio 2007 l'esistenza del fallimento ed infine che la diffida per insinuare gli oneri gravanti il fondo in oggetto risaliva al 10 agosto 2007: da ciò essi hanno dedotto che il ricorrente non poteva non comprendere che G.________ non era legittimata a disporre della cartella ipotecaria ceduta (al più presto il 23 agosto 2007) a titolo di pagamento. Ne hanno concluso che il ricorrente non può beneficiare della protezione offerta ai terzi in buona fede di cui agli art. 973 cpv. 1 e 3 CC , e non può così evitare lo stralcio del credito di cartella da lui insinuato ed oggetto della presente vertenza.
5.
Il ricorso solleva in modo confuso e disorganizzato svariate censure in fatto ed in diritto. Verranno qui di seguito trattate unicamente quelle censure la cui pertinenza è sufficientemente illustrata in sede di ricorso, o almeno appare evidente di primo acchito.
5.1 Il ricorrente censura dapprima l'accertamento dell'autorità inferiore secondo il quale G.________ non avrebbe agito in buona fede.
5.1.1 Manifestamente infondato è il rimprovero mosso al Tribunale di appello di aver applicato l'art. 204 LEF al comportamento di G.________, soggetto non fallito. Tema del passaggio incriminato della sentenza cantonale è determinare il momento nel quale accertare la buona fede del proprietario del fondo. Il fatto che G.________ fosse invero proprietaria del fondo ma non soggetto della procedura di fallimento è conseguenza della particolare situazione di fatto, in specie della decisione del Tribunale di appello di autorizzarne l'iscrizione a registro fondiario quale proprietaria seppur soggetta a limitazioni di disporre. Cionondimeno, i criteri temporali evocati dai Giudici cantonali valgono legittimamente quali indizi di mala fede anche qui, ove a disporre del fondo non è direttamente il proprietario fallito, bensì il proprietario il cui titolo è stato dichiarato non vincolante ai fini della realizzazione forzata dell'immobile.
5.1.2 A favore della pretesa buona fede di G.________, il ricorrente adduce poi il fatto che ella ha amministrato i beni immobili godendo pienamente della loro proprietà, senza restrizione alcuna; in particolare non risulta alcuna restrizione della facoltà di disporre ai sensi dell'art. 960 cpv. 1 CC relativa al fondo zzz RFD X.________ fino alla decisione di amministrazione coatta pronunciata il 14 novembre 2007 dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano.
Le obiezioni sono inammissibili.
In primo luogo, il ricorrente non pretende di aver già eccepito avanti alle autorità cantonali la mancanza di una decisione di restrizione della facoltà di disporre di G.________; l'argomento appare pertanto fondato su un fatto nuovo e, come tale, inammissibile (art. 99 cpv. 1 LTF; supra consid. 1.2.2). Di riflesso, essendo inammissibile l'argomento che il ricorrente vorrebbe suffragare riferendosi alla sentenza 13 febbraio 2008 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, non entra in linea di conto ammettere la produzione tardiva di quest'ultima ex art. 99 cpv. 1 LTF, potendosi lasciare aperta la questione se tale produzione sarebbe davvero dovuta ad un argomento nuovo emerso unicamente nella sentenza impugnata.
In secondo luogo, il ricorrente non si confronta con le considerazioni dei Giudici cantonali, che per negare la buona fede di G.________ hanno fatto riferimento non già ad una decisione del giudice civile di iscrizione della restrizione della facoltà di disporre ex art. 960 CC - di cui il ricorrente contesta l'esistenza - bensì ad altre circostanze, quali segnatamente il fatto che G.________ era rientrata in possesso della cartella ipotecaria posteriormente alla revoca della donazione tramite la quale aveva acquisito il fondo dal padre, di cui doveva essere a conoscenza in quanto parte a quel procedimento. In tali circostanze, le censure appaiono insufficientemente motivate.
5.2 Con riferimento alla pretesa propria buona fede, A.________ fonda la critica ricorsuale sui poteri di libera amministrazione di cui godeva G.________ fino alla decisione 14 novembre 2007 di amministrazione coatta degli stabili, poteri dei quali egli era evidentemente a conoscenza.
Argomentando in questo modo, il ricorrente sembra ritenere di poter derivare la propria buona fede dalla buona fede di G.________. Come esposto al considerando 5.1 supra, tuttavia, egli non ha saputo invalidare l'accertamento di fatto della Corte cantonale secondo il quale G.________ non ha agito in buona fede. Il ricorrente inoltre non si confronta a sufficienza con l'argomento della Corte cantonale giusta il quale egli non può invocare la propria buona fede poiché era nelle condizioni di comprendere che la moglie non era affatto legittimata a disporre della cartella ipotecaria - argomento, dal tenore sibillino, che sembra riferirsi al caso previsto dall'art. 3 cpv. 2 CC (v. supra consid. 3)
La censura è infondata nella minima misura della sua ammissibilità.
5.3 Il ricorrente lamenta indi che la sentenza impugnata non tiene conto della situazione che esisteva al momento delle donazioni poi revocate, conformemente all'art. 285 LEF, ed in particolare degli ammortamenti che G.________ ha effettuato permettendo alla cartella ipotecaria di divenire libera. Sulla scorta di questo argomento, il ricorrente pare postulare un nuovo calcolo dell'aggravio ipotecario dei tre fondi la cui donazione è stata revocata.
Questa censura è all'apparenza di natura giuridica e rivolta contro un'errata applicazione dell'art. 285 LEF.
5.3.1 Nella misura in cui pare voler ridiscutere l'azione revocatoria, la censura è tuttavia fuori tema. Tema della presente sentenza è infatti unicamente la legittimità dell'ulteriore cessione della cartella al marito. In merito, il Tribunale di appello ha constatato che G.________ ha in sostanza "riscattato" la cartella ipotecaria liberandola dalla garanzia verso la banca con il versamento dell'importo di fr. 34'800.-- bonificatole dal marito, ma che solo in un momento successivo era tornata in possesso di detta cartella. Ed a quel momento, G.________ non poteva non sapere di non essere autorizzata a procedere con una nuova emissione della medesima cartella. Discussi sono, in altre parole, unicamente atti che hanno avuto luogo a partire dall'estate del 2007, quando l'azione revocatoria ex art. 285 LEF era ormai conclusa; una ridiscussione dell'azione revocatoria è del tutto fuori contesto.
5.3.2 Nella misura in cui il ricorrente afferma che la nuova emissione della cartella nelle circostanze descritte non aumenta l'aggravio sull'immobile, poiché a far stato deve essere l'aggravio al momento delle donazioni poi revocate, egli sottace - senza discutere del tutto l'argomento - che il Tribunale di appello ha sottolineato come la cartella, visto lo svolgimento temporale dei fatti ed in particolare la sua restituzione temporanea a G.________, avrebbe dovuto essere cancellata d'ufficio (riferendosi a DANIEL STAEHELIN, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. II, 3a ed. 2007, n. 9 ad [vecchio] art. 859 CC).
5.3.3 Peraltro, nella misura in cui il ricorrente pare voler proporre una revisione dell'aggravio ipotecario degli svariati fondi da realizzare, sia sommessamente rammentato che non tutti formano oggetto della presente vertenza (v. sentenze 5A_441/2012 e 5A_443/2012 del 6 marzo 2013).
5.3.4 La censura si rivela del tutto fuori contesto rispettivamente sprovvista di sufficiente motivazione, dunque inammissibile.
5.4 Il Tribunale di appello ha respinto la domanda subordinata formulata da A.________ volta a ridurre il credito di cartella a suo favore all'importo di fr. 34'800.--, quello che lui ha versato in data 22 agosto 2007 e che ha permesso di "riscattare" la cartella in questione dalla banca H.________ SA (supra consid. 4.1). Il ricorrente non ribadisce questa conclusione subordinata avanti al Tribunale federale ma risolleva comunque la questione. Visto che dalla natura di rimedio riformatorio del ricorso in materia civile segue l'obbligo di formulare precise conclusioni, cifrate quando possibile e necessario (art. 107 cpv. 2 LTF; DTF 134 III 235 consid. 2; 133 III 489 consid. 3.1 e 3.2), la critica ricorsuale si appalesa di primo acchito inammissibile.
5.5 Riassumendo, i Giudici cantonali non sono certamente caduti nell'arbitrio quando hanno rigettato la tesi ricorsuale secondo la quale G.________, dopo annose procedure, avrebbe legittimamente ritenuto di poter liberamente disporre di fondi la cui donazione era stata revocata e che erano stati espressamente destinati ai pubblici incanti, vale a dire quando hanno negato che ella abbia agito in buona fede (questione di fatto, v. supra consid. 3). Né violazione del diritto federale è ravvisabile quando gli stessi Giudici cantonali hanno escluso che il marito di lei, qui ricorrente, possa invocare la propria buona fede, essendo quest'ultima incompatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui (questione di diritto, v. supra consid. 3 e 5.2).
A corroborare la conclusione dei Giudici cantonali concorrono, oltre a quelle espressamente e ripetutamente messe in evidenza nella sentenza impugnata, anche altre circostanze che essi non hanno ritenuto di dover richiamare, ma alle quali aveva fatto riferimento il Pretore: si pensi in particolare alla verosimiglianza, invero pari a zero, delle causae di crediti poi incorporati nelle cartelle, ed ancora alla prossimità della cedente con il cessionario - moglie e marito costretti a seguire, partecipandovi attivamente, l'annosa procedura di liquidazione in via di fallimento dell'eredità di F.________; si pensi infine alla mera cronologia dei fatti salienti, che vede G.________ ottenere dai creditori precedenti la restituzione delle cartelle in questione proprio nelle settimane immediatamente successive alla conferma della revoca delle donazioni immobiliari, ed emettere nuovamente le medesime cartelle nell'arco di pochi giorni nelle mani del marito, appena in tempo affinché quest'ultimo notifichi le proprie pretese all'elenco oneri.
6.
Il ricorso va dunque respinto nella ridotta misura della sua ammissibilità, con conseguenza di tassa e spese a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili, gli opponenti non essendo stati invitati ad esprimersi avanti al Tribunale federale e non essendo pertanto incorsi in costi dell'istanza federale ( art. 68 cpv. 1 e 2 LTF ).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 11 marzo 2013
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini