BGer 2C_245/2013
 
BGer 2C_245/2013 vom 25.03.2013
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
2C_245/2013,
2C_246/2013
Sentenza del 25 marzo 2013
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona.
Oggetto
2C_245/2013
Imposta cantonale 2007 e 2008,
2C_246/2013
Imposta federale diretta 2007 e 2008,
ricorso contro la sentenza emanata il 6 febbraio 2013 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Con sentenza del 6 febbraio 2013 la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il gravame presentato da A.________ contro le decisioni su reclamo emesse il 25 maggio 2011 dall'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna, concernenti le tassazioni in materia d'imposta cantonale e d'imposta federale diretta 2007 e 2008. La Corte cantonale ha quindi confermato sia l'aggiunta, ai redditi dichiarati, di fr. 8'000.-- a titolo di "altri redditi esteri", comprensivi delle prestazioni in natura (vitto e alloggio) ricevute dal contribuente in cambio dell'attività di volontariato svolta nella città sperimentale di X.________ (India) diversi mesi all'anno e delle spese ivi legate, sia la negata deduzione di liberalità a favore di associazioni sportive dilettantistiche.
B.
Il 12 marzo 2013 A.________ ha fatto spedire dal Ticino al Tribunale federale un ricorso (in materia) di diritto pubblico, con la sua firma scannerizzata. L'interessato ha inviato lo stesso giorno da X.________ (India) l'esemplare originale, sul quale figurava la sua firma manoscritta.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.
Diritto:
1.
1.1 II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).
1.2 Il giudizio impugnato, che tratta dell'imposta federale diretta e dell'imposta cantonale 2007 e 2008 (cfr. DTF 135 II 260 consid. 1.3.2 pag. 263 seg.), giustifica la congiunzione dei due incarti aperti a seguito dell'inoltro del ricorso in merito a tali imposte.
2.
2.1 Giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. Per consolidata prassi, da cui non vi è motivo di scostarsi, un atto di ricorso deve contenere - al fine di evitare degli abusi e per motivi di sicurezza - la firma originale del suo autore. Altrimenti detto, un ricorso sul quale figura unicamente una firma fotocopiata oppure scannerizzata non è considerato valido, e questo difetto non può essere sanato (sentenza 9C_739/2007 del 28 novembre 2007 consid. 1.2 e rinvii). Il ricorso inviato il 12 marzo 2013 dal Ticino, la cui firma è stata effettivamente scannerizzata, non può quindi essere preso in considerazione.
2.2 Il fatto che, sempre il 12 marzo 2013, il ricorrente abbia spedito dall'India l'originale sul quale figura la sua firma manoscritta non gli è d'aiuto. Conformemente all'art. 48 cpv. 1 LTF, gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, al suo indirizzo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. Come già spiegato da questa Corte, gli uffici postali stranieri non sono equiparabili a quelli svizzeri e la consegna di un atto di ricorso ad un ufficio postale straniero non equivale ad una consegna ad un ufficio postale svizzero. In tale caso, affinché il termine di ricorso venga rispettato, occorre che l'invio contenente il gravame arrivi al più tardi l'ultimo giorno del termine presso la cancelleria del Tribunale federale o che la posta svizzera ne prenda possessione prima della scadenza del termine (causa 4A_258/2008 del 7 ottobre 2008 consid. 2 con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali). Nel caso concreto emerge dall'inserto di causa che la sentenza impugnata è stata intimata per raccomandata l'11 febbraio 2013 e ricevuta dalla segretaria del ricorrente il 12 febbraio successivo; il termine di ricorso scadeva quindi il 14 marzo 2013. Ora, l'atto di ricorso spedito il 12 marzo 2013 dall'India è giunto in possesso della posta svizzera il 22 marzo 2013, quindi tardivamente: esso sfugge di conseguenza ad un esame di merito.
2.3 Per i motivi illustrati, il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
3.
L'istanza di assistenza giudiziaria contenuta nel gravame dev'essere parimenti respinta in quanto il ricorso appariva sin dall'inizio privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Nell'addossare le spese giudiziarie al ricorrente soccombente (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF) viene comunque considerata la sua particolare situazione finanziaria, fissando un importo ridotto (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni (Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo).
Losanna, 25 marzo 2013
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Zünd
La Cancelliera: Ieronimo Perroud