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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_226/2013
Sentenza del 9 aprile 2013
Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Mathys, Presidente,
Eusebio, Jacquemoud-Rossari,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Giuseppe Cotti,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.________,
opponenti.
Oggetto
Ingiuria, arbitrio, in dubio pro reo,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 25 gennaio 2013 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
B.________ è amministratore unico con firma individuale della C.________SA, che gestisce il condominio D.________ ad X.________. A.________ è amministratore unico con firma individuale della E.________SA, società di gestione immobiliare che amministrava precedentemente lo stabile. Con una lettera del 1° dicembre 2009 stesa in tedesco, la C.________SA, in rappresentanza del condominio, ha chiesto alla E.________SA la restituzione entro dieci giorni dell'importo di fr. 968.40, che sarebbe stato conteggiato indebitamente a carico dei condomini. Il giorno successivo, A.________ ha ritrasmesso per fax tale scritto alla C.________SA, con l'aggiunta manoscritta "Siamo in Ticino yyy parla italiano!".
Preso atto della scadenza infruttuosa del termine assegnato per il pagamento, il 15 dicembre 2009 la C.________SA ha fatto spiccare per conto del condominio D.________ un precetto esecutivo nei confronti di E.________SA. Quest'ultima ha chiesto il 16 marzo 2010 alla C.________SA di provvedere immediatamente alla cancellazione del precetto esecutivo, prospettando, qualora non fosse dato seguito alla richiesta, l'avvio di una procedura per il risarcimento dei danni. Con lettera del 17 marzo 2010, firmata dall'amministratore unico B.________, la C.________SA ha risposto alla E.________SA che avrebbe annullato il precetto esecutivo solo dopo il pagamento del debito. Il 18 marzo 2010 A.________ ha ritrasmesso tramite fax alla C.________SA questa lettera, aggiungendovi la frase manoscritta "Non vi dobbiamo niente stronzi! Imparate a leggere cosa c'è scritto prima di rispondere".
B.
In relazione al contenuto dello scritto del 18 marzo 2010, B.________ ha presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una querela per il reato di ingiuria nei confronti di A.________. Questi ha sostenuto di non avere voluto indirizzarsi a B.________, ma soltanto ai condomini.
C.
Con decreto d'accusa del 21 febbraio 2011, il Procuratore pubblico (PP) ha ritenuto A.________ colpevole di ingiuria per avere, tramite invio fax del 18 marzo 2010, offeso l'onore di B.________, scrivendo di proprio pugno la frase "Non vi dobbiamo niente stronzi!" sulla lettera speditagli il 17 marzo 2010 dalla C.________SA, firmata dal danneggiato quale amministratore unico della società. Il PP ha proposto la condanna dell'imputato alla pena pecuniaria di tre aliquote giornaliere di fr. 300.-- ciascuna, per complessivi fr. 900.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e al pagamento di una multa di fr. 100.--.
D.
Poiché l'imputato ha interposto opposizione al decreto di accusa, gli atti del procedimento penale sono stati trasmessi dal Ministero pubblico alla Pretura penale per il dibattimento. Con sentenza dell'8 novembre 2012, il Presidente della Pretura penale ha riconosciuto A.________ autore colpevole di ingiuria ed ha confermato la condanna proposta dal PP con il decreto di accusa.
E.
Adita dall'imputato, con sentenza del 25 gennaio 2013 la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ne ha respinto l'appello, confermando il giudizio di primo grado.
F.
A.________ impugna la sentenza della CARP con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di essere prosciolto dall'accusa di ingiuria. Il ricorrente fa valere l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove e la violazione del principio "in dubio pro reo".
Diritto:
1.
1.1 Secondo il ricorrente, la Corte cantonale avrebbe disatteso il divieto dell'arbitrio ritenendo che l'epiteto "stronzi" era indirizzato anche a B.________, amministratore unico della C.________SA, e non soltanto ai comproprietari del condominio D.________. Sostiene che una sua intenzione ingiuriosa nei confronti di B.________ sarebbe esclusa dal fatto che la C.________SA si è sempre rivolta alla E.________SA in qualità di rappresentante dei condomini, dalla circostanza secondo cui egli sapeva che le eventuali pretese spettavano appunto ai condomini e non a B.________ e dal fatto che l'insulto era preceduto dalla frase "non vi dobbiamo niente", a dimostrazione della sua intenzione di rivolgersi esclusivamente ai comproprietari. Il ricorrente adduce inoltre che, quando ha inteso rivolgersi a B.________ lo ha fatto in prima persona e non a una pluralità di persone, in particolare laddove ha scritto sulla lettera del 1° dicembre 2009 "Siamo in Ticino yyy parla italiano!". Sostiene che una valutazione logica ed oggettiva di questi elementi consentirebbe perlomeno di nutrire dubbi sulla sua volontà di insultare l'opponente.
1.2 Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondino su una svista manifesta o contraddicano in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità. La decisione deve inoltre essere arbitraria nel suo risultato e non solo nella sua motivazione (DTF 138 I 49 consid. 7.1 e rinvii). Un accertamento dei fatti o un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'Autorità abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 226 consid. 4.2 e rinvii). Nell'ambito della valutazione delle prove nella procedura dinanzi al Tribunale federale, il principio "in dubio pro reo", pure invocato dal ricorrente, non assume una portata che travalica quella del divieto dell'arbitrio. Il principio può ritenersi violato soltanto qualora il giudice condanni l'imputato nonostante che una valutazione oggettiva delle risultanze probatorie implichi la sussistenza di manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; sentenza 6B_337/2012 del 19 marzo 2013 consid. 1.2).
1.3 La Corte cantonale ha richiamato, condividendole, le considerazioni del primo giudice, secondo cui l'epiteto "stronzi" era indirizzato anche a B.________ e non unicamente ai comproprietari del condominio. Al riguardo ha rilevato che la C.________SA si era rivolta alla E.________SA quale amministratrice del condominio D.________ e che nello scambio epistolare tra le due società era usato il plurale perché ciò corrisponde all'uso quando ci si rivolge a una società, ossia a una pluralità di persone. Ha quindi considerato che l'epiteto "stronzi" appariva innanzitutto rivolto ai rappresentanti principali della società e quindi concretamente all'amministratore unico che aveva firmato la lettera. Secondo i giudici cantonali, nulla permetteva di dedurre dalle missive che l'imputato volesse indirizzarsi ad altri, nemmeno specificati negli scritti, tanto più che dagli atti risultava l'esistenza di dissapori tra gli amministratori unici delle due società. La CARP ha altresì aggiunto che l'accertamento secondo cui l'imputato intendeva ingiuriare, tra gli altri, anche B.________ risultava avvalorato dal fatto che la lettera del 17 marzo 2010 della C.________SA era firmata dallo stesso quale amministratore unico, autore dello scritto ed interlocutore di riferimento dell'imputato e già per questo destinatario dell'espressione ingiuriosa. Quest'ultima faceva peraltro seguito ad un precedente attacco personale diretto esplicitamente contro l'opponente mediante la frase "Siamo in Ticino yyy parla italiano!", scritta a mano dall'imputato sulla lettera del 1° dicembre 2009.
1.4 Il ricorrente non si confronta con l'insieme di queste circostanze, spiegando con una motivazione conforme alle esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni la Corte cantonale ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o, sulla base di una valutazione complessiva degli elementi agli atti, sia giunta a conclusione manifestamente insostenibile. Egli fornisce una propria interpretazione delle risultanze probatorie, che non basta tuttavia a sostanziare l'arbitrio del giudizio impugnato. Contrariamente all'opinione del ricorrente, la CARP non ha d'altra parte omesso di considerare che la lettera del 17 marzo 2010 è stata inviata dalla C.________SA in nome e per conto dei condomini, ma ha ritenuto, in modo del tutto sostenibile, che l'utilizzo del plurale era riconducibile al fatto che gli scambi epistolari avvenivano formalmente tra due società e costituiva una prassi abituale in questo tipo di corrispondenza commerciale. La circostanza secondo cui, in precedenza, l'imputato si era rivolto a B.________ personalmente scrivendo di proprio pugno sulla lettera del 1° dicembre 2009 la frase "Siamo in Ticino yyy parla italiano!" non rende di per sé arbitrario l'accertamento per cui l'epiteto "stronzi", apposto sullo scritto del 17 marzo 2010, era indirizzato anche all'opponente. Si tratta anzi di una frase che si presta ad essere valutata come elemento a carico del ricorrente, nella misura in cui dà atto di una precedente espressione impertinente nei confronti di B.________ e dell'esistenza di un rapporto incrinato tra i due. Il ricorrente disattende inoltre che i giudici cantonali hanno pure accertato che dissapori emergono anche da altri suoi scritti all'opponente e che ulteriori persone, alle quali potesse parimenti essere diretto l'insulto, non erano esplicitamente menzionate dal ricorrente. Nelle esposte condizioni, la Corte cantonale, accertando ch'egli intendeva rivolgere l'ingiuria anche all'opponente, non ha quindi violato né il divieto dell'arbitrio né il principio "in dubio pro reo".
2.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 9 aprile 2013
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Mathys
Il Cancelliere: Gadoni