BGer 1B_701/2012 |
BGer 1B_701/2012 vom 30.04.2013 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_701/2012
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Decreto del 30 aprile 2013
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudice federale Eusebio, in qualità di Giudice dell'istruzione,
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Cancelliere Gadoni.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Marco Mona,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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patrocinato dall'avv. Massimiliano Parli,
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opponente,
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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procedimento penale, non luogo a procedere,
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ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
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il 15 ottobre 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che, con sentenza del 15 ottobre 2012, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha respinto un reclamo di A.________ contro un decreto di non luogo a procedere emanato dal Ministero pubblico nei confronti di B.________, per reati contro l'onore e discriminazione razziale;
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che A.________ ha impugnato questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare la causa alla CRP per un nuovo giudizio;
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che, dopo lo scambio degli allegati, l'opponente è deceduto;
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che, potendo la causa essere divenuta senza oggetto, è stata concessa alle parti la facoltà di esprimersi al riguardo;
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che il rappresentante dell'opponente ha comunicato di non avere alcuna obiezione allo stralcio dai ruoli, mentre il ricorrente non si è espresso al proposito;
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che la Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre il Ministero pubblico non ha formulato osservazioni;
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che il decesso dell'opponente comporta lo stralcio della causa, non essendo più dati gli estremi per procedere penalmente nei suoi confronti;
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che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto (art. 32 cpv. 2 LTF);
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che, secondo l'art. 71 LTF in relazione con l'art. 72 PC, quando una lite diventa senza oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il Tribunale federale, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che pone fine alla lite;
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che gli interessati non si sono espressi al riguardo e che si giustifica in tale circostanza di non assegnare ripetibili della sede federale;
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che si può inoltre prescindere dal prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta:
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1.
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Il ricorso è divenuto privo di oggetto e la causa 1B_701/2012 è stralciata dai ruoli.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Non si assegnano ripetibili della sede federale.
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4.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 30 aprile 2013
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:
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Eusebio Gadoni
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