BGer 2C_1244/2012 |
BGer 2C_1244/2012 vom 01.05.2013 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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2C_1244/2012
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Sentenza del 1° maggio 2013
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II Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudice federale Zünd, Presidente,
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Cancelliere Savoldelli.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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rappresentato da B.________ SA,
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ricorrente,
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contro
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Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6500 Bellinzona,
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Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni, Steinbruchstrasse 18/20, 7001 Coira.
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Oggetto
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Assoggettamento all'imposta cantonale 2008 e 2009,
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ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 12 novembre 2012 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Con decisione del 5 novembre 2010, l'Ufficio circondariale di tassazione competente ha comunicato ad A.________ di averlo iscritto nel registro dei contribuenti del Cantone Ticino e del Comune di X.________ per i periodi fiscali 2008 e 2009.
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Il reclamo inoltrato contro detto atto è stato respinto il 22 marzo 2011 dall'Ufficio medesimo. Il ricorso interposto contro la decisione su reclamo è stato a sua volta respinto con giudizio del 12 novembre 2012 della Camera di diritto tributario del Cantone Ticino.
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B.
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Il 12 dicembre 2012 A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con il quale chiede l'annullamento della sentenza del 12 novembre 2012 della Camera di diritto tributario e della precedente decisione su reclamo dell'Ufficio circondariale di tassazione.
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Diritto:
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1.
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1.1 II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).
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1.2 Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto; ciò significa che il ricorrente deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della sentenza querelata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.). Quando la motivazione del ricorso inoltrato al Tribunale federale è identica a quella presentata davanti all'istanza inferiore, tale condizione non è rispettata (DTF 134 II 244 consid. 2.3 pag. 246 seg.).
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2.
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2.1 Nel caso in esame, il ricorso in materia di diritto pubblico interposto davanti al Tribunale federale si limita di fatto a riprendere l'impugnativa presentata davanti alla Camera di diritto tributario, adattandone in parte il testo; esso non fa inoltre alcun riferimento alle motivazioni del giudizio impugnato, riferendosi solo ed esclusivamente alle precedenti decisioni dell'Ufficio circondariale di tassazione.
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2.2 Non rispondendo alle esigenze di motivazione previste dall'art. 42 cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile secondo la procedura semplificata (art. 108 LTF). Le spese seguono la soccombenza (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF).
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Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3.
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Comunicazione alla rappresentante del ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, all'Amministrazione federale delle contribuzioni (Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo), nonché all'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni.
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Losanna, 1° maggio 2013
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Zünd
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Il Cancelliere: Savoldelli
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