Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
4D_89/2012
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Sentenza del 2 maggio 2013
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Corboz, Kolly,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________ Sagl,
patrocinata dall'avv. Cesare Lepori,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Olivier Ferrari,
opponente.
Oggetto
contratto di mediazione; spese,
ricorso contro la sentenza emanata il 28 agosto 2012 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Il 16 aprile 2009 B.________ e la A.________ Sagl hanno concluso un contratto di mediazione esclusiva per la vendita di un appartamento a Gerra Gambarogno al prezzo di fr. 265'000.-- con una mercede pari al 4 % di tale importo. Il contratto prevede pure che nell'eventualità in cui il fondo fosse alienato senza l'intervento della mediatrice, quest'ultima avrebbe nondimeno diritto ad un'indennità per lavoro e spese corrispondente al 2 % del prezzo di vendita, anche in caso di rescissione anticipata dell'accordo (clausola n. 6). Dopo aver disdetto il 13 novembre 2009 il contratto con effetto immediato, B.________ ha venduto senza intermediazione il suo appartamento per la menzionata somma.
2.
Il Pretore del distretto di Bellinzona ha accolto l'11 ottobre 2011, in applicazione dell'art. 413 cpv. 3 CO, la petizione con cui la A.________ Sagl aveva chiesto di condannare B.________ a pagarle fr. 5'702.80, importo corrispondente al 2 % del prezzo di vendita.
3.
Con sentenza 28 agosto 2012 la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello ha, in accoglimento di un reclamo del convenuto, respinto la petizione della A.________ Sagl. Ha escluso l'applicazione dell'art. 413 cpv. 3 CO, rilevando in particolare che " l'attrice non solo non ha dimostrato le prestazioni svolte a favore del mandante, ma neppure le ha genericamente allegate ". Ha poi ritenuto nulla la clausola n. 6 del contratto, perché lesiva del diritto di revoca.
4.
Con ricorso sussidiario in materia costituzionale del 5 ottobre 2012 la A.________ Sagl postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento della sentenza di seconda istanza e la conferma della decisione di primo grado. La ricorrente lamenta un'applicazione arbitraria dell'art. 150 cpv. 1 CPC, perché essa avrebbe specificato nell'udienza del 4 ottobre 2011 che la sua richiesta concernerebbe " un'indennità forfaitaria limitata al lavoro e alle spese sostenute" per l'esecuzione del mandato, ragione per cui ritiene che avrebbe dovuto provare " l'effettività di dette spese ", da cui il Pretore avrebbe rettamente dedotto una pretesa ex art. 413 cpv. 3 CO, solo se la controparte ne avesse contestato " l'esistenza, l'ammontare o l'entità ".
La domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso è stata respinta con decreto 29 ottobre 2012.
B.________ propone con risposta 5 novembre 2012 la reiezione del ricorso. Con scritti del 22 novembre 2012 e 5 dicembre 2012 le parti hanno spontaneamente replicato e duplicato.
5.
Giusta l'art. 116 LTF con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali. Il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF a cui rinvia l'art. 117 LTF). Ciò significa che il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2, con rinvii). Qualora la sentenza impugnata si fondi su due motivazioni alternative e indipendenti, il ricorrente deve confrontarsi, pena l'inammissibilità, con entrambe (DTF 133 IV 119 consid. 6.3).
In concreto la ricorrente incentra il suo gravame sull'affermazione che nella fattispecie essa non avrebbe dovuto provare la sua pretesa, perché basata su fatti non contestati, e che l'opinione contraria dei giudici di seconda istanza violerebbe in modo arbitrario l'art. 150 CPC. Essa dimentica però che la Corte cantonale ha - pure - ritenuto non allegate le eventuali prestazioni svolte per l'opponente e le spese sostenute in tale ambito da cui potrebbe derivare una pretesa di risarcimento ex art. 413 cpv. 3 CO. Ora, invano nel ricorso si cerca una qualsiasi critica che soddisfi le - accresciute - esigenze di motivazione previste dall'art. 106 cpv. 2 LTF, con cui la ricorrente tenterebbe di dimostrare l'arbitrarietà di quest'ultima considerazione.
6.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile in seguito alla sua carente motivazione. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e art. 68 cpv. 1 LTF ).
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 2 maggio 2013
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Klett
Il Cancelliere: Piatti