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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_288/2013
Sentenza del 21 maggio 2013
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Leuzinger, Presidente,
cancelliere Schäuble.
Partecipanti al procedimento
J.________,
ricorrente,
contro
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Viale Officina 6, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assistenza sociale (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 28 marzo 2013.
Visto:
il ricorso 19 aprile 2013 (timbro postale) contro il giudizio 28 marzo 2013 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di assistenza sociale (rinnovo di alimenti anticipati per i figli minorenni),
considerando:
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova,
che nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254),
che il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate, non essendo per contro tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale,
che nel caso concreto, l'atto di ricorso non adempie manifestamente le esigenze di motivazione,
che infatti la ricorrente - limitandosi a formulare una motivazione identica a quella esposta in prima sede - non si confronta nelle debite forme con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 134 II 244), che ha peraltro ampiamente spiegato i motivi della propria decisione,
che in mancanza di un'argomentazione topica che risponda alle motivazioni del giudizio di prima istanza, il ricorso di J.________ non può essere ritenuto ricevibile,
che giusta l'art. 108 cpv. 1 LTF, il Presidente della Corte decide in procedura semplificata di non entrare in materia su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (lett. b),
che viste le circostanze del caso, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF),
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
Lucerna, 21 maggio 2013
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Leuzinger
Il Cancelliere: Schäuble