Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_373/2013
Sentenza del 23 maggio 2013
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Schneider, Giudice unico,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Accesso agli atti,
ricorso contro la sentenza emanata il 12 marzo 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.
Considerando:
che la parte che adisce il Tribunale federale deve allegare al suo ricorso la decisione impugnata (art. 42 cpv. 3 LTF);
che, se omette di ottemperare a questa formalità, le è fissato un congruo termine per produrre gli allegati prescritti, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione (art. 42 cpv. 5 LTF);
che, con decreto del 19 aprile 2013, il Presidente della Corte di diritto penale ha invitato il ricorrente a fornire un esemplare della decisione contestata, informandolo delle conseguenze in caso di inosservanza;
che, non avendo dato seguito a questo invito nel termine impartitogli, l'impugnativa, che può essere decisa sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, dev'essere dichiarata inammissibile;
che si può rinunciare eccezionalmente ad addossare al ricorrente soccombente le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 23 maggio 2013
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Schneider
La Cancelliera: Ortolano Ribordy