BGer 6B_373/2013 |
BGer 6B_373/2013 vom 23.05.2013 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_373/2013
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Sentenza del 23 maggio 2013
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Corte di diritto penale
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Composizione
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Giudice federale Schneider, Giudice unico,
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Cancelliera Ortolano Ribordy.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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Accesso agli atti,
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ricorso contro la sentenza emanata il 12 marzo 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
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del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che la parte che adisce il Tribunale federale deve allegare al suo ricorso la decisione impugnata (art. 42 cpv. 3 LTF);
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che, se omette di ottemperare a questa formalità, le è fissato un congruo termine per produrre gli allegati prescritti, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione (art. 42 cpv. 5 LTF);
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che, con decreto del 19 aprile 2013, il Presidente della Corte di diritto penale ha invitato il ricorrente a fornire un esemplare della decisione contestata, informandolo delle conseguenze in caso di inosservanza;
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che, non avendo dato seguito a questo invito nel termine impartitogli, l'impugnativa, che può essere decisa sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, dev'essere dichiarata inammissibile;
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che si può rinunciare eccezionalmente ad addossare al ricorrente soccombente le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 23 maggio 2013
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In nome della Corte di diritto penale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Schneider
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La Cancelliera: Ortolano Ribordy
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