BGer 4A_144/2013 |
BGer 4A_144/2013 vom 27.05.2013 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_144/2013
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Sentenza del 27 maggio 2013
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I Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudice federale Klett, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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che agisce per sé e per la
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B.________SA,
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ricorrente,
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contro
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C.________,
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patrocinato dall'avv. Matteo Galante,
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opponente.
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Oggetto
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nomina di un amministratore; tempestività dell'appello;
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ricorso contro la sentenza emanata il 5 febbraio 2013 della II Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
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1.
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Con decisione 23 maggio 2012 il Pretore del distretto di Lugano ha confermato la nomina chiesta dall'avv. C.________, già effettuata in via supercautelare, di D.________ quale amministratore unico della B.________SA e ha ordinato all'Ufficiale del registro di commercio di cancellare da tale funzione l'avv. A.________.
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2.
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La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile con sentenza 5 febbraio 2013 l'appello presentato da A.________ per sé e "nell'interesse di B.________SA" contro la decisione di primo grado. La Corte cantonale ha indicato che dal tracciamento degli invii trasmesso dalla Pretura di Lugano risulta che la sentenza di primo grado è stata inviata a A.________ il 25 maggio 2012 e che è giunta all'Ufficio postale presso di cui quest'ultima ha la sua casella postale sabato 26 maggio 2012. Poiché in corrispondenza di tale data il predetto tracciamento indica "trattenere secondo l'ordine del destinatario", l'avviso di ritiro lasciato nella casella è stato datato martedì 29 maggio 2012. La sentenza di prime cure è poi stata recapitata a A.________ il 5 giugno successivo. L'ultima istanza cantonale non ha però ritenuto tale data determinante per l'inizio del decorso del termine di ricorso di 10 giorni, perché ha reputato che giusta l'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC la sentenza pretorile doveva essere considerata notificata già il 2 giugno 2012 e cioè 7 giorni dopo il giorno (26 maggio 2012) in cui l'appellante avrebbe potuto ritirarla se non avesse chiesto di trattenere gli invii postali. Per tale motivo ha ritenuto che l'appello consegnato alla posta il 15 giugno 2012 era tardivo.
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3.
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Con ricorso in materia civile del 18 marzo 2013 A.________ postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento della sentenza di appello. Afferma di non aver chiesto di trattenere gli invii postali destinatile e che in ogni caso un tale ordine non modificherebbe la data del timbro postale (29 maggio 2012) che la posta avrebbe apposto sul retro della busta contenente la sentenza pretorile quando l'ha ricevuta.
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Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
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Il 4 aprile 2013 il nuovo amministratore unico della B.________SA ha comunicato di non aver autorizzato A.________ a presentare un ricorso per conto della menzionata società.
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Con scritto 19 aprile 2013 A.________ chiede di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
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4.
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Giusta l'art. 105 cpv. 1 LTF il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati nella sentenza impugnata. Esso può scostarsi dall'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se questo si è svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). La parte che non intende basarsi sugli accertamenti di fatto dell'autorità inferiore deve spiegare in maniera circostanziata per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle due eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF siano realizzate, non potendosi altrimenti tener conto di una fattispecie diversa da quella esposta nella sentenza impugnata (DTF 133 IV 286 consid. 6.2). A tal proposito è utile ricordare che chi intende invocare che i fatti sono stati constatati in modo manifestamente inesatto (art. 97 cpv. 1 LTF), e cioè che il loro accertamento è arbitrario nel senso dell'art. 9 Cost. (DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 seg.), deve sollevare e motivare tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF). Per lamentare con un'ammissibile censura la violazione dell'art. 9 Cost. (v. sulla nozione di arbitrio DTF 137 I 1 consid. 2.4) non è segnatamente sufficiente formulare una critica meramente appellatoria (DTF 136 II 489 consid. 2.8) e contestare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, nella quale l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del Tribunale cantonale (DTF 134 II 349 consid. 3).
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Nella fattispecie la parte ricorrente non contesta che un ordine di trattenuta non modifica il termine in cui è considerata avvenuta una notifica ai sensi dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC. Il ricorso critica invece in modo meramente appellatorio e quindi senza soddisfare le esigenze di motivazione previste dall'art. 106 cpv. 2 CPC gli accertamenti effettuati dalla Corte cantonale sul giorno in cui la sentenza pretorile è giunta presso l'ufficio postale in cui la legale ha la sua casella postale e l'invio avrebbe potuto essere ritirato in assenza di un ordine di trattenuta. Altrettanto inconferente si rivela l'apodittica affermazione secondo cui la richiesta di accertare la nullità della decisione pretorile avrebbe permesso di "andare oltre il termine di 10 giorni".
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5.
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Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). Così stando le cose anche la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), indipendentemente dalla pretesa indigenza della legale ricorrente. Le spese giudiziarie vanno poste a suo carico, atteso che - come indicato nella domanda di assistenza giudiziaria - essa pare agire in primo luogo "per difendere se stessa" da quella che chiama "l'ingiusta sentenza cantonale". Con l'evasione del ricorso la domanda di effetto sospensivo è divenuta caduca.
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per questi motivi, la Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La domanda di assistenza giudiziaria inoltrata dall'avv. A.________ è respinta.
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3.
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Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dell'avv. A.________.
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4.
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Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 27 maggio 2013
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Klett
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Il Cancelliere: Piatti
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