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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
5A_190/2013
Sentenza del 6 giugno 2013
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Escher, Giudice presidente,
Marazzi, Herrmann,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
1. A.A.________,
2. B.A.________,
ricorrenti,
contro
1. C.________ SA,
2. D.________,
3. Stato del Cantone Ticino,
rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni
del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,
4. E.________ SA,
5. F.________,
6. Comune di X.________,
opponenti,
Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto
di Blenio, 6716 Acquarossa.
Oggetto
avviso d'incanto,
ricorso contro la sentenza emanata il 22 febbraio 2013 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Fatti:
A.
Nell'ambito delle esecuzioni promosse da diversi creditori nei confronti di G.A.________ (e continuate, dopo il decesso dell'escussa, nei confronti dei suoi eredi A.A.________ e B.A.________), in data 18 gennaio 2013 l'Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Blenio (di seguito: UEF) ha pubblicato l'avviso d'incanto relativo a diversi fondi già di proprietà dell'escussa. Contro tale decisione, A.A.________ e B.A.________ hanno interposto ricorso al Tribunale di appello in qualità di autorità di vigilanza in data 28 gennaio 2013, chiedendo di annullare l'incanto e di invitare l'UEF a far determinare il modo di realizzazione dei beni ex art. 132 cpv. 1 LEF. Il Tribunale di appello ha respinto il gravame con la sentenza qui impugnata del 22 febbraio 2013.
B.
Contro la citata sentenza del Tribunale di appello, A.A.________ e B.A.________ hanno interposto ricorso al Tribunale federale in data 11 marzo 2013. Con il gravame essi chiedono che venga annullata la decisione impugnata, che all'UEF venga fatto ordine di avviare trattative di conciliazione ai sensi dell'art. 9 del regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC; RS 281.421), e che sia ordinata una nuova stima dei fondi da realizzare.
Con decreto 25 aprile 2013 è stato conferito al ricorso l'effetto sospensivo. Non sono state chieste osservazioni nel merito.
Diritto:
1.
1.1. Il ricorso, inoltrato contro una decisione emanante dalla Corte suprema del Cantone Ticino nella lingua ufficiale di questo Cantone, ovvero l'italiano, è redatto in tedesco. Ciò è invero ammissibile (art. 42 cpv. 1 LTF). Il presente giudizio va tuttavia redatto in italiano, conformemente alla regola dell'art. 54 cpv. 1 LTF.
1.2. Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF) dalle parti soccombenti in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF; sulla legittimazione della successione indivisa ad interporre ricorso v. DTF 113 III 79 consid. 3; 116 III 4 consid. 2a; circolare n. 16 del Tribunale federale del 3 aprile 1925 [DTF 51 III 98; 122 III 327]; sentenze 7B.163/2003 del 30 luglio 2003 consid. 2,1; 7B.154/2003 del 17 luglio 2003 consid. 2.1, pronunciate invero sotto l'egida del vecchio art. 19 LEF, ma valide anche riguardo al ricorso in materia civile contro decisioni dell'autorità di vigilanza) contro una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima (unica) istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF; Marco Levante, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2a ed. 2010, n. 19 ad art. 19 LEF e la giurisprudenza citata) in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF). Trattandosi di una decisione dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, il valore di causa è privo di rilievo (art. 74 cpv. 2 lett. c LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2). Il ricorso in materia civile si appalesa pertanto in linea di principio ammissibile.
1.3. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ne discende che l'allegato ricorsuale deve indicare chiaramente i diritti costituzionali che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione (DTF 134 II 244 consid. 2.2).
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene solo se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2). L'eliminazione del vizio indicato deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Non possono essere addotti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, a meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, ciò che la parte ricorrente deve debitamente esporre nel proprio gravame (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 136 III 261 consid. 4.1). Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 cpv. 2 LTF).
2.
Come visto, i ricorrenti chiedono fra l'altro l'erezione di una nuova stima dei fondi da realizzare. Allegano, a suffragio di tale conclusione, che in virtù di nuove circostanze (adozione dell'articolo costituzionale sulle residenze secondarie, previsto investimento in un centro termale a Y.________, ecc.) le stime agli atti non adempiono più ai requisiti di legge. I fatti ai quali si riferiscono i ricorrenti non emergono dalla sentenza impugnata; essi sono pertanto nuovi. Né - contrariamente a quanto affermano i ricorrenti richiamando a torto l'abrogato art. 79 cpv. 1 OG - si vede come si potrebbe affermare che la loro allegazione sia giustificata dalla motivazione della sentenza impugnata. Di essi non si può pertanto tener conto (art. 99 cpv. 1 LTF). I ricorrenti, poi, non pretendono di aver già formulato tale conclusione avanti al Tribunale di appello, né ciò emerge dalla lettura della decisione impugnata o dal loro gravame avanti all'autorità cantonale. Tale conclusione è pertanto nuova e, in virtù dell'art. 99 cpv. 2 LTF, inammissibile.
3.
3.1. Avanti al Tribunale di appello, i ricorrenti avevano censurato una violazione del loro diritto di essere sentiti statuito sull'art. 132 cpv. 3 LEF. Essi non ripropongono tale censura avanti al Tribunale federale, sicché non vi è motivo di ritornarvi sopra.
3.2. Resta da discutere - invero unico tema oggetto della decisione impugnata - la legittimità dell'avviso d'incanto 18 gennaio 2013 dell'UEF alla luce della censura dei ricorrenti, secondo i quali avrebbe dovuto venire applicato l'art. 132 LEF ed il relativo RDC poiché i beni da realizzare apparterrebbero ad un'eredità indivisa. Ciò permetterebbe una vendita a libere trattative con un ricavo maggiore.
3.2.1. Il Tribunale di appello ha respinto la censura ricorsuale facendo presente che l'art. 132 LEF (e relativo RDC) trovano applicazione allorquando devono essere pignorati e realizzati i diritti del debitore in un'eredità indivisa. Per contro, quando, come nel caso di specie, devono essere realizzati beni immobili appartenuti al debitore defunto nel quadro di procedure esecutive iniziate contro di lui prima del suo decesso e continuate contro la sua eredità giusta l'art. 59 cpv. 2 LEF, sono portati a realizzazione i beni immobili già della persona defunta e non i diritti degli eredi nella successione. Ne conseguirebbe l'inapplicabilità dell'art. 132 LEF e del RDC.
3.2.2. L'opinione espressa dal Tribunale di appello è corretta. Vanno infatti ben distinte due situazioni: quella in cui oggetto della procedura esecutiva è il singolo erede, e quella in cui il debitore era originariamente il de cuius al quale è subentrata l'eredità in quanto tale (art. 59 cpv. 2 LEF).
Nel primo caso, la questione da risolvere è come si debba procedere al fine di accedere a beni che il debitore escusso - ad esempio un singolo erede - possiede, ma in comunione con altri e dunque non facilmente inventariabili, stimabili e realizzabili. L'art. 132 LEF (ed il RDC che su questa norma si basa) serve a gestire questa particolare complessa situazione. Tant'è che si parla della sua quota di un bene detenuto in comune - meglio ancora: della sua pretesa in sede di liquidazione - e mai del bene medesimo (DTF 109 III 90 consid. 1; così Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed. 2008, § 27 n. 65; Rutz/Roth, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2a ed. 2010, n. 34 ad art. 132 LEF; v. pure Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n. 24 ad art. 132 LEF, che rinvia a ragione all'art. 1 cpv. 1 RDC, il quale menziona esplicitamente "il pignoramento dei diritti del debitore in una successione indivisa"). Ed anche scorrendo la giurisprudenza pronunciata in applicazione dell'art. 132 LEF ci si avvede che è sempre discorso di un singolo erede escusso e della realizzazione della sua partecipazione (ad esempio) ad una eredità (fra le tante sentenze v. DTF 80 III 117 consid. in fatto A; 87 III 106 consid. in fatto A).
Il secondo caso, invece, concerne l'esecuzione per i debiti della successione (v. marginale dell'art. 59 LEF), segnatamente l'esecuzione iniziata contro il defunto prima della sua morte (art. 59 cpv. 2 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 59 LEF). L'art. 49 LEF, al quale l'art. 59 cpv. 2 LEF rinvia per le modalità, prevede che l'eredità come tale può essere escussa secondo i modi (in via di pignoramento, di realizzazione del pegno o di fallimento, art. 38 cpv. 2 LEF) che valevano per il defunto, e ciò fino al momento in cui l'eredità non è stata divisa, non sia stata costituita una indivisione, infine non sia stata ordinata una liquidazione d'ufficio.
3.2.3. È questo secondo caso che si presenta nell'evenienza concreta: debitrice originariamente escussa era G.A.________, madre dei ricorrenti, deceduta il 31 gennaio 2011. I ricorrenti sono incontestatamente gli eredi di lei, né sussistono dubbi sull'accettazione dell'eredità da parte loro. La procedura esecutiva qui in discussione è quella originariamente intentata nei confronti della madre dei ricorrenti, e continuata nei confronti dell'eredità indivisa conformemente alle norme succitate. A ragione, pertanto, il Tribunale di appello ha escluso l'applicazione dell'art. 132 LEF e del RDC. La procedura è retta dagli art. 59 cpv. 2 e 49 LEF.
4.
Il ricorso - peraltro motivato in modo assai sommario - va pertanto respinto nella misura in cui risulta ammissibile, con conseguenza di tassa e spese a carico dei ricorrenti soccombenti, in solido (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non sono dovute ripetibili: non sono state chieste determinazioni nel merito, e con riferimento alla concessione dell'effetto sospensivo, le parti opponenti hanno rinunciato ad esprimersi o hanno concluso alla reiezione della domanda, invece accolta (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
3.
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Blenio e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 6 giugno 2013
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini