Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1C_512/2013
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Sentenza del 18 giugno 2013
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Merkli, Eusebio,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Sezione della circolazione del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
Oggetto
revoca della licenza di condurre veicoli a motore,
ricorso contro la sentenza emanata il 17 aprile 2013
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.________, nato nel 1959, ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore nel 1978. Dal registro automatizzato delle misure amministrative risulta che la patente gli è stata revocata per un mese nel novembre 2004 per eccesso di velocità, per un mese nel febbraio 2006 per inosservanza segnaletica e per cinque mesi nel marzo 2008 a causa di un'infrazione grave, misura poi ridotta a tre mesi grazie alla partecipazione a un corso di educazione stradale.
B.
Il 24 novembre 2011 alle ore 11.35, A.________ circolava in territorio di Camorino (fuori località) a una velocità punibile di 90 km/h, laddove vigeva un limite di 60 km/h. Interrogato dalla polizia il 12 giugno 2012, l'interessato ha ammesso di sapere quale limite fosse posto in loco, rilevando poi di non essersi reso conto della velocità eccessiva, poiché il cartello dei 60 km/h era posizionato in prossimità degli 80 km/h. Il 17 luglio 2012 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di dodici mesi.
C.
Mediante decreto di accusa del 3 settembre 2012, il Procuratore pubblico (PP) l'ha ritenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, condannandolo a una pena pecuniaria, sospesa condizionalmente, di fr. 5'700.--, oltre al pagamento di una multa di fr. 500.--. Il decreto penale, non impugnato, è passato in giudicato.
D.
Il 23 gennaio 2013 il Consiglio di Stato, ritenutosi vincolato dall'accertamento dei fatti compiuto in sede penale, ha confermato il citato provvedimento amministrativo. Adito dall'interessato, con giudizio del 17 aprile 2013 il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso.
E.
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame l'effetto sospensivo, in via principale di annullare la sentenza impugnata, in via subordinata di rinviare la causa alla Corte cantonale per nuovo giudizio.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1).
1.2. La via del ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF è di principio aperta contro le decisioni prese in ultima istanza cantonale riguardo ai provvedimenti amministrativi di revoca della licenza di condurre. La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 89 cpv. 1 LTF). Interposto tempestivamente contro una decisione di ultima istanza giudiziaria cantonale, non suscettibile d'impugnazione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, il ricorso è ammissibile sotto il profilo degli art. 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 LTF.
1.3. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 136 I 49 consid. 1.4.1 e 1.4.2). Questa Corte non è pertanto tenuta a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste non sono presentate nella sede federale (DTF 136 I 229 consid. 4.1). Inoltre, quando è invocata la violazione di diritti fondamentali e di norme del diritto cantonale secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF, nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e, come in concreto, nella valutazione delle prove, il Tribunale federale esamina soltanto le censure motivate in modo chiaro e preciso (DTF 138 I 171 consid. 1.4; 136 II 304 consid. 2.4 e 2.5). Come si vedrà, nel caso di specie queste esigenze sono adempiute solo in minima parte.
2.
2.1. Il giudice delegato, richiamando la prassi del Tribunale federale, ha ricordato che l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre deve di principio attenersi agli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. Essa può scostarsene solo se può fondare la sua decisione su accertamenti di fatto sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o, infine, se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione (DTF 129 II 312 consid. 2.4 pag. 315; 124 II 103 consid. 1c/aa; sentenza 1C_29/2007 del 27 agosto 2007 consid. 3).
Il ricorrente riconosce che questo principio vale, a determinate condizioni, anche ove la decisione penale sia stata emanata, come nella fattispecie, nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente nel caso di una decisione penale fondata essenzialmente su un rapporto di polizia, qualora l'accusato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti sarebbe stato avviato anche un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre, oppure quando ne era stato informato e ciononostante, nella procedura penale, ha omesso di fare valere i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze, l'accusato non può attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già nel quadro della procedura penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio penale (DTF 124 II 103 consid. 1c/aa; 123 II 97 consid. 3c/aa; sentenza 1C_67/2010 del 5 ottobre 2010 consid. 2.3-3.2, in RtiD 2011 I n. 41 pag. 187).
L'autorità amministrativa e la Corte cantonale possono nondimeno procedere autonomamente a una valutazione giuridica diversa dei fatti e valutare diversamente le questioni giuridiche, segnatamente l'apprezzamento del pericolo e la colpa ai sensi degli art. 16 segg. LCStr (DTF 120 Ib 312 consid. 4b; sentenze 1C_105/2011 del 26 settembre 2011 consid. 2.3.2 e 1C_165/2011 del 6 marzo 2012 consid. 2.1).
2.2. L'autorità precedente ha rilevato che in concreto il ricorrente sostiene di poter confutare l'infrazione in sede amministrativa, adducendo l'assenza di un'esplicita indicazione circa la possibilità di una revoca della licenza di condurre contenuta nel decreto di accusa: al suo dire, il segnale indicante il limite di velocità di 60 km/h non sarebbe stato visibile, siccome asseritamente ubicato troppo in basso rispetto alle prescrizioni vigenti (art. 103 dell'ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979, RS 741.21, OSStr). Per questa ragione potrebbe essergli imputato solo un superamento del limite di velocità di 10 km/h. Al riguardo, la Corte cantonale ha tuttavia ritenuto ch'egli non poteva ignorare la notoria connessione esistente in materia di circolazione stradale tra la procedura penale e quella amministrativa, visto che in passato è stato sanzionato più volte sia penalmente sia amministrativamente. Egli era inoltre patrocinato da un legale cognito della materia, che ha impugnato la decisione di revoca dinanzi al Consiglio di Stato e, secondo la procura, lo rappresentava in ogni pratica connessa.
Dopo essere stato sanzionato con una revoca della patente di 12 mesi da parte della Sezione della circolazione il 17 luglio 2012, il 3 settembre seguente egli ha ricevuto il decreto di accusa, che gli rimproverava un superamento di 30 km/h del limite di velocità di 60 km/h e gli infliggeva una pesante condanna: nel decreto erano pure indicati i rimedi di diritto. L'autorità precedente ne ha concluso che il ricorrente non può più contestare i fatti accertati dall'autorità penale. Qualora avesse ritenuto che la sanzione penale fosse stata emanata sulla base di un presupposto fattuale inesatto, poiché la segnaletica litigiosa non sarebbe stata visibile, egli avrebbe dovuto far capo ai rimedi di diritto indicati nel decreto d'accusa e adire la Pretura penale. Nonostante l'importanza dell'infrazione imputatagli e l'ampiezza della pena inflittagli, egli ha accettato la condanna sapendo o dovendo presumere, viste le esperienze passate e l'assistenza di un legale, che tale esito avrebbe vincolato il Consiglio di Stato. Ne ha concluso che il principio della sicurezza giuridica impedisce di rimettere in discussione gli accertamenti fattuali. Ha aggiunto che il PP non era tenuto a indicare nel decreto di accusa la possibile adozione di una misura amministrativa, in concreto peraltro già emanata.
2.3. Riguardo a quest'ultima conclusione, il ricorrente accenna al fatto che la motivazione del decreto d'accusa avrebbe dovuto indicare anche le "conseguenze accessorie" ai sensi dell'art. 81 cpv. 3 CPP. Ora, ricordato che eventuali manchevolezze di detto decreto dovevano essere censurate nell'ambito della relativa procedura penale, la nozione di "conseguenze accessorie" si riferisce in particolare alla regolamentazione delle pretese di risarcimento e di torto morale e alle questioni inerenti a eventuali sequestri e confische, questioni in relazione diretta con il procedimento penale ( NILS STOHNER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011 n. 18 ad art. 81). D'altra parte, il ricorrente neppure tenta di spiegare perché la tesi dell'istanza precedente, secondo cui non spetta all'autorità penale esprimersi sulla possibile adozione di una misura da parte della competente autorità amministrativa (art. 22 cpv. 1 LCStr), nella fattispecie peraltro già adottata e nota al ricorrente, sarebbe incostituzionale (sulla conformità della doppia procedura penale e amministrativa prevista dalla LCStr vedi DTF 137 I 363 consid. 2).
2.4. Decisivo è inoltre il fatto che il ricorrente ammette d'essere stato patrocinato da un legale nell'ambito della procedura iniziale, rilevando semplicemente che il patrocinatore " non ha in nessun modo proceduto in ambito penale così come ci si poteva attendere ". Con questo accenno, egli disattende che l'agire, come pure le pretese manchevolezze del suo legale, che doveva conoscere la citata pubblicata giurisprudenza nella materia in esame (DTF 134 III 534 consid. 3.2.3.3), gli sono imputabili (art. 101 CO; cfr. DTF 114 Ib 67 consid. 2 e 3e).
D'alta parte, il ricorrente neppure contesta, per lo meno con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 LTF, l'ulteriore argomento, secondo cui, in seguito ai tre provvedimenti amministrativi adottati precedentemente nei suoi confronti, egli non poteva non sapere che l'autorità amministrativa è vincolata dal giudizio penale. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 121).
2.5. L'istanza precedente ha nondimeno esaminato il ricorso nel merito, ritenendo che anche qualora fosse possibile riesaminare i fatti tenendo conto delle fotografie fornite dal ricorrente, questi mezzi di prova non dimostravano comunque che il limite di velocità litigioso di 60 km/h non rispettasse le prescrizioni di collocazione della segnaletica stradale dell'art. 103 OSStr. Ha inoltre stabilito, fondandosi sulla LCStr (art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1 e 32 cpv. 1) e sulla giurisprudenza (sentenza 6B_112/2011 dell'8 giugno 2011, in JdT 2011 I 314), con le quali il ricorrente non si confronta, che anche nell'ipotesi di un'eventuale irregolarità egli avrebbe dovuto circolare in ogni modo a una velocità adeguata alle circostanze e al traffico, in modo da poter scorgere il cartello a tempo e adeguarvisi, come hanno fatto gli altri utenti della strada che stava sorpassando. L'accenno di critica al riguardo, meramente appellatorio, è inammissibile (art. 42 LTF). Giova rilevare infine che il ricorrente rettamente non critica la durata della revoca (art. 16 cpv. 2 lett. c LCStr).
3.
3.1.
Nella minima misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
3.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade.
Losanna, 18 giugno 2013
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri