Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
9C_441/2013
Sentenza del 18 giugno 2013
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico,
cancelliere Grisanti.
Partecipanti al procedimento
S.________,
ricorrente,
contro
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, casella postale 6273, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 3 maggio 2013.
Considerando:
che con pronuncia del 3 maggio 2013 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha statuito sull'istanza di tassazione della nota d'onorario presentata dall'avv. P.________ a seguito dell'ammissione al gratuito patrocinio della sua patrocinata S.________,
che il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ridotto la nota professionale dell'avv. P.________ da fr. 4'803.85 a fr. 2'353.30 ritenendo in particolare eccessivo il dispendio orario da lui indicato in 20 ore e 30 minuti, che il primo giudice ha riconosciuto per sole 10 ore,
che S.________ si è aggravata al Tribunale federale al quale chiede di riconoscere il dispendio orario esposto dal suo patrocinatore e di versare di conseguenza a quest'ultimo l'importo di ulteriori fr. 1'890.- più IVA,
che la ricorrente chiede inoltre di essere ammessa all'assistenza giudiziaria gratuita anche per la procedura federale,
che secondo consolidata giurisprudenza soltanto il patrocinatore può impugnare dinanzi al Tribunale federale la decisione di tassazione di un tribunale cantonale concernente la nota d'onorario nell'ambito del gratuito patrocinio,
che per contro la persona patrocinata non è legittimata a ricorrere, nemmeno se il patrocinatore ricorre a suo nome (cfr. DTF 131 V 153 consid. 1 pag. 155; SVR 2009 IV n. 48, 9C_991/2008 consid. 2.2.1, 2008 MV n. 2, M 2/06 consid. 5.3.3),
che di conseguenza, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso presentato dalla patrocinata dev'essere dichiarato manifestamente inammissibile,
che, in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
che in tali condizioni la domanda di assistenza giudiziaria diventa priva d'oggetto,
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, all'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 18 giugno 2013
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Meyer
Il Cancelliere: Grisanti