Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
2C_550/2013
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Sentenza del 19 giugno 2013
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Zünd, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell'imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo, Eigerstrasse 65, 3003 Berna,
ricorrente,
contro
A.________,
patrocinato dall'avv. Rodolfo Pozzoli,
opponente.
Oggetto
Imposta preventiva (responsabilità solidale),
ricorso contro la sentenza emanata il 7 maggio 2013
dal Tribunale amministrativo federale, Corte I.
Fatti:
A.
In seguito ad un'istruttoria che non occorre qui rievocare, con decisione del 6 maggio 2011 l'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC) ha esatto dalla B.________ SA di X.________ la somma di fr. 739'371.--, oltre gli interessi di mora, a titolo d'imposta preventiva sull'eccedenza di liquidazione imponibile. Essa ha parimente constatato che A.________, amministratore unico della società, era solidalmente responsabile del pagamento dell'imposta nella sua qualità di liquidatore di fatto (art. 15 cpv. 1 lett. a LIP; RS 642.21).
B.
L'8 giugno 2011 A.________ ha presentato reclamo contro la predetta decisione, contestando sia di essere solidalmente responsabile per l'imposta preventiva reclamata sia l'esistenza, la qualificazione e l'ammontare del credito fiscale. Non avendo invece la B.________ SA impugnato la decisione del 6 maggio precedente, quest'ultima è passata in giudicato per quanto la concerne. L'AFC ha allora aperto riguardo alla società una procedura d'incasso e l'8 febbraio 2012 è stato spiccato, sempre nei suoi confronti, un precetto esecutivo notificato all'amministratore unico, contro il quale non è stata interposta opposizione.
C.
Con decisione su reclamo del 13 giugno 2012 l'AFC ha respinto il reclamo esperito da A.________ e confermato la sua responsabilità solidale, non avendo questi, a suo parere, fatto valere alcun valido atto idoneo ad escludere la medesima. Essa non è invece entrata nel merito delle censure concernenti la liquidazione di fatto (esistenza, qualificazione e ammontare dell'imposta preventiva dovuta dalla società), ritenendo che tale problematica era cresciuta in giudicato anche nei confronti dell'interessato.
D.
Adito il 6 luglio 2012 da A.________, il Tribunale amministrativo federale ne ha accolto il gravame, per quanto ricevibile, il 7 maggio 2013 e ha rinviato la causa all'AFC affinché statuisca nuovamente. Dopo aver rilevato che l'interessato aveva agito solo in suo nome e per proprio conto e che la decisione riguardante la società era cresciuta in giudicato, la Corte federale è arrivata alla conclusione che l'insorgente aveva nondimeno la possibilità di contestare il credito fiscale sotto tutti i suoi aspetti, motivo per cui l'AFC aveva violato il suo diritto di essere sentito non pronunciandosi sulle censure formulate in proposito.
E.
Non condividendo questo punto di vista e ritenendo che l'entrata in materia sull'esistenza del credito fiscale implichi una violazione del diritto federale l'AFC ha presentato, il 13 giugno 2013, un ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale con il quale chiede l'annullamento della sentenza impugnata e la conferma del proprio giudizio.
Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti.
Diritto:
1.
1.1. II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).
1.2. Nel caso in esame, il ricorso in materia di diritto pubblico è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è diretto contro una decisione resa dal Tribunale amministrativo federale (art. 86 cpv. 1 lett. a LTF) in una materia che non rientra nell'ambito delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF. Esso viene inoltre presentato da un'autorità legittimata a ricorrere giusta i combinati artt. 89 cpv. 2 lett. d LTF e 4 cpv. 1 dell'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze del 17 febbraio 2010 (Org-DFF; RS 172.215.1). Da questo profilo, l'impugnativa è pertanto di principio ammissibile.
2.
2.1. La querelata sentenza non conclude tuttavia la procedura, ma rinvia la causa all'autorità di prime cure affinché esamini le questioni di merito sottopostole dall'insorgente concernenti l'esistenza del credito fiscale litigioso ed emani una nuova decisione. Il rinvio non implica pertanto la pura e semplice messa in atto di quanto ordinato, motivo per cui la sentenza impugnata non costituisce un giudizio finale, bensì una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF (DTF 133 V 477 consid. 4.2 seg. pag. 481; sentenze 2C_258/2008 del 27 marzo 2009 consid. 3.3 e 2C_677/2007 del 31 ottobre 2008 consid. 3.3 con ulteriori rinvii). L'ammissibilità del gravame è di conseguenza subordinata al fatto che la pronuncia possa causare un pregiudizio irreparabile (cpv. 1 lett. a), oppure che l'accoglimento del ricorso possa comportare immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (cpv. 1 lett. b).
2.2. Queste condizioni di ammissibilità - il cui adempimento, nel caso non sia evidente, dev'essere dimostrato dal ricorrente (DTF 137 III 522 consid. 1.3 pag. 525) - mirano a sgravare il Tribunale federale, che deve di massima potersi esprimere sull'oggetto del litigio con un'unica decisione, evitando di pronunciarsi parzialmente, senza un esaustivo accertamento della fattispecie, nell'ambito di una prima fase della procedura (DTF 135 II 30 consid. 1.3.2 pag. 34 seg.).
2.3. Per quanto concerne la condizione posta dall'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, va detto che con la nozione di pregiudizio irreparabile si intende un pregiudizio di natura giuridica a cui non possa venir posto rimedio successivamente, in particolare mediante una decisione finale favorevole alla parte ricorrente (DTF 134 III 188 consid. 2.1 pag. 190 seg.; 133 IV 139 consid. 4 pag. 141). Una decisione di rinvio per ulteriori accertamenti non comporta di regola un simile pregiudizio, poiché ha come conseguenza semplicemente un allungamento dei tempi della procedura (DTF 133 V 477 consid. 5.2.1 seg. pag. 483 seg.). Tuttavia se obbliga, mediante disposizioni di diritto sostanziale, l'autorità ricorrente di prima istanza a emanare un provvedimento che essa reputa contrario al diritto, la decisione di rinvio è considerata causarle un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 133 V 477 consid. 5.2 pag. 483; sentenza 9C_562/2010 del 29 aprile 2011 consid. 1.3 con ulteriori rinvii).
2.4. Le condizioni per il riconoscimento di un simile pregiudizio nei confronti dell'autorità ricorrente non sono però date nella fattispecie. A differenza di quanto addotto dall'interessata, la quale scorge un pregiudizio irreparabile nel fatto di essere obbligata a prendere una nuova decisione, secondo lei contraria alla legge, il giudizio reso dal Tribunale amministrativo federale non la obbliga affatto ad emanare una decisione che ritiene illegale e nemmeno la priva di ogni suo potere di apprezzamento. In effetti, dopo avere ricordato alcuni principi generali di diritto applicabili al caso di specie, la sentenza querelata impone certo alla ricorrente di trattare nel merito le richieste sottopostole dall'opponente. Essa non contiene tuttavia nessuna indicazione che possa in qualche modo limitare il potere decisionale della ricorrente.
Per i motivi che precedono, un'entrata in materia in base all'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF dev'essere pertanto esclusa.
2.5. Quanto all'eventuale ammissibilità del ricorso in ragione dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, sia invece semplicemente constatato che il rispetto delle condizioni in essa previste non viene dimostrato dalla qui ricorrente e nemmeno può essere considerato manifesto (cfr. consid. 1.3).
In particolare, dato che il giudizio impugnato ricorda già i principi generali di diritto applicabili, il dovere pronunciarsi nel merito delle richieste litigiose non appare di primo acchito comportare nessuna procedura probatoria che possa essere considerata defatigante o dispendiosa.
L'impugnativa, priva di una qualsiasi motivazione topica in tal senso, risulta pertanto inammissibile anche in relazione all'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF.
3.
3.1. Per i motivi illustrati, il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
3.2. Non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Non si accordano ripetibili ad autorità vincenti né all'opponente, che non è stato invitato ad esprimersi ( art. 68 cpv. 1 e 3 LTF ).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non vengono riscosse spese.
3.
Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore e al Tribunale amministrativo federale, Corte I.
Losanna, 19 giugno 2013
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Zünd
La Cancelliera: Ieronimo Perroud