Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
4A_83/2013
Sentenza del 20 giugno 2013
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Kolly, Ramelli, Giudice supplente,
Cancelliere Hurni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Michaela Lupi,
ricorrente,
contro
B.________ SA,
opponente.
Oggetto
assicurazione complementare,
ricorso contro la sentenza emanata l'11 gennaio 2013
dal Giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni.
Fatti:
A.
A.________ ha stipulato con la B.________ SA una polizza d'assicurazione complementare delle spese di ospedalizzazione in reparto semiprivato, la quale copre, a determinate condizioni e in ragione di fr. 30.-- al giorno, anche i costi dell'aiuto domiciliare fornito "... immediatamente dopo una degenza ospedaliera o un'operazione ambulatoriale, per un periodo di 60 giorni...".
L'assicurata ha fatto ricorso all'aiuto domiciliare, su prescrizione medica, al termine di un'ospedalizzazione per problemi cardiaci durata dal 18 ottobre al 16 novembre 2011. Ne è sorta una controversia sull'estensione temporale della copertura assicurativa. In breve: la B.________ SA considerava di avere esaurito i propri obblighi una volta trascorsi 60 giorni consecutivi dall'uscita dall'ospedale, ossia il 15 gennaio 2012, mentre l'assicurata riteneva che si dovessero contare soltanto i giorni effettivi nei quali aveva ricevuto assistenza, con esclusione quindi di sabati, domeniche e giorni festivi; litigioso era anche, nell'una e nell'altra ipotesi, il momento d'inizio del periodo di copertura.
B.
Il 18 luglio 2012 A.________ ha avviato una causa davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni chiedendo che la B.________ SA fosse condannata a pagarle fr. 1'120.-- a rifusione delle spese dell'aiuto domiciliare fornito dalla C.________ SA dal 16 gennaio al 29 febbraio 2012; la somma si suddivideva in fr. 385.-- rimasti scoperti sulla fattura emessa per il mese di gennaio e fr. 735.-- esposti per l'intero mese di febbraio. Controversa era anche una fattura di fr. 148.-- emessa dalla ditta D.________ per due trasporti effettuati i giorni 22 e 23 novembre 2011; le pretese dell'assicurata a tale proposito non si sono tuttavia concretate in una domanda di causa specifica.
La convenuta si è opposta all'azione. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni l'ha respinta con sentenza dell'11 gennaio 2013.
C.
A.________ insorge davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 13 febbraio 2013. Chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza cantonale. La convenuta propone di respingere il ricorso. Le parti hanno effettuato un secondo scambio spontaneo di scritti. L'autorità cantonale non si è pronunciata.
Diritto:
1.
Il ricorso è presentato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF). Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all'assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).
2.
L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni (art. 42 cpv. 1 LTF). In ragione della natura riformatoria del ricorso in materia civile (art. 107 cpv. 2 LTF) occorre formulare conclusioni chiare e precise e, quando l'azione tende al pagamento di una somma di denaro, le domande devono essere cifrate; la parte ricorrente non può limitarsi a chiedere l'annullamento della sentenza impugnata oppure il rinvio degli atti all'autorità cantonale, sotto pena dell'inammissibilità del ricorso. Fanno eccezione i casi nei quali la somma pretesa è facilmente riconoscibile nelle motivazioni del ricorso o della decisione impugnata oppure qualora il Tribunale federale, se accogliesse il ricorso, non sarebbe comunque in grado di statuire nel merito e dovrebbe ritornare gli atti per completare gli accertamenti di fatto (DTF 134 III 235 consid. 1.3; cfr. 137 III 617 consid. 6.2 pag. 622).
La ricorrente, come detto, chiede soltanto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione cantonale. Si potrebbe presumere, a prima vista, ch'ella pretenda anche davanti al Tribunale federale il pagamento dell'importo di fr. 1'120.-- non riconosciuto dalla convenuta per le prestazioni fornite dalla C.________ SA. Due costatazioni impediscono tuttavia tale concessione. In primo luogo la sentenza cantonale ha accertato che in corso di causa la convenuta ha prorogato dal 15 al 21 gennaio 2012 la scadenza del periodo di copertura e ha di conseguenza riconosciuto e rimborsato fr. 120.-- supplementari sulla fattura emessa dalla C.________ SA per quel mese. La ricorrente accenna a questo fatto, si lamenta del ritardo del riconoscimento ma non spiega se tale importo sia da dedurre o no dalla pretesa originaria. In secondo luogo la Corta ticinese ha respinto la pretesa di rimborso dei due trasporti effettuati dalla D.________ per fr. 148.--. La ricorrente contesta la sentenza anche sotto questo profilo, ma di nuovo senza precisare in quale misura l'importo in questione sia compreso o debba essere aggiunto alla pretesa di fr. 1'120.-- fatta valere in causa.
In definitiva, di fronte al silenzio della ricorrente, che non traduce in franchi il risultato delle proprie contestazioni, né l'atto di ricorso né la sentenza impugnata permettono di stabilire quale sia l'importo preciso del quale ella chiede il pagamento davanti al Tribunale federale. Sebbene le cifre in discussione siano esigue (costituiscono nondimeno il 24 % della pretesa di fr. 1'120.--), la ricorrente non ha fornito tutti gli elementi necessari affinché il giudizio impugnato possa se del caso essere riformato.
3.
In applicazione della predetta giurisprudenza il ricorso è pertanto inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). La ricorrente non è tenuta a pagare ripetibili alla convenuta, la quale, davanti al Tribunale federale, non si è avvalsa del patrocinio di un avvocato (DTF 133 III 439 consid. 4).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente. Non sono assegnate ripetibili.
3.
Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore e al Giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni.
Losanna, 20 giugno 2013
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Klett
Il Cancelliere: Hurni