Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
9C_230/2013
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Sentenza del 20 giugno 2013
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Kernen, Presidente,
Borella, Pfiffner Rauber,
cancelliere Grisanti.
Partecipanti al procedimento
K.________,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 21 febbraio 2013.
Fatti:
A.
Dopo avere dovuto esperire un complemento istruttorio di natura medica (pronuncia 20 luglio 2011 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino), l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha negato a K.________, da ultimo attivo in qualità di impiegato nel montaggio di sistemi di ventilazione, il diritto a una rendita per il motivo che egli non presentava alcuna perdita di guadagno (decisione del 24 maggio 2012, preavvisata il 29 marzo precedente). La decisione si fondava essenzialmente sulle conclusioni della perizia pluridisciplinare (reumatologica, dermatologica e psichiatrica) del Servizio X.________ che nel suo referto del 9 marzo 2012, pur avendo accertato una totale incapacità lavorativa dell'interessato nella sua pregressa professione, aveva rilevato una piena abilità in attività sostitutive leggere rispettose di alcuni limiti funzionali.
B.
K.________ si è aggravato al Tribunale cantonale delle assicurazioni al quale ha chiesto di annullare la decisione amministrativa e di riconoscergli una rendita AI del 100%.
Per pronuncia del 21 febbraio 2013 la Corte cantonale ha respinto il gravame e ha confermato l'operato dell'UAI.
C.
L'assicurato ha presentato ricorso al Tribunale federale al quale, oltre alla richiesta di primo grado, chiede segnatamente che gli vengano riconosciuti retroattivamente dall'AI i costi sanitari da lui anticipati e atti a migliorare le sue possibilità di reinserimento professionale come pure eventuali costi "per attualizzare conoscenze professionali" e un aiuto al reinserimento.
Diritto:
1.
Nella misura in cui presenta nuove conclusioni che non siano già state presentate in sede cantonale, il ricorso si rivela inammissibile (art. 99 cpv. 2 LTF). È quanto accade per le richieste che esulano dalla richiesta di attribuzione di una rendita intera AI le quali non sono state oggetto di accertamento da parte del primo giudice né di decisione amministrativa. Similmente non possono essere presi in considerazione i nuovi documenti medici presentati in sede federale con il complemento del 2 aprile 2013 e posteriori alla pronuncia impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF; Ulrich Meyer/Johanna Dormann, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 43 ad art. 99 LTF).
2.
Il ricorrente si limita perlopiù a contestare la valutazione della Corte cantonale in merito agli aspetti medici e più in particolare le conclusioni del primo giudice sulla sua capacità lavorativa residua.
2.1. Per giurisprudenza, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso in merito al danno alla salute (diagnosi, prognosi, eziologia [nella misura in cui questo accertamento si rende necessario, segnatamente per le infermità congenite]), alla capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - riguardano questioni di fatto che possono essere riesaminate da questa Corte solo in maniera molto limitata (v. consid. 1; DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398).
2.2. Ora, nel ricorso non viene fatto valere nulla che lasci concludere per un accertamento dei fatti determinanti manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), o contrario al diritto ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 in relazione con l'art. 95 lett. a LTF, e che giustifichi di procedere a una rettifica secondo l'art. 105 cpv. 2 LTF. Le censure ricorsuali si esauriscono perlopiù in una - tenuto conto del potere di esame limitato di cui dispone il Tribunale federale nella presente procedura - inammissibile critica di natura personale e appellatoria dell'accertamento compiuto dal giudice di prime cure. A ciò si aggiunge la constatazione che in sede cantonale l'allora patrocinatore non aveva tanto contestato il risultato della valutazione sulla capacità lavorativa residua in attività sostitutive quanto piuttosto la possibilità dal punto di vista economico e formativo di reperire una nuova occupazione nei settori di riferimento indicati dai periti del Servizio X.________. Ne discende che anche su tale punto il ricorso si rivela inammissibile perché contiene nuove eccezioni di fatto (art. 99 cpv. 1 LTF).
2.3. A titolo abbondanziale si osserva che le censure ricorsuali sono comunque in parte irrilevanti. Così in relazione alla problematica dei nei il primo giudice, facendo proprie le conclusioni della perizia del Servizio X.________, ha rilevato, senza il minimo arbitrio, come essa fosse senza influenza sulla capacità lavorativa e come le conclusioni peritali non fossero state smentite da altre certificazioni medico-specialistiche. Non è inoltre vero che il Tribunale cantonale non avrebbe tenuto conto dell'incapacità lavorativa totale di circa tre settimane dovuta all'intervento per ernia ombelicale e a quella successiva causata dalla problematica alle anche. È sufficiente a tal proposito il rinvio alla pronuncia impugnata (pag. 11 seg.) per smontare questa critica. Lo stesso dicasi in relazione alle conseguenze invalidanti, a livello psicologico, della problematica dermatologica. Anche qui è sufficiente il rinvio alla perizia per concludere che il Servizio X.________ ha coperto entrambi gli aspetti, psichiatrici e dermatologici, e non è stato contraddetto, secondo l'accertamento vincolante del primo giudice, da valutazione specialistica contraria.
3.
Quanto infine alla contestata mancata trasmissione, in sede amministrativa, della perizia del Servizio X.________ al suo medico curante, occorre anche qui rilevare che la censura è inammissibile poiché è stata formulata solo in sede federale (art. 99 cpv. 1 LTF), non essendo stata sollevata dal precedente patrocinatore davanti al Tribunale cantonale e non essendo stata oggetto di accertamento da parte del primo giudice.
4.
Ne segue che il ricorso, nella limitata misura della sua ammissibilità, dev'essere respinto secondo la procedura semplificata di cui all'art. 109 LTF. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 20 giugno 2013
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Kernen
Il Cancelliere: Grisanti