BGer 4A_110/2013 |
BGer 4A_110/2013 vom 21.06.2013 |
{T 0/2}
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4A_110/2013
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Sentenza del 21 giugno 2013 |
I Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudici federali Klett, Presidente,
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Corboz, Ramelli, Giudice supplente,
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Cancelliere Hurni.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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patrocinato dall'avv. Daniele Meier,
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ricorrente,
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contro
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1. B.________,
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patrocinato dagli avv. Dario Item e
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avv. Giovanni Canepa,
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2. C.________,
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patrocinata dall'avv. Samuel Maffi,
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opponenti.
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Oggetto
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contratto d'appalto,
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ricorso contro la sentenza emanata il 22 gennaio 2013 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino.
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Visto: |
che il 22 ottobre 2004 A.________, ha convenuto in giudizio B.________ e C.________ davanti al Pretore di Mendrisio Nord chiedendo che fossero condannati solidalmente a pagargli fr. 325'991.70 - somma ridotta a fr. 190'821.65 con le conclusioni - quale mercede per le prestazioni di architetto effettuate in vista dell'edificazione sui mappali xxx e yyy di X.________ e che fosse rigettata definitivamente per tali importi l'opposizione al precetto esecutivo notificato dall'Ufficio di Mendrisio;
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che il Pretore ha accolto la petizione per fr. 130'672.55 con sentenza del 5 gennaio 2011, riferendosi per il calcolo della mercede alla perizia giudiziaria basata sulla norma SIA 102;
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che con sentenza del 22 gennaio 2013 la seconda Camera civile del Tribunale di appello ticinese, adita separatamente dai due convenuti, ha respinto la petizione e riformato il giudizio del Pretore su spese e ripetibili;
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che A.________ insorge davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 25 febbraio 2013, da trattare in via subordinata come ricorso sussidiario in materia costituzionale, con il quale chiede che gli appelli dei convenuti siano respinti e che sia confermata la sentenza del Pretore;
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che i convenuti propongono separatamente di respingere il ricorso oppure, in via subordinata, di ritornare la causa per nuova decisione all'autorità cantonale, mentre quest'ultima non ha preso posizione;
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che la Presidente di questa Corte ha respinto la domanda di effetto sospensivo con decreto del 25 marzo 2013;
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considerando: |
che il ricorso in materia civile, presentato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile di carattere pecuniario con valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 72 cpv. 1 e 74 cpv. 1 lett. b LTF), è di per sé ammissibile;
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che non v'è perciò nessuna necessità di considerare l'atto anche come ricorso sussidiario in materia costituzionale, poiché, contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, il diritto federale che può essere censurato con il rimedio ordinario (art. 95 lett. a LTF) comprende anche i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1);
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che l'assenza di una domanda di riforma espressa in franchi non osta all'ammissibilità, poiché la cifra è facilmente rilevabile dal dispositivo della sentenza del Pretore, della quale il ricorrente chiede la conferma (cfr. DTF 137 III 617 consid. 6.2 pag. 622);
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che, benché in forza dell'art. 106 cpv. 1 LTF il Tribunale federale applichi d'ufficio il diritto federale, l'onere minimo di allegazione e motivazione istituito dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF impone al ricorrente, sotto pena d'inammissibilità del gravame, di spiegare in modo conciso, riferendosi alla motivazione contestata, in cosa consista la violazione del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1);
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che gli opponenti obiettano con ragione che il ricorrente adempie a malapena questo obbligo, dal momento che il suo gravame è per buona parte avulso dalla motivazione della Corte cantonale, riproduce inutilmente una decina di pagine degli atti cantonali (perizia giudiziaria e conclusioni B.________) e non indica le norme giuridiche che sarebbero state violate;
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che a questo proposito va osservato che la semplice elencazione finale di alcune disposizioni non è sufficiente e che le censure di violazione dell'art. 9 Cost. formulate qua e là sono inammissibili, poiché lungi dall'essere sufficientemente sostanziate;
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che la Corte cantonale, sovvertendo il giudizio del Pretore, ha stabilito che il calcolo della mercede non può essere effettuato sulla base della norma SIA 102, poiché l'attore ammette di non averne pattuita l'applicazione e non ha né allegato né provato che nel caso specifico la norma potesse esprimere un uso riconosciuto;
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che l'autorità cantonale ha in seguito ricordato che, in assenza di accordi delle parti, la remunerazione dell'architetto si determina secondo l'art. 374 CO, in primo luogo in funzione del tempo impiegato, ma l'attore non ha provato di avere effettuato il numero di ore esposte e non ha nemmeno preteso che il fatto fosse per sua natura impossibile da provare, tanto da imporre l'applicazione per analogia dell'art. 42 cpv. 2 CO;
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che sotto il profilo del diritto queste considerazioni - riguardanti sia la portata delle norme convenzionali, sia il modo di calcolare la mercede di appalto, sia il carattere eccezionale dell'art. 42 cpv. 2 CO - sono giuste e conformi alla giurisprudenza del Tribunale federale menzionata anche nel giudizio cantonale (sentenza 4A_86/2011 del 28 aprile 2011 consid. 6.1);
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che pertanto la tesi centrale del ricorrente, secondo la quale le norme SIA andrebbero comunque tenute in considerazione come "punto di riferimento e di confronto per il calcolo della mercede", è errata, a prescindere dal parere diverso che a suo dire avrebbe espresso il perito giudiziario e sarebbe stato condiviso anche dai convenuti;
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che il ricorrente non contesta il rimprovero della Corte cantonale di non avere allegato l'esistenza delle circostanze particolari che, secondo la giurisprudenza, permetterebbero di attribuire alle norme SIA la valenza di un uso riconosciuto, ma si diffonde in una lunga esposizione, irrilevante, concernente la posizione processuale assunta dalla controparte a tale riguardo;
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che il ricorrente invoca l'art. 42 cpv. 2 CO senza considerare e contestare la motivazione che ha determinato la Corte cantonale a non applicare la disposizione;
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che le censure riguardanti l'assegnazione delle indennità per ripetibili di prima istanza sono inammissibili, poiché il ricorrente, in diritto, propone un accenno finale e generico alla ripartizione secondo equità prevista dall'art. 107 CPC, invece di motivare l'arbitrarietà della decisione impugnata basata sul diritto cantonale previgente;
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che il ricorso, nella misura limitata in cui è ammissibile, si avvera pertanto infondato e gli oneri processuali che ne derivano seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico del ricorrente, il quale rifonderà fr. 6'000.-- ciascuno ai due opponenti a titolo di ripetibili della procedura federale.
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3. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 21 giugno 2013
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Klett
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Il Cancelliere: Hurni
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