Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5D_144/2013
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Sentenza del 2 luglio 2013
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________ AG,
patrocinata dall'avv. Patrik Odermatt,
opponente.
Oggetto
rigetto definitivo dell'opposizione,
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 29 maggio 2013 dal Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che B.________ AG ha escusso A.________ per il pagamento di fr. 29'020.38 oltre interessi e spese;
che con decisione 8 maggio 2013 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dall'escusso al precetto esecutivo;
che con sentenza 29 maggio 2013 il Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato da A.________ avverso la decisione pretorile;
che secondo l'appena menzionato Presidente la documentazione presentata dalla creditrice procedente (sentenza 9 luglio 2002 del Tribunale cantonale dei Grigioni, passata in giudicato, e dichiarazione di cessione 15 novembre 2012) costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione, mentre l'escusso non si è avvalso di nessuna delle eccezioni liberatorie di cui all'art. 81 cpv. 1 LEF;
che A.________ è insorto al Tribunale federale con un ricorso sussidiario in materia costituzionale 26 giugno 2013 con cui ha chiesto di stralciare la cessione di credito, di pronunciare " l'ammissibilità dell'opposizione ", di stralciare la procedura d'esecuzione e - implicitamente - di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura ( art. 117 e 106 cpv. 2 LTF );
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2);
che nel gravame all'esame il ricorrente imputa il mancato pagamento del credito posto in esecuzione alle difficoltà finanziarie nelle quali si troverebbe in seguito a malattia ed invoca la violazione dell'art. 7 Cost. (dignità umana), ma non prende in alcun modo posizione sul rimprovero, posto a fondamento del giudizio querelato, di mancanza di adeguata motivazione del reclamo;
che la pretesa insolvenza del ricorrente in seguito a malattia potrà essere esaminata dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti nell'ambito del pignoramento;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF ;
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF ), indipendentemente dalla pretesa indigenza del ricorrente;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti e al Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 2 luglio 2013
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini