BGer 1C_619/2013 |
BGer 1C_619/2013 vom 09.07.2013 |
{T 0/2}
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1C_619/2013
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Sentenza del 9 luglio 2013 |
I Corte di diritto pubblico |
Composizione
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Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
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Aemisegger, Eusebio,
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Cancelliere Crameri.
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Partecipanti al procedimento |
A.________ SA,
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patrocinata dall'avv. Giacomo Talleri,
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ricorrente,
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contro
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Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.
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Oggetto
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assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,
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ricorso contro la sentenza emanata il 21 giugno 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
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Fatti: |
A. |
Il 23 marzo 2012 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata in seguito, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B.________ e altre persone, per i reati di riciclaggio (art. 648bis CP italiano) e infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità (art. 2635 CC italiano). In sostanza, un imputato è sospettato di aver concesso, quale direttore generale di una banca, svariati crediti al di fuori delle normali procedure bancarie a determinate società riconducibili a B.________. L'autorità estera ha chiesto alla Svizzera la trasmissione della documentazione bancaria e il blocco di un conto intestato alla A.________ SA, di cui B.________ è il beneficiario economico.
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B. |
Con decisione del 4 aprile 2012, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) è entrato nel merito della rogatoria e ha ordinato il blocco richiesto. Mediante decisione di chiusura del 7 marzo 2013, ha poi ordinato la trasmissione all'autorità richiedente di svariata documentazione relativa alla citata relazione bancaria. Adita dalla società interessata, con giudizio del 21 giugno 2013 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ne ha respinto il ricorso.
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C. |
B.________ SA impugna questa decisione con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di annullare sia la decisione dell'istanza precedente sia quelle del MPC e di invitare quest'ultimo a non trasmettere la documentazione sequestrata e a ordinare il dissequestro immediato del proprio conto.
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Non sono state chieste osservazioni al gravame.
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Diritto: |
Erwägung 1 |
1.1. Secondo l'art. 109 cpv. 1 LTF, la corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata in materia su ricorsi soggetti all'esigenza dell'art. 84 LTF. Questa norma dispone che contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se, tra l'altro, come nella fattispecie, concerne la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, se si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un caso particolarmente importante, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Ciò non è il caso quando la criticata decisione non si scosta dalla giurisprudenza costante (DTF 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2; 137 IV 25 consid. 2.2 inedito; 136 IV 16 consid. 1 inedito) o non si ponga una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4).
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1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 131 consid. 3, 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1). Spetta alla ricorrente spiegare perché la causa adempirebbe queste condizioni (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 133 IV 131 consid. 3).
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Erwägung 2 |
La ricorrente, limitandosi a richiamare l'art. 84 LTF e ad addurre censure di merito, non spiega perché, in concreto, si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante, né questa condizione è ravvisabile nella fattispecie. In effetti, le censure ricorsuali concernono l'asserita carenza di un legame di connessione sufficientemente stretto tra i fatti esposti nella rogatoria e il blocco del conto di cui è titolare la ricorrente. Ora, queste critiche concernono soltanto una questione inerente alla valutazione delle prove, sulla quale l'istanza precedente si è pronunciata fondandosi sulla costante e invalsa prassi vigente in materia (sentenza 1C_139/2013 del 7 febbraio 2013 consid. 2.2). La contestata decisione non si scosta quindi dalla giurisprudenza costante, né pone una questione giuridica di principio.
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Erwägung 3 |
3.1. Il ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
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3.2. La domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è priva d'oggetto, ricordato ch'esso è dato per legge (art. 103 cpv. 2 lett. c LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria.
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Losanna, 9 luglio 2013
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Fonjallaz
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Il Cancelliere: Crameri
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