BGer 2C_200/2013 |
BGer 2C_200/2013 vom 16.07.2013 |
{T 0/2}
|
2C_200/2013
|
Sentenza del 16 luglio 2013 |
II Corte di diritto pubblico |
Composizione
|
Giudici federali Zünd, Presidente,
|
Seiler, Kneubühler,
|
Cancelliere Savoldelli.
|
Partecipanti al procedimento |
A.________,
|
patrocinato dagli avv. John Dell'Oro
|
e Alfio Decristophoris,
|
ricorrente,
|
contro
|
Sezione della popolazione,
|
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
|
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
|
Oggetto
|
Revoca di un permesso di domicilio CE/AELS,
|
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 28 gennaio 2013 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
|
Fatti: |
A. |
A.________ (1973), di cittadinanza britannica e slovena, è nato in Svizzera dove è stato posto a beneficio di un permesso di domicilio. Nel 1994, egli si è sposato con una cittadina italiana, dalla quale ha divorziato nel 1999.
|
Durante il suo soggiorno in Svizzera, A.________ ha interessato le autorità amministrative e le autorità penali nei seguenti termini:
|
- decreto d'accusa del 1. luglio 1993: condanna alla multa di fr. 220.-- per abuso di telefono;
|
- decreto d'accusa del 1. giugno 1994: condanna alla multa di fr. 400.-- per violazione alla LF del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup; RS 812.121);
|
- 16 giugno 1994: multa dipartimentale di fr. 50.-- e commutazione delle multe inflittegli il 1. luglio 1993 e il 1. giugno 1994 in 17 giorni di arresto;
|
- 18 settembre 1997: revoca della licenza di allievo conducente a tempo indeterminato;
|
- 20 aprile 1999: 1. ammonimento da parte delle autorità competenti in materia di stranieri;
|
- 27 aprile 2000: condanna alla multa di fr. 600.-- per infrazione alla LStup e alla LF del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01);
|
- 23 gennaio 2001: 2. ammonimento da parte delle autorità competenti in materia di stranieri;
|
- 23 febbraio 2001: multa dipartimentale di fr. 40.--.
|
- sentenza della Corte delle assise correzionali di Mendrisio del 26 marzo 2002: condanna - avendo agito in stato di lieve scemata responsabilità - alla pena detentiva di 21 mesi da espiare dopo essere stato riconosciuto colpevole di furto per mestiere, danneggiamento, furto d'uso, furto, violazione di domicilio, infrazione e contravvenzione alla LStup, appropriazione indebita;
|
- sentenza della Corte delle assise correzionali di Lugano del 13 maggio 2004: condanna - quale recidivo - alla pena detentiva di 10 mesi da espiare dopo essere stato riconosciuto colpevole di ripetuto furto, abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, ripetuta circolazione malgrado revoca, ripetuta contravvenzione alla LStup;
|
- 28 gennaio 2005: 3. ammonimento da parte delle autorità competenti in materia di stranieri;
|
- sentenza della Corte delle assise correzionali di Lugano del 6 ottobre 2006: condanna - quale recidivo agente in stato di scemata responsabilità - alla pena detentiva di 21 mesi da espiare e al pagamento di indennità per un totale di fr. 28'468.25 dopo essere stato riconosciuto colpevole di ripetuto furto, in parte tentato, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, furto d'uso, guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca della stessa, impedimento di atti dell'autorità, frode dello scotto, contravvenzione alla LStup.
|
- 7 febbraio 2007: 4. ammonimento da parte delle autorità competenti in materia di stranieri;
|
- sentenza della Corte delle assise correzionali di Mendrisio del 12 gennaio 2012: condanna alla pena detentiva di 10 mesi da espiare e al versamento agli accusatori privati di complessivi fr. 54'233.-- dopo essere stato riconosciuto colpevole di ripetuto furto, ripetuta appropriazione indebita, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, ripetuta truffa consumata e tentata, falsità in documenti, impedimento di atti dell'autorità, infrazione alle norme della circolazione, ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca della stessa, circolazione senza licenza, abuso della licenza e delle targhe, contravvenzione alla LStup, ricettazione.
|
B. |
Sulla base dei fatti citati, richiamate segnatamente tutte le decisioni di ammonimento emesse nei suoi confronti e la sentenza del 12 gennaio 2012 dell a Corte delle assise correzionali di Mendrisio, il 20 marzo 2012 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino ha revocato il permesso di domicilio CE/AELS ad A.________, per motivi di ordine pubblico. Essa gli ha quindi intimato di lasciare il territorio elvetico entro il 30 aprile 2012.
|
Tale provvedimento è stato confermato su ricorso, dapprima dal Consiglio di Stato, con decisione dell'11 luglio 2012, quindi dal Tribunale cantonale amministrativo, che si è espresso in merito con sentenza del 28 gennaio 2013.
|
Pronunciandosi sulla fattispecie, la Corte cantonale ha nel contempo confermato il giudizio del Consiglio di Stato anche per quanto riguarda le critiche di natura formale davanti ad esso formulate. Ha in effetti rilevato che, nonostante la Sezione della popolazione non avesse a torto dato al ricorrente la facoltà di esprimersi sui punti essenziali del provvedimento prima che venisse adottata la decisione di revoca, la violazione del suo diritto di essere sentito era stata sanata in sede di ricorso davanti al Governo. Sempre seguendo il parere espresso dal Consiglio di Stato, ha d'altra parte confermato che la decisione di revoca emessa nei confronti del ricorrente era accompagnata da una motivazione succinta ma comunque sufficiente a comprendere i motivi per cui il provvedimento in discussione era stato deciso.
|
C. |
Quest'ultimo giudizio è stato impugnato davanti al Tribunale federale con ricorso in materia di diritto pubblico del 26 febbraio 2013. Con tale atto, A.________ chiede l'annullamento di tutte le decisioni sin qui prese dalle autorità cantonali, la conseguente conferma del suo permesso di domicilio e l'assistenza giudiziaria.
|
Il Tribunale cantonale amministrativo si è riconfermato nelle motivazioni e nelle conclusioni della propria sentenza. Ad essa hanno fatto in sostanza rinvio anche la Sezione della popolazione e l'Ufficio federale della migrazione. Il Consiglio di Stato si è invece rimesso al giudizio di questa Corte.
|
Diritto: |
Erwägung 1 |
Presentata in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della sentenza querelata (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è nella fattispecie ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF, in quanto concerne la revoca di un permesso che avrebbe altrimenti ancora effetti giuridici (art. 83 lett. c n. 2 LTF; DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4).
|
Con la sua impugnativa il ricorrente è però solo legittimato a formulare conclusioni riguardanti l'annullamento e la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo. Per quanto direttamente volte ad annullare le decisioni delle istanze precedenti, le conclusioni tratte nel ricorso sono quindi inammissibili (DTF 134 II 142 consid. 1.4 pag. 144).
|
Erwägung 2 |
2.1. Con il ricorso in materia di diritto pubblico può tra l'altro venir censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), nozione che comprende i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1 pag. 447 seg.). Rispettate le condizioni di cui all'art. 42 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale applica comunque il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF) e può accogliere o respingere un ricorso anche per motivi diversi da quelli invocati o su cui si è fondata l'autorità precedente (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). La violazione di diritti fondamentali è per contro esaminata unicamente se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246).
|
2.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene solo se è stato eseguito in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF, fattispecie data anche quando i fatti sono stati constatati in maniera incompleta (art. 105 cpv. 2 LTF; sentenza 2C_273/2010 del 6 ottobre 2010 consid. 1.3). In questo ultimo caso, l'incarto dev'essere ritornato all'autorità precedente o all'autorità che ha statuito in prima istanza, così come prescritto dall'art. 107 cpv. 2 LTF (sentenza 2C_98/2009 del 10 giugno 2009 consid. 2.1).
|
Erwägung 3 |
La procedura riguarda la revoca del permesso di domicilio del ricorrente, che risiede in Svizzera dalla sua nascita, nel 1973.
|
3.1. L'art. 63 cpv. 2 LStr prevede che il permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera può essere revocato solo per i motivi di cui al capoverso 1 lett. b della medesima norma, ovvero se ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, rispettivamente se, in base all'art. 62 lett. b LStr, egli è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata.
|
Una violazione qualificata dell'ordine e della sicurezza pubblici è segnatamente data quando gli atti compiuti dallo straniero in discussione ledono o compromettono dei beni giuridici particolarmente importanti come l'integrità fisica, psichica o sessuale; gravemente lesive dell'ordine e della sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr possono però essere anche più violazioni di minore entità, prese nel loro insieme (DTF 137 II 297 consid. 3 pag. 302 segg.). Una pena privativa della libertà è invece considerata di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno, a prescindere dal fatto che la pena comminata sia stata sospesa in tutto o in parte oppure che la stessa vada o sia stata espiata (DTF 137 II 297 consid. 3 pag. 302 segg.; 135 II 377 consid. 4.2 pag. 379 segg.).
|
3.2. Siccome il permesso di domicilio non è regolato nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e viene concesso in base alla legge federale sugli stranieri, i motivi indicati sono validi anche per la revoca di un'autorizzazione di domicilio CE/AELS (art. 2 cpv. 2 LStr; art. 5 e 23 cpv. 2 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone [OLCP; RS 142.203]; sentenza 2C_831/2010 del 27 maggio 2011 consid. 2.2). In simile contesto, assume ciò nondimeno rilievo l'art. 5 Allegato I ALC, in base al quale i diritti conferiti dall'Accordo possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità.
|
Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva CEE 64/221 del 25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC), le deroghe alla libera circolazione garantita dall'ALC vanno interpretate in modo restrittivo. Al di là della turbativa insita in ogni violazione della legge, il ricorso di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico presuppone il sussistere di una minaccia attuale, effettiva e sufficientemente grave di un interesse fondamentale per la società. In applicazione dell'art. 5 Allegato I ALC, una condanna penale va di conseguenza considerata come motivo per limitare i diritti conferiti dall'Accordo solo se dalle circostanze che l'hanno determinata emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 134 II 10 consid. 4.3 pag. 24; 130 II 176 consid. 3.4.1 pag. 183 seg.; 129 II 215 consid. 7.4 pag. 222 con rinvii alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea). A dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una simile messa in pericolo dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della minaccia, non occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro; d'altro lato, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia praticamente nullo (DTF 137 II 233 consid. 4.3.2 pag. 30; 136 II 5 consid. 4.2 pag. 20; per una panoramica della giurisprudenza recente, cfr. inoltre la sentenza 2C_238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 3.1).
|
3.3. Anche in presenza di motivi di revoca, una tale misura si giustifica infine solo quando è proporzionata. Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità di quanto gli viene rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, il suo grado d'integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero se la misura venisse confermata (art. 96 LStr). Nel caso il provvedimento preso abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, un analogo esame della proporzionalità si impone inoltre anche nell'ottica di questa norma (DTF 135 II 377 consid. 4.3 pag. 381 seg.; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Trabelsi contro Germania del 13 ottobre 2011, n. 41548/06, § 53 segg.).
|
Sempre in base alla giurisprudenza, per ammettere la revoca di un permesso di domicilio devono essere poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto in Svizzera. Anche nei confronti di stranieri nati e che hanno sempre vissuto nel nostro Paese una simile misura non è tuttavia esclusa e può essere adottata sia quando una persona si sia macchiata di delitti particolarmente gravi - di carattere violento, a sfondo sessuale, o in relazione con il commercio di stupefacenti - sia quando il soggetto in discussione si è reso punibile a più riprese (per un riassunto della giurisprudenza al riguardo cfr. sentenza 2C_28/2012 del 18 luglio 2012 consid. 3; cfr. inoltre le sentenze 2C_38/2012 del 1° giugno 2012 consid. 3.3 e 2C_722/2010 del 3 maggio 2011 consid. 3.2 così come la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Dalia contro Francia del 19 febbraio 1998, Recueil CourEDH 1998-I pag.76 § 50 segg.).
|
Pure in relazione a queste fattispecie, il primo criterio per valutare la gravità della colpa e per procedere alla ponderazione degli interessi è costituito dalla condanna inflitta (sentenze 2C_323/2012 del 6 settembre 2012 consid. 3.4 e 2C_432/2011 del 13 ottobre 2011 consid. 3.1).
|
Erwägung 4 |
Con la sua impugnativa, il ricorrente fa valere in via preliminare la violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost.
|
4.1. Riproponendo le argomentazioni portate davanti al Tribunale amministrativo cantonale, che gli ha dato torto, sostiene che il Consiglio di Stato non poteva ritenere sanata la violazione del diritto di essere sentito da esso riscontrata, in relazione alla mancata concessione della facoltà di esprimersi prima che venisse presa la decisione di revoca.
|
Considera poi che le autorità cantonali di ricorso avrebbero dovuto constatare un'ulteriore violazione di detto diritto anche in relazione alla motivazione che accompagnava la decisione di revoca.
|
Rimprovera infine ai Giudici cantonali di avere essi stessi accompagnato il proprio giudizio in merito alle critiche di cui sopra da una motivazione insufficiente.
|
4.2. Il diritto di essere sentiti ancorato nell'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende tutte quelle facoltà che devono essere riconosciute al cittadino, affinché possa far valere la sua posizione nella procedura; tra queste, anche il diritto ad una motivazione sufficiente, cui si richiama a due riprese il ricorrente (DTF 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 133 I 270 consid. 3.1 pag. 277). Il diritto ad una motivazione non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure formulati; basta infatti che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento (DTF 134 I 83 consid. 4.1 pag. 88; 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236 seg.).
|
Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una lesione di tale diritto può essere tuttavia sanata qualora l'autorità di ricorso disponga dello stesso potere di esame dell'istanza inferiore e l'interessato non subisca pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettivamente dalla sanatoria (DTF 138 II 77 consid. 4; 137 I 195 consid. 2.2 e 2.3.2; 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285).
|
4.3. Nella fattispecie, la motivazione con cui la Corte cantonale respinge le critiche di natura formale davanti ad essa sollevate non è affatto lesiva dell'art. 29 cpv. 2 Cost. Essa permette in effetti di comprendere tutte le ragioni che hanno condotto il Tribunale cantonale amministrativo a confermare la decisione del Consiglio di Stato su questo punto: tant'è che la pronuncia del Tribunale amministrativo è stata in seguito impugnata con un ricorso in cui tali motivi vengono elencati in modo preciso (sentenza 2C_484/2008 del 9 gennaio 2009 consid. 2.1 non pubblicata in DTF 135 II 49).
|
4.4. La decisione riguardo alle critiche di natura formale sottoposte ai Giudici cantonali dev'essere inoltre confermata anche per quanto concerne il merito, ovvero: da un lato, il riconoscimento del fatto che la lesione del diritto di essere sentito del ricorrente, costituita dalla mancata concessione della facoltà di esprimersi sui punti essenziali del provvedimento prima che venisse decretata la revoca, era stata sanata davanti al Consiglio di Stato; dall'altro, il diniego di un'ulteriore violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente in relazione alla motivazione che accompagnava la revoca stessa.
|
4.4.1. Come già rilevato nella sentenza 2C_880/2011 del 29 maggio 2012 - proprio in una contestazione ticinese che aveva per oggetto la revoca di un permesso di domicilio - una decisione che rimanda ad una specifica condanna penale, ai disposti di legge concernenti la revoca delle autorizzazioni di soggiorno ed a motivi di polizia e ordine pubblico, come quella qui in discussione, contiene in via di principio gli elementi essenziali che permettono di comprenderne la portata e di impugnarla con cognizione di causa.
|
4.4.2. Lecita era d'altra parte anche la constatazione che davanti al Consiglio di Stato, la violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente era stata sanata. Da un lato, sempre come già rilevato nella sentenza 2C_880/2011 del 29 maggio 2012 (consid. 4.2.2.2), nemmeno il ricorrente contesta che detta autorità di ricorso dispone del medesimo potere di esame dell'autorità dipartimentale; d'altro lato, egli non ha affatto dimostrato che il riconoscimento ex post del suo diritto di essere sentito gli abbia comportato un reale svantaggio.
|
A tal proposito, l'impugnativa si esaurisce in effetti in considerazioni del tutto generiche, che alludono alla situazione finanziaria dell'insorgente e che non sostanziano nessun ulteriore pregiudizio se non quello che già il Consiglio di Stato gli ha a suo tempo riconosciuto: rinunciando al prelievo di spese giudiziarie e attribuendogli un importo a titolo di ripetibili, conformemente a quanto previsto dalla giurisprudenza in materia (al riguardo, cfr. sempre ancora la sentenza 2C_880/2011 del 29 maggio 2012 consid. 4.2.2.2 e gli ulteriori rinvii in essa contenuti).
|
4.5. In relazione alle censure formali sollevate, concernenti tutte il diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., l'impugnativa è pertanto infondata.
|
Erwägung 5 |
Nel merito, il ricorso verte innanzitutto sul riconoscimento di un valido motivo di revoca del permesso di domicilio.
|
5.1. Sia il Consiglio di Stato che la Corte cantonale hanno lasciato aperta la questione del sussistere del motivo previsto dall'art. 63 cpv. 2 in relazione con l'art. 62 lett. b LStr (condanna ad una pena detentiva di lunga durata), poiché già andava ammesso il motivo previsto dall'art. 63 cpv. 2 in relazione con l'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr (grave violazione o esposizione a pericolo dell'ordine e della sicurezza pubblici).
|
Dette autorità ed in particolare il Tribunale amministrativo hanno infatti evidenziato che, almeno dal 1993, la presenza del ricorrente in Svizzera è stata caratterizzata da numerose azioni delittuose, sfociate in una serie di condanne per una pena detentiva complessiva di oltre 5 anni. In questo contesto, hanno in particolare rilevato che ciò che colpisce è l'impressionante serie di reati patrimoniali da lui commessi (segnatamente furto, danneggiamento, truffa e appropriazione indebita), il fatto che nemmeno gli ammonimenti intimatigli hanno sortito effetto sulla sua condotta e che anche con la recente condanna del 12 gennaio 2012 egli dimostra - una volta di più - di non volere o di non sapere adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita, per il quale costituisce quindi un pericolo dal punto di vista dell'ordine e della sicurezza pubblici.
|
5.2. Contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnativa, la conclusione cui sono giunti sia il Consiglio di Stato che il Tribunale cantonale amministrativo non presta il fianco a critica alcuna.
|
Secondo gli accertamenti di fatto che risultano dal giudizio impugnato, che vincolano il Tribunale federale (precedente consid. A; art. 105 cpv. 1 LTF), la permanenza del ricorrente in Svizzera è oramai da lungo tempo contraddistinta, oltre che da infrazioni rispettivamente contravvenzioni alla LStup e alla LCStr, dal compimento di un numero decisamente importante di reati segnatamente contro il patrimonio che - valutati nel loro insieme, considerata la regolarità con la quale sono stati perpetrati e tenuto conto del ripetersi degli stessi nonostante il succedersi degli ammonimenti da parte delle autorità competenti in materia di stranieri - dimostrano un'indifferenza evidente nei confronti dell'ordinamento giuridico svizzero (sentenze 2C_881/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 4.3; 2C_466/2012 del 14 novembre 2012 consid. 3.1 e 2C_750/2011 del 10 maggio 2012 consid. 3.1).
|
5.3. Come detto, anche se i reati di cui si è reso colpevole l'insorgente non hanno in via di principio comportato la messa in pericolo di beni giuridici considerati dalla giurisprudenza come degni di una protezione particolare rispettivamente accresciuta - ovvero l'integrità fisica, psichica o sessuale (precedente consid. 3.2) - la sussistenza del motivo di revoca previsto dall'art. 63 cpv. 2 in relazione con l'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr non può essere pertanto che confermata.
|
Essendo l'enumerazione dei motivi di revoca contenuta nella legge di carattere alternativo (sentenze 2C_816/2012 del 6 marzo 2013 consid. 3.1 e 2C_265/2011 del 27 settembre 2011 consid. 5.1), non occorre nel contempo approfondire la questione a sapere se il permesso di domicilio potesse in casu essere revocato anche sulla base del motivo previsto dall'art. 63 cpv. 2 in relazione con l'art. 62 lett. b LStr, aspetto che il ricorrente contesta in quanto le condanne "di lunga durata" da lui subite non sarebbero recenti e sono comunque tutte precedenti l'ultimo ammonimento che gli è stato indirizzato (al riguardo, cfr. tuttavia la sentenza 2C_473/2011 del 17 ottobre 2011 consid. 3).
|
5.4. Va infine aggiunto che - nella misura in cui l'Accordo sulla libera circolazione delle persone dovesse realmente essere applicabile alla fattispecie, quesito cui la Corte cantonale non ha risposto e che non necessita risposta neanche in questa sede -, la misura di revoca non contrasterebbe d'altra parte nemmeno con l'art. 5 Allegato I ALC (precedente consid. 3.2).
|
Motivi di ordine e sicurezza pubblici atti a giustificare una limitazione della libera circolazione delle persone possono sussistere anche in caso di compimento di reati di natura patrimoniale (DTF 134 II 25 consid. 4.3.1 pag. 29; sentenza 2C_680/2010 del 18 gennaio 2011 consid. 2.3).
|
Come pertinentemente rilevato dai Giudici cantonali, il numero decisamente importante di reati di cui si è reso colpevole il ricorrente e il continuo ripetersi degli stessi, col contestuale danneggiamento di molte persone, permettono inoltre senz'altro di concludere che egli costituisce una minaccia attuale, effettiva e sufficientemente grave ai sensi della norma richiamata (al riguardo, cfr. sentenza 2C_839/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2, che concerne una fattispecie per molti versi analoga a quelle che in concreto ci occupa).
|
Erwägung 6 |
Anche in presenza di motivi di revoca, una tale misura si giustifica tuttavia solo quando è proporzionata (precedente consid. 3.3).
|
6.1. Come pertinentemente rilevato dalla Corte cantonale, che ha ripercorso nel dettaglio i precedenti a carico del ricorrente e alla cui esposizione può essere qui rinviato, l'intenzionale e ripetuta attività criminosa alla quale si è votato rispettivamente le condanne altrettanto importanti in cui è sfociata, che già tengono conto della (lieve) scemata responsabilità riconosciuta in taluni casi, dimostrano ampiamente la sua grave colpa (giudizio impugnato, consid. 6.2).
|
6.2. Gli elementi indicati dal Tribunale amministrativo, che vincolano di principio anche questa Corte (art. 105 cpv. 1 LTF), permettevano nel contempo di ritenere che, nonostante l'insorgente viva in Svizzera sin dalla nascita e la misura di revoca presa nei suoi confronti lo colpisca quindi duramente, tale importante aspetto debba essere relativizzato in considerazione dei molteplici reati da lui perpetrati con regolarità durante un lasso di tempo di quasi un ventennio, nonostante gli altrettanto regolari ammonimenti indirizzatigli dalle autorità competenti in materia di stranieri e i periodi trascorsi espiando le pene comminategli.
|
Contrariamente a quanto da lui sostenuto, tentando invano di sottolineare la natura prevalentemente patrimoniale degli stessi, il genere di reati per cui è stato condannato unito alle modalità con cui li ha commessi - in modo sistematico, interrotto spesso solo dall'intervento delle autorità inquirenti e danneggiando inoltre molte persone - comporta in effetti anch'esso un interesse pubblico rilevante al suo allontanamento, nonostante l'insorgente sia uno straniero "di seconda generazione" (precedente consid. 3.3 e la giurisprudenza ivi indicata; sentenza 2C_839/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3).
|
6.3. Nel giudizio impugnato non è stato nel seguito nemmeno a torto posto l'accento sul fatto che, oltre che dai numerosi reati di cui si è reso colpevole, che neppure la vicinanza dei suoi familiari lo ha distolto dal compiere, l'integrazione del ricorrente, divorziato e senza figli, dev'essere ulteriormente relativizzata in considerazione: delle 45 procedure esecutive aperte a suo carico al momento del giudizio della Corte cantonale, per un importo totale di fr. 94'855.65; dei 159 attestati di carenza beni da lui fin lì accumulati, per un ammontare complessivo di fr. 143'559.90; infine del fatto che, dal 1995, egli fa capo in maniera quasi continua all'assistenza sociale, che gli anticipa fr. 1'828.-- al mese e presso cui ha già accumulato un debito superiore a fr. 200'000.-- (sentenze 2C_323/2012 del 6 settembre 2012 consid. 6.1.2 e 2C_38/2012 del 1° giugno 2012 consid. 5.1).
|
Come rilevato dal Tribunale amministrativo, in tutti questi anni egli non ha infatti terminato un apprendistato e non si è altrimenti inserito nel mondo del lavoro.
|
6.4. Più differenziata è per contro la valutazione che occorre esprimere in merito all'esame dell'esigibilità di un trasferimento del ricorrente nel Regno Unito rispettivamente in Slovenia, Paesi dei quali è cittadino.
|
6.4.1. In questo contesto, condivisibile è senz'altro l'argomentazione secondo cui a una partenza del ricorrente non si oppongono né i rapporti intrattenuti con la cerchia dei famigliari che vivono in Svizzera e con la compagna, né motivi di salute specifici.
|
In base ai fatti accertati nel giudizio impugnato, tra i famigliari (genitori e fratelli) e il ricorrente, che ha da tempo raggiunto l'età adulta, non sussiste in effetti nessun particolare rapporto di dipendenza e le relazioni potranno pertanto proseguire per il mezzo di visite, oltre che per telefono o attraverso lo scambio di scritti (sentenze 2C_714/2011 del 4 aprile 2012 consid. 3.2 e 2C_542/2009 del 15 dicembre 2009 consid. 3.4, giudizio che si esprime pure sull'aspetto dell'eventuale assenza di parenti nel Paese d'origine).
|
Per quanto riguarda la relazione con la sua compagna, egli non ne ha mai sostanziato la durata o altrimenti la natura, ragione per cui - in assenza di prove in merito - non può essere a priori considerata (sentenza 2C_38/2012 del 1° giugno 2012 consid. 5.3).
|
Sempre con la Corte cantonale occorre infine rilevare che, nonostante risulti essere consumatore di sostanze stupefacenti dal 1991, il ricorrente non pretende nemmeno di avere problemi di salute tali da non permettergli di lasciare il nostro territorio e che, se anche vi si richiamasse, occorrerebbe considerare che il Regno Unito cosi come la Slovenia, Paesi nei quali lo standard di vita e del tutto simile a quello svizzero, non sono affatto sprovvisti di adeguate strutture sanitarie.
|
6.4.2. A differenza di quanto concluso dalla Corte cantonale, che si è limitata a formulare in proposito delle osservazioni di carattere generico ed in particolare ad affermare che il ricorrente "verosimilmente" conosce la lingua inglese, una valutazione degli interessi in discussione imponeva però anche di accertare sia quali siano le sue effettive conoscenze linguistiche sia la reale natura dei rapporti da lui intrattenuti con Regno Unito e Slovenia, Paesi di cui è cittadino e verso cui viene in definitiva prospettato il suo trasferimento.
|
È vero che il sussistere di legami con il Paese di origine e la conoscenza della lingua in esso parlata non costituiscono una condizione sine qua non per confermare una revoca del permesso di domicilio e che, segnatamente in casi gravi, il Tribunale federale ha già proceduto in tal senso in assenza di questi elementi (sentenza 2C_401/2012 del 18 settembre 2012 consid. 4.2, dove un tenue rapporto con il Paese di origine era stato tuttavia ammesso). Altrettanto vero è però che, per poter essere deciso giusta l'art. 96 LStr, anche il caso in esame - concernente per altro uno straniero di seconda generazione, la cui partenza è subordinata al rispetto di esigenze elevate - richiede una ponderazione di tutti gli interessi in discussione e la Corte cantonale non poteva pertanto prescindere dall'eseguire chiari accertamenti: né in merito alle conoscenze linguistiche del ricorrente, né alla vera natura dei rapporti intrattenuti con le nazioni delle quali è cittadino (Messaggio dell'8 marzo 2002 relativo alla legge federale sugli stranieri, FF 2002 pag. 3327 segg., p.to 2.12).
|
Richiesto dall'art. 96 LStr, riguardo al quale valgono criteri analoghi a quelli sviluppati per l'art. 8 CEDU (DTF 139 I 16 consid. 2.2 pag. 19 segg.; 31 consid. 2.3 pag. 33 segg.; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 15 novembre 2012 in re Shala contro Svizzera, n. 52873/09, § 44 segg.), l'accertamento in discussione può non da ultimo assumere rilevanza anche alla luce dell'art. 12 cpv. 4 Patto ONU II: norma secondo cui nessuno può essere arbitrariamente privato del diritto di entrare "nel proprio Paese" e la cui applicazione viene oggi fatta dipendere proprio anche dalle conoscenze della lingua parlata nel Paese d'origine e dai rapporti intrattenuti con lo stesso (sentenza 2C_1026/2011 del 23 luglio 2012 consid. 4.5; Babak Fargahi, Aufenthaltsbeendende Massnahmen gegenüber dauerhaft anwesenden Ausländer im Lichte des Rechts auf Einreise in das eigene Land gemäss Art. 12 Abs. 4 UNO-Pakt II, Asyl 2/2012 pag. 34 segg. con specifico riferimento alle recenti decisioni del Comitato dei diritti dell'uomo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in re Nystrom contro Australia [comunicazione 1557/2007 (2011) ] e Warsame contro Canada [comunicazione 1959/2010 (2011) ]; Andreas Zünd/Thomas Hugi Yar, Aufenthaltsbeendender Massnahmen im schweizerischen Ausländerrecht, insbesondere unter dem Aspekt des Privat- und Familienlebens, EuGRZ 2013, pag. 1 segg., n. 3).
|
Erwägung 7 |
7.1. Per quanto precede, preso atto della necessità di procedere agli approfondimenti ed alle verifiche evidenziati, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere accolto senza che sia necessario esprimersi sulle ulteriori censure sollevate.
|
7.2. L'incarto è di conseguenza rinviato al Tribunale cantonale amministrativo affinché, dopo aver proceduto ai necessari complementi istruttori, renda un nuovo giudizio in merito alla misura di revoca adottata nei confronti del ricorrente (art. 107 cpv. 2 LTF).
|
7.3. In questo contesto, la Corte cantonale dovrà pure di nuovo esprimersi sulla domanda di assistenza giudiziaria formulata in sede cantonale, negata poiché l'impugnativa doveva essere considerata dall'inizio come sprovvista di possibilità di esito favorevole.
|
Erwägung 8 |
8.1. Secondo giurisprudenza, il rinvio dell'incarto all'istanza precedente per procedere a complementi istruttori, con esito aperto, comporta che il ricorrente venga considerato come vincente (sentenze 2C_249/2011 del 3 febbraio 2012 consid. 6 e 2C_60/2011 del 12 maggio 2011 consid. 2.4).
|
8.2. Soccombente, lo Stato del Cantone Ticino è dispensato dal pagamento delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Esso dovrà però corrispondere al ricorrente, patrocinato da un avvocato, un'indennità per ripetibili per la sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).
|
8.3. Di conseguenza, la domanda di assistenza giudiziaria presentata davanti al Tribunale federale - volta all'esonero dal pagamento di spese giudiziarie e all'ottenimento del gratuito patrocinio - dev'essere ritenuta priva di oggetto (sentenza 2C_182/2012 del 18 luglio 2012 consid. 6.3).
|
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: |
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto. La sentenza del 28 gennaio 2013è annullata e la causa rinviata al Tribunale cantonale amministrativo per nuovo giudizio, nel senso dei considerandi.
|
2. L'istanza di assistenza giudiziaria è priva di oggetto.
|
3. Non vengono prelevate spese.
|
4. Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili per la sede federale.
|
5. Comunicazione ai patrocinatori del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della migrazione.
|
Losanna, 16 luglio 2013
|
In nome della II Corte di diritto pubblico
|
del Tribunale federale svizzero
|
Il Presidente: Zünd
|
Il Cancelliere: Savoldelli
|