Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_844/2012
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Sentenza del 15 agosto 2013
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Hohl, Marazzi, Herrmann, Schöbi,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Xenia Peran,
ricorrente,
contro
Clinica psichiatrica cantonale,
via Agostino Maspoli 6, 6850 Mendrisio.
Oggetto
ricovero coatto, misure di costrizione,
ricorso contro la sentenza emanata il 4 ottobre 2012
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.a. A.________ ha fatto oggetto in passato di diversi ricoveri presso la Clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio (CPC). In data 1° maggio 2012 è stato disposto nei suoi confronti un ricovero coatto urgente da parte del medico dott. B.________. Ricoverato al CPC, egli si è dimostrato aggressivo e violento; gli è stata di conseguenza imposta la contenzione a letto per ripetuti periodi con diversa intensità e durata.
A.b. La Commissione giuridica in materia di assistenza socio psichiatrica (CGASP) ha considerato uno scritto 2 maggio 2012 di A.________ alla stregua di un ricorso contro il ricovero coatto urgente, che essa ha respinto in data 15 maggio 2012 dopo audizione del ricorrente e suo esame da parte del perito dott. C.________.
A.c. Il 15 maggio 2012 A.________ ha ricorso pure contro la contenzione a letto, misura alla quale è stato posto termine in data 22 maggio 2012. La CGASP ha respinto il ricorso con decisione 5 giugno 2012, constatando che la misura era apparsa indispensabile e proporzionata alla gravità delle patologie psichiche del paziente, e comunque sostituita appena possibile con misure meno incisive.
B.
A.________ ha ricorso in data 14 giugno 2012 e 2 luglio 2012 contro le predette decisioni presso il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, formulando altresì istanza di concessione del gratuito patrocinio. In data 29 agosto 2012 la CPC ha informato il Tribunale cantonale amministrativo che A.________ era stato dimesso il 20 agosto 2012; interpellata dall'autorità giudiziaria, la patrocinatrice di A.________ ha dichiarato di voler mantenere entrambi i ricorsi. Il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, congiunte le procedure, con la pronuncia 4 ottobre 2012 qui impugnata ha dichiarato il ricorso 14 giugno 2012 (contro il ricovero coatto) privo d'oggetto ed il ricorso 2 luglio 2012 (contro le misure di costrizione) inammissibile. Il Giudice delegato ha rifiutato l'assistenza giudiziaria ma ha rinunciato a prelevare tassa e spese di giustizia.
C.
A.________ (ricorrente) propone contro la decisione cantonale un ricorso in materia civile datato 16 novembre 2012 con il quale egli postula l'annullamento della decisione impugnata ed il beneficio del gratuito patrocinio.
Non sono state chieste determinazioni.
Diritto:
1.
1.1. Il tempestivo ricorso (art. 100 cpv. 1 LTF) è rivolto contro una duplice decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 75 LTF) in materia di privazione della libertà a scopo d'assistenza e di misure di costrizione adottate in quel contesto (art. 72 cpv. 2 lett. b cifra 6 LTF nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2012; sentenze 5A_396/2007 del 23 luglio 2007 consid. 1.1; 5A_656/2007 del 13 marzo 2008 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 134 I 209). Il ricorso è stato peraltro inoltrato da una parte che ha partecipato al procedimento dinanzi all'istanza inferiore (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF). I qui menzionati requisiti di ammissibilità del ricorso sono soddisfatti. La legittimazione a ricorrere ex art. 76 cpv. 1 lett. b LTF sarà trattata con riferimento alle censure sollevate.
1.2. Il Tribunale federale è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ne discende che l'allegato ricorsuale deve indicare chiaramente i diritti costituzionali che si pretendono violati, precisando altresì in che consista tale violazione (DTF 134 II 244 consid. 2.2; 133 III 393 consid. 6).
Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene solo se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (art. 105. cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.2.2).
1.3. Le conclusioni del ricorrente sono volte all'annullamento della decisione cantonale impugnata. Egli non pare postulare un riesame nel merito delle misure adottate nei suoi confronti. A ragione: poiché l'istanza cantonale non è entrata nel merito, bensì ha dichiarato il ricorso divenuto privo d'oggetto rispettivamente inammissibile, un riesame nel merito delle misure sarebbe comunque a priori escluso (DTF 137 II 313 consid. 1.3; sentenze 5A_704/2011 del 23 febbraio 2012 consid. 1.2, non pubblicato in DTF 138 I 49; 2C_373/2011 del 7 settembre 2011 consid. 1.2;
sic già in sentenza 5A_173/2012 del 13 marzo 2012 consid. 1.1 con rinvii, concernente il qui ricorrente).
1.4. Siccome il ricorrente non ha spiegato perché la sua produzione si sia giustificata solo a seguito dell'emanazione del giudizio impugnato, il documento allegato al ricorso (copia di una lettera 12 maggio 2012 del Ministero pubblico del Cantone Ticino) deve essere estromesso dall'incarto (art. 99 cpv. 1 LTF).
2.
2.1. Riferendosi all'art. 43 della legge ticinese del 19 aprile 1966 di procedura per le cause amministrative (LPamm; RL/TI 3.3.1.1), l'autorità inferiore ha considerato che l'insorgente non disponesse più di un interesse pratico e attuale al ricorso, le misure di costrizione essendo state definitivamente interrotte il 22 maggio 2012, prima dell'inoltro del gravame, ed il ricovero coatto essendo cessato il 20 agosto 2012, nelle more procedurali. Richiamato l'art. 46 cpv. 2 LPamm, che prevede che il ricorso debba essere motivato, ha nel contempo aggiunto che il ricorrente nemmeno asseriva di avere un interesse virtuale all'esame della fattispecie. L'autorità cantonale ha pertanto dichiarato il ricorso 14 giugno 2012 (contro il ricovero coatto) privo d'oggetto ed il ricorso 2 luglio 2012 (contro le misure di costrizione) inammissibile.
2.2. Il ricorrente eccepisce che l'autorità cantonale gli avrebbe negato a torto un interesse al ricorso, applicando in tal modo arbitrariamente gli art. 43 e 46 cpv. 2 LPamm, violando nel contempo gli art. 29 cpv. 2 e 29a Cost. e commettendo parimenti un diniego di giustizia formale (art. 29 cpv. 1 Cost.). Sostiene che la decisione impugnata gli precluderebbe "la possibilità di vedere accertato il carattere illecito sia del ricovero coatto sia delle misure di costrizione fisica".
2.2.1. Al ricorrente che si prevale di un diniego di giustizia formale (art. 29 cpv. 1 Cost.; DTF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3) è riconosciuto un interesse giusta l'art. 76 cpv. 1 lett. b LTF a ricorrere contro la decisione cantonale di non entrata in materia (già in sentenza 5A_173/2012 del 13 marzo 2012 consid. 1.1). La presente censura può pertanto essere esaminata nel merito.
Giusta l'art. 43 LPamm, hanno qualità per interporre ricorso persone o enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi interessi dalla decisione impugnata. Il ricorrente deve prevalersi di un interesse personale, immediato ed attuale all'annullamento o alla modifica della decisione contestata (RDAT 2001 I n. 27 consid. 2.1 con rinvii). Per costante giurisprudenza, siffatto interesse non sussiste più allorquando la misura del ricovero a fini di assistenza è stata revocata rispettivamente le misure di costrizione sono state interrotte, come rettamente esposto dall'autorità inferiore. Un interesse solo virtuale può eccezionalmente bastare, quando il comportamento asseritamente lesivo del diritto possa riproporsi in qualsiasi momento ed un suo tempestivo esame giudiziario si riveli praticamente impossibile (DTF 136 III 497 consid. 1.1 e 2.1; sentenza 5A_290/2013 del 3 giugno 2013 consid. 1.1). Tutto ciò è peraltro già stato spiegato al ricorrente (v. sentenza 5A_173/2012 del 13 marzo 2012 consid. 3.2.1 e 3.2.2).
Ora, dal gravame all'esame non emergono elementi che dimostrino un interesse virtuale a che la fattispecie fosse riesaminata dall'autorità cantonale nonostante la cessazione delle misure adottate (ricovero coatto, misure di costrizione). Il ricorrente nemmeno sostiene di aver fatto valere dinanzi all'autorità inferiore il rischio di essere nuovamente oggetto in futuro, in circostanze analoghe, di un simile trattamento (v. sentenza 5A_173/2012 del 13 marzo 2012 consid. 3.2.2). Il ricorrente, inoltre, non si confronta a sufficienza con la motivazione del-l'autorità inferiore che gli ricorda che per il postulato accertamento dell'asserito carattere illecito dei provvedimenti adottati nei suoi confronti può fare capo all'azione in responsabilità di cui al vecchio art. 429a CC (in vigore fino al 31 dicembre 2012, ora art. 454 CC; DTF 136 III 497 consid. 2.1; sentenza 5A_290/2013 del 3 giugno 2013 consid. 1.2), e segnatamente non fa valere che le sue pretese non possano essere soddisfatte mediante tale azione.
La censura di diniego formale di giustizia è pertanto infondata.
2.2.2. Appare dubbio che le censure di violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) e di applicazione arbitraria (art. 9 Cost.) degli art. 43 e 46 cpv. 2 LPamm, formulate parallelamente a quella di diniego formale di giustizia e fondate sulla medesima motivazione, abbiano portata propria. Il ricorrente, comunque, non lo spiega conformemente alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF (supra consid. 1.2). Le censure appaiono così inammissibili.
2.2.3. Lo stesso dicasi per la censura di violazione della garanzia della via giudiziaria (art. 29a Cost.), nella misura in cui essa abbia portata propria (v. in proposito sentenza 5A_628/2012 del 29 gennaio 2013 consid. 3.2) : il ricorrente, disattendendo ancora una volta le esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF (supra consid. 1.2), non espone perché la decisione di un giudice di non esaminare nel merito un ricorso che non rispetta le esigenze di ammissibilità (ad esempio un interesse a ricorrere) assurga ad una violazione del diritto costituzionale invocato (contro l'ipotesi ricorsuale v. sentenze 5A_628/2012 del 29 gennaio 2013 consid. 3.2; 2C_703/2009 del 21 settembre 2010 consid. 4.4.2; 5P.319/2005 del 9 novembre 2005 consid. 4.1).
3.
Per quanto concerne le ulteriori censure sollevate - il ricorrente ritiene in particolare che il giudizio impugnato violerebbe gli art. 64 LPamm, 49 cpv. 2 della legge ticinese del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria [LOG; RL/TI 3.1.1.1], 5 cpv. 1, 9 e 30 cpv. 1 Cost., 6 cpv. 1 CEDU e 10 Cost./TI poiché emanato da un giudice unico, nonché il principio della doppia istanza sancito dall'art. 75 cpv. 2 LTF - sia semplicemente rinviato a quanto già esaustivamente spiegato nella sentenza 5A_173/2012 del 13 marzo 2012 (consid. 4 e 5).
4.
Il ricorso va pertanto respinto nella misura della sua ammissibilità. Al ricorrente non può essere accordato il beneficio del gratuito patrocinio, stante l'evidente assenza di possibilità di successo sin dall'inizio (art. 64 cpv. 1 LTF). In occasione del precedente giudizio il Tribunale federale aveva rinunciato a prelevare spese (sentenza 5A_173/2012 del 13 marzo 2012 consid. 6) : considerato che il nuovo ricorso oggetto del presente giudizio ripropone quasi pedissequamente le medesime questioni, senza che nuove circostanze lo giustifichino, si è in presenza di un comportamento processuale al limite dell'abuso di diritto. Ciò porta ad una condanna alle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, alla Clinica psichiatrica cantonale e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 15 agosto 2013
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini