Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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9C_284/2013 {T 0/2}
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Sentenza del 26 agosto 2013
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico,
cancelliere Grisanti.
Partecipanti al procedimento
V.________, patrocinato dall'avv. Beni Dalle Fusine,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'11 marzo 2013.
Visto:
il ricorso del 19 aprile 2013 (timbro postale) contro il giudizio dell'11 marzo 2013 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
il decreto del 5 luglio 2013, con il quale questa Corte ha assegnato a V.________ un termine suppletorio, scadente il 19 agosto 2013 per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
considerando:
che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio assegnatogli,
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF non si prelevano spese giudiziarie,
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 26 agosto 2013
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Borella
Il Cancelliere: Grisanti