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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
8C_543/2013 {T 0/2}
Sentenza del 19 settembre 2013
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Leuzinger, Presidente,
cancelliere Schäuble.
Partecipanti al procedimento
I.________,
ricorrente,
contro
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Divisione giuridica, 6002 Lucerna,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni
(presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'11 luglio 2013.
Visto:
il ricorso del 22 luglio 2013 (timbro postale) contro il giudizio dell'11 luglio 2013 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
il decreto del 26 luglio 2013 con il quale, per ordine della Presidente, l'interessato è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali egli ritiene di poter chiedere un altro giudizio,
l'avviso in detto scritto che l'eventuale vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel querelato giudizio,
gli atti complementari del 29 luglio (timbro postale) e del 2 settembre 2013 (timbro postale), allegati inclusi,
considerando:
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
che nel caso di specie il ricorso - limitandosi essenzialmente ad alludere ai noti asseriti dolori al braccio infortunato - non soddisfa queste esigenze formali minime poiché non contiene alcuna conclusione né spiega in quale misura l'accertamento dei primi giudici sarebbe stato svolto in modo inesatto, incompleto o contrario al diritto (art. 97 cpv. 1 e 2 LTF),
che nemmeno gli atti completivi del 29 luglio e del 2 settembre 2013 contengono una chiara conclusione,
che inoltre, con gli atti medesimi il ricorrente non aggiunge nulla in più alla sua motivazione insufficiente,
che i nuovi documenti medici presentati con i complementi del 29 luglio e del 2 settembre 2013 non possono essere ritenuti, trattandosi di nova inammissibili (art. 99 cpv. 1 LTF),
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile,
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie,
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 19 settembre 2013
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Leuzinger
Il Cancelliere: Schäuble