Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img] |
|
|
{T 0/2}
2C_182/2013
|
|
|
Sentenza del 25 settembre 2013
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Zünd, Presidente,
Seiler, Aubry Girardin,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
S.________,
patrocinato dagli avv. Urs Saxer e Matthias Schwaibold,
ricorrente,
contro
Società svizzera di radiotelevisione, Giacomettistrasse 1, 3000 Berna 31,
opponente.
Oggetto
"La multinazionale delle vittime", servizio diffuso nell'ambito della trasmissione Falò l'8 settembre 2011,
ricorso in materia di diritto pubblico contro la decisione emanata il 19 ottobre 2012 dall'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva.
Fatti:
A.
In data 8 settembre 2011, la Televisione svizzera di lingua italiana (RSI) ha diffuso, nell'ambito della trasmissione Falò, un servizio della durata di 55 minuti circa intitolato "La multinazionale delle vittime", in cui veniva affrontato il tema dell'uso industriale dell'amianto, della sua pericolosità e dei procedimenti penali in corso, soprattutto dal punto di vista delle vittime.
Dopo essersi rivolto all'organo di mediazione, S.________, imputato nel procedimento penale pendente in quel momento a Torino (I), è insorto contro il servizio summenzionato presso l'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (Autorità indipendente di ricorso o AIRR) la quale, con decisione del 19 ottobre 2012 (notificata alle parti il 18 gennaio 2013), ha tuttavia respinto il suo gravame con 7 voti contro 1. Riassumendo le proprie argomentazioni in un considerando conclusivo, l'Autorità indipendente di ricorso ha infatti rilevato quanto segue:
- .. La SSR ha considerato a giusto titolo che una trasmissione era necessaria, nella fattispecie, per informare al meglio i telespettatori sul tema della pericolosità dell'amianto in occasione di una tappa importante del processo di Torino in corso. Inoltre, l'argomento è stato trattato nell'ambito di una trasmissione d'attualità seria e destinata ad un pubblico ben informato. l fatti e gli avvenimenti contenuti nel documentario sono frutto di ricerche approfondite e quindi veritieri. Essi sono stati presentati in modo corretto, benché a volte succinto, senza manipolazioni od omissioni di fatti importanti e senza alcuna volontà di influenzare l'opinione pubblica. Il servizio ha indubbiamente privilegiato il punto di vista delle vittime dell'amianto, ma questa scelta è stata chiaramente preannunciata sin dall'inizio della trasmissione e poi ribadita alla conclusione del programma. Il pubblico era del tutto consapevole che il servizio avrebbe avuto questo taglio specifico prevalentemente unilaterale. Esso ha comunque dato un certo spazio al punto di vista sia del ricorrente, per quanto possibile e malgrado il suo silenzio, sia di altri attori. Più volte è stata offerta la possibilità al ricorrente di prendere posizione in merito al tema trattato, ma egli non ha mai voluto farsi intervistare e non ha permesso ai suoi legali di prendere posizione in modo dettagliato, né ha permesso ad altre persone di esprimersi al riguardo. Inoltre, il presentatore ha comunicato, prima e dopo il documentario, che il processo penale era in corso, che la difesa avrebbe parlato a fine mese, che i dibattimenti non erano ancora conclusi e che una sentenza non era stata pronunciata. Il pubblico era dunque conscio che sarebbe stato il Tribunale di Torino a formulare un giudizio nei confronti dell'accusato, qui ricorrente. Le immagini raffiguranti quest'ultimo diffuse nel servizio sono state realizzate nel pieno rispetto della legge e con assoluta trasparenza e non possono essere ritenute lesive delle normative sui programmi. Alcune di esse non hanno in effetti alcun nesso con il tema trattato e certe musiche utilizzate sono di troppo forte impatto. Ciononostante, l'impressione generale del pubblico al riguardo del ricorrente non è stata modificata in modo significativo. Visto quanto precede, l'AIRR considera che il servizio ha rispettato i principi di oggettività, veridicità, trasparenza e diligenza giornalistica e permesso al pubblico di formarsi liberamente un'opinione sul tema trattato...".
B.
S.________ ha impugnato il giudizio dell'Autorità indipendente di ricorso con ricorso in materia di diritto pubblico del 20 febbraio 2013 al Tribunale federale. Ne chiede l'annullamento unitamente alla constatazione della violazione del principio dell'oggettività ancorato nell'art. 4 cpv. 2 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40).
In via preliminare, fa inoltre valere una lesione degli art. 29 e 30 Cost. e dell'art. 10 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Critica in effetti il fatto che, nonostante si fosse ricusata e non abbia partecipato all'udienza pubblica del 19 ottobre 2012, almeno secondo quanto indicato nel rubrum della decisione impugnata, B.________ abbia poi fatto comunque parte del collegio giudicante.
Chiamate ad esprimersi, la Società svizzera di radiotelevisione (SSR) e l'Autorità indipendente di ricorso hanno domandato che il ricorso sia respinto. Delle ulteriori prese di posizione fatte pervenire al Tribunale federale dalle parti verrà detto, per quanto necessario, nel seguito.
Diritto:
1.
1.1. Nel rispetto della regola sancita dall'art. 54 cpv. 1 LTF, nonostante il ricorso sia stato formulato in tedesco, la presente sentenza viene redatta nella lingua della decisione querelata, ovvero in italiano (sentenza 2C_920/2012 del 27 marzo 2013 consid. 1).
1.2. Diretta contro una decisione finale resa dall'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (art. 86 cpv. 1 lett. c e 90 LTF), l'impugnativa concerne una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF; presentata in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF), essa è quindi di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.
1.3. L'insorgente, il cui ruolo nella vicenda descritta è anch'esso tema dell'emissione in questione, dispone nel contempo della necessaria legittimazione a ricorrere (art. 89 cpv. 1 LTF; DTF 135 II 430 consid. 1 pag. 433 seg.).
2.
2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF); nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge ( art. 42 cpv. 1 e 2 LTF ), si confronta di regola solo con le censure sollevate. Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la lesione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali; il Tribunale federale tratta infatti simili critiche unicamente se sono state motivate in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254).
2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene solo se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario. A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, esso non tiene inoltre conto di fatti o mezzi di prova nuovi, i quali non possono in ogni caso essere posteriori al giudizio impugnato (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 343 consid. 2.1 pag. 343 seg.).
2.3. Nella fattispecie, il gravame rispetta solo in parte i requisiti di motivazione previsti dall'art. 42 cpv. 2 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF. Nella misura in cui sono disattesi, esso va quindi considerato inammissibile.
Dato che vengono sì criticati, ma mai messi validamente in discussione, con una motivazione che ne dimostri un accertamento arbitrario, i fatti che emergono dal giudizio impugnato vincolano inoltre il Tribunale federale anche nel caso concreto (DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; sentenza 2C_291/2009 del 12 ottobre 2009 consid. 5.1).
Detti fatti vincolano nel contempo la controparte, chiamata con la sua risposta a prendere posizione sulle argomentazioni giuridiche esposte nel ricorso (art. 102 cpv. 1 LTF, Ulrich Meyer/Johanna Dormann, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, ad art. 102 n. 1-4), non invece ad addurre essa stessa nuovi e ulteriori fatti a dimostrazione della fondatezza del giudizio impugnato. Per questo motivo, i documenti da lei prodotti con tale intento in sede di risposta devono essere estromessi dall'incarto.
Diversa questione da quella dell'accertamento dei fatti - volta nella fattispecie in particolare a chiarire che cosa è stato trasmesso e con quali tecniche - è invece quella dell'apprezzamento dei contenuti di una trasmissione e delle modalità della loro presentazione alla luce dell'invocato art. 4 cpv. 2 LRTV, sulla quale occorrerà ritornare più oltre (sentenze 2C_291/2009 del 12 ottobre 2009 consid. 5.1 e 2C_ 542 e 551/2007 del 19 marzo 2008 consid. 1.2).
3.
3.1. Nell'impugnativa viene innanzitutto lamentato il fatto che, nonostante si fosse ricusata e non abbia partecipato all'udienza pubblica di deliberazione del 19 ottobre 2012, B.________ appaia nel rubrum quale membro del collegio giudicante.
Il ricorrente ipotizza dapprima la possibilità che il rubrum contenga il nome di B.________ per errore. Dando poi però per acquisita la sua partecipazione alla redazione della decisione scritta, ritiene che l'assenza della stessa all'udienza di deliberazione orale comporti la lesione degli art. 29 e 30 Cost. nonché dell'art. 10 PA e chiede pertanto l'annullamento del querelato giudizio già solo per questo motivo.
3.2. Come ipotizzato anche dall'insorgente - al quale non può nemmeno essere sfuggito che la decisione è stata presa con una maggioranza di 7 voti contro 1 e quindi da otto membri e non da nove, numero totale di persone di cui è composta l'AIRR (art. 82 cpv. 1 LRTV; art. 12 cpv. 1 del regolamento AIRR del 1° marzo 2007 [RS 784.409]) - l'Autorità indipendente di ricorso ha tuttavia confermato che B.________ si era ricusata, che la stessa non si è in seguito occupata del caso e che l'indicazione del suo nome nel rubrum della decisione non è altro che il risultato di una svista.
Così stando le cose e ritenuto che l'errore non ha avuto nessun influsso sul dispositivo o sul contenuto della sua motivazione (sentenza 2C_795/2010 del 1° marzo 2011 consid. 2 con ulteriori rinvii a giurisprudenza e dottrina), lo stesso non comporta affatto l'annullamento della decisione impugnata, bensì la sua semplice correzione, alla quale l'Autorità indipendente di ricorso conferma di avere nel frattempo provveduto e alla quale avrebbe per altro potuto provvedere il Tribunale federale medesimo, in base all'art. 105 cpv. 2 LTF (rettifica di un elemento di fatto manifestamente inesatto). Priva di fondamento, la critica di natura formale sollevata in limine dal ricorrente dev'essere pertanto respinta.
4.
4.1. In base alla Costituzione federale, la libertà di stampa, della radio e della televisione nonché di altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni è garantita (art. 17 cpv. 1 Cost.); la censura è vietata (art. 17 cpv. 2 Cost.) e il segreto redazionale è garantito (art. 17 cpv. 3 Cost.). L'ordinamento costituzionale indicato mira a mantenere un sistema mediatico aperto e libero (DTF 135 II 296 consid. 4.2.1 pag. 303 seg.); la radio e la televisione devono da parte loro contribuire all'istruzione e allo sviluppo culturale, alla libera formazione delle opinioni e all'intrattenimento, considerando le particolarità del Paese e i bisogni dei Cantoni (art. 93 cpv. 2 Cost.).
4.2. Giusta l'art. 4 cpv. 2 LRTV, cui il ricorrente si appella e che concretizza l'ordinamento costituzionale superiore, le trasmissioni redazionali con un contenuto informativo devono presentare correttamente fatti e avvenimenti, in modo da consentire al pubblico di formarsi una propria opinione; i pareri personali e i commenti devono essere riconoscibili come tali.
Un contributo non deve avere nel suo complesso (per quanto cioè riguarda testo, immagini, musiche, ecc. ) un effetto manipolativo; ciò che è il caso quando - in violazione dei doveri giornalistici - esso informa il telespettatore in modo inappropriato, impedendogli di formarsi un'opinione autonoma, poiché aspetti importanti vengono sottaciuti o vengono inscenati dei veri e propri "racconti" (sentenza 2C_664/2010 del 6 aprile 2011 consid. 2.1.2, in: sic! 7-8/2011 pag. 424; sentenza 2C_291/2009 del 12 ottobre 2009 consid. 4.1 seg., in: sic! 3/2010 pag. 158). Le esigenze in merito alla cautela richiesta dal giornalista dipendono dalle circostanze, segnatamente dalle caratteristiche del programma nell'ambito del quale viene trasmesso il contributo e dalle conoscenze di cui il pubblico già disponeva a proposito del tema trattato (cosiddetto "Vorwissen"; DTF 134 I 2 consid. 3.3.1 pag. 6 seg.; 132 II 290 consid. 2.1 pag. 292; sentenza 2C_862/2008 del 1° maggio 2009 consid. 5, in: sic! 10/2009 pag. 709 segg.). L'obbligo di obiettività non comporta un'esposizione qualitativamente e quantitativamente uguale di tutti i punti di vista; determinante è però che il telespettatore possa riconoscere se e in che misura un'affermazione è controversa (DTF 131 II 253 consid. 2.1 pag. 256).
4.3. I disposti legislativi riguardanti i programmi non escludono nemmeno la formulazione di prese di posizione critiche o la pratica di un giornalismo d'inchiesta, per mezzo del quale l'operatore si erge a rappresentante di una determinata tesi; anche in questo caso dev'essere però garantita la trasparenza, nei modi e nei termini sopra descritti (sentenza 2C_862/2008 del 1° maggio 2009 consid. 5, in: sic! 10/2009 pag. 709 segg. con ulteriori rinvii). In linea di principio non esistono temi che non possano essere oggetto - anche provocatorio e polemico - di un servizio televisivo; occorre tuttavia evitare - segnatamente attraverso la presentazione di fatti apparentemente obiettivi, ma in realtà incompleti - che l'opinione sostenuta venga presentata come una verità di carattere assoluto (DTF 137 I 340 consid. 3.2 pag. 345 seg.; sentenze 2A.743/2006 del 2 agosto 2007 consid. 2.2; 2A.283/2006 del 5 dicembre 2006 consid. 2.3, in: sic! 5/2007 pag. 359 segg.).
4.4. Se l'interessato rifiuta di collaborare alla trasmissione nella quale il suo agire viene messo in discussione, incombe al giornalista l'obbligo d'informare i telespettatori sulla differenza di opinioni in materia. Il dovere di diligenza gli impone in particolare di chiarire o correggere le opinioni che si basano su una presentazione dei fatti erronea o non provata (sentenze 2C_542/2007 del 19 marzo 2008 consid. 5.2.2 e 2A.653/2005 del 9 marzo 2006 consid. 4.1.2). Questo dovere non si spinge invece fino ad obbligare il giornalista a difendere la posizione che avrebbe verosimilmente sostenuto l'interessato; in ogni caso, il realizzatore deve però fare in modo che anche il punto di vista della persona assente venga esposto a sufficienza (DTF 119 Ib 166 consid. 3b pag. 171; sentenza 2C_862/2008 del 1° maggio 2009 consid. 5).
4.5. Occorre infine rilevare che, a motivo dell'autonomia di programma garantita all'emittente, un intervento dello Stato nell'ambito della sorveglianza dei programmi non si giustifica già quando un servizio non appare soddisfacente sotto tutti i punti di vista, bensì solo se, in base all'impressione globale che suscita, non risulta rispettare le esigenze minime in materia di programmi (DTF 132 II 290 consid. 2.2 pag. 293; 131 II 253 consid. 3.2 pag. 259). Il rispetto dei requisiti di obiettività ed equilibrio non può essere in effetti esaminato applicando criteri severi al punto tale da inibire la spontaneità del giornalista. La libertà garantita ai media dagli art. 17 cpv. 1 e 93 cpv. 3 Cost. dev'essere rispettata; conseguentemente, un intervento da parte delle autorità di sorveglianza preposte si giustifica solo quando - sulla base delle informazioni ricevute - il telespettatore non è più in grado di formarsi un'opinione indipendente (DTF 134 I 2 consid. 3.2.2 pag. 6; 131 II 253 consid. 2.3 pag. 257 seg.; 121 II 359 consid. 4f pag. 367).
5.
5.1. Richiamandosi all'art. 4 cpv. 2 LRTV, il ricorrente contesta innanzitutto il sussistere di conoscenze preliminari dei telespettatori in merito al tema trattato dal servizio, in quanto ritiene che lo stesso non sia da identificare, come fatto dall'Autorità indipendente di ricorso, nella problematica dell'uso industriale dell'amianto e delle sue conseguenze, già oggetto di ulteriori trasmissioni della RSI, bensì nel solo procedimento giudiziario aperto davanti al Tribunale di Torino.
Ritenuto come né la SSR né l'Autorità indipendente di ricorso sostengano che le conoscenze di cui i telespettatori disponevano al momento della visione del contributo riguardassero il processo di Torino in quanto tale, e preso atto del fatto che gli stessi non avevano quindi i mezzi per guardare comunque con occhio critico il contributo di carattere unilaterale che veniva loro proposto, chiede di conseguenza che il giudizio impugnato venga annullato già solo per questo motivo.
5.2. Ricordata la necessità di tenere conto delle conoscenze preliminari sul tema trattato e rilevato che quanto meno lo stesso è conosciuto dal pubblico, tanto più dovrà essere dettagliata l'informazione fornita, l'Autorità indipendente di ricorso ha effettivamente considerato che il servizio in questione non concernesse solo il procedimento penale pendente a Torino, ma avesse una portata più generale.
Il ricorrente critica il giudizio dell'istanza precedente in merito ai reali contenuti del servizio stesso, ovvero un aspetto che concerne l'accertamento dei fatti (precedente consid. 2.; sentenze 2C_738/2012 del 27 novembre 2012 consid. 2 e 2A.743/2006 del 2 agosto 2007 consid. 3.1); in questo contesto, egli si accontenta tuttavia di opporre a detto giudizio il proprio punto di vista, formulando così una critica la cui ammissibilità è per lo meno dubbia. La questione del rispetto dei requisiti di motivazione, cui è subordinato l'esame di una censura che ha appunto per oggetto un accertamento errato dei fatti, non necessita in ogni modo di ulteriore approfondimento in quanto la conclusione cui è giunta l'autorità indipendente di ricorso, secondo cui il servizio ha una portata più ampia - e si riallaccia quindi a trasmissioni descritte negli atti, ai quali viene nel giudizio lecitamente rinviato (sentenza 2C_103/2010 del 27 settembre 2010 consid. 6.1) -, non può essere considerata arbitraria.
5.3. Come emerge anche dalla sentenza impugnata, il processo a quel momento in corso a Torino, ha senza dubbio fornito lo spunto per l'allestimento del servizio in questione. Dalla descrizione dei suoi contenuti, riportata sempre nel giudizio (consid. A-D) così come da quella - più dettagliata - che fa parte del rapporto del 30 marzo 2012 del mediatore (p.to II, pag. 13 segg.), non risulta invece affatto che il reportage sia stato concepito solo come una sorta di cronaca giudiziaria di tale procedimento.
Fin dall'intervento iniziale del moderatore in studio, esso viene infatti presentato con la seguente frase: "La storia dell'amianto, delle sue vittime in Italia e nel mondo, il ruolo della Eternit oggi e nel passato nel documentario curato da ..." (rapporto del mediatore, p.to II, pag. 14). Tale più ampia descrizione trova poi effettivo riscontro nel filmato stesso, che certo fa costante riferimento al procedimento in atto a Torino ed al ricorrente, che ne era imputato, ma che ripercorre nel contempo - dal punto di vista delle vittime - la storia della produzione di questo materiale in Svizzera, in Italia e altrove, così come quella del riconoscimento dei suoi effetti nocivi nel corso degli anni: da parte del mondo industriale, delle autorità politiche e giudiziarie, e infine di quelle sindacali, sanitarie e di prevenzione degli infortuni, soffermandosi in questo contesto a lungo sul ruolo avuto in Svizzera dalla SUVA.
5.4. Per quanto ammissibile, la critica con cui il ricorrente sostiene che il tema trattato nel servizio in discussione andasse individuato nel solo processo di Torino, per poi considerare che in relazione allo stesso i telespettatori non disponevano di conoscenze preliminari sufficienti per guardare comunque con occhio critico il contributo di carattere unilaterale che veniva loro proposto, dev'essere pertanto respinta.
Stessa conclusione vale però giocoforza per tutte quelle censure - e sono molte - che l'insorgente formula partendo in modo più o meno esplicito da questo errato assunto, poiché si scosta dall'accertamento dei fatti - per l'appunto non arbitrario - contenuto nel giudizio impugnato.
6.
6.1. Come detto, il ricorrente ritiene tuttavia che una visione indipendente e critica del contributo da parte dei telespettatori non sia stata impedita solo dall'assenza di conoscenze preliminari in merito al tema trattato, ma anche dal superamento dei limiti del giornalismo d'inchiesta rispettivamente dall'uso massiccio di elementi manipolativi.
6.1.1. Pur non mettendo in discussione il diritto all'adozione di una determinata ottica, egli rileva che il processo di Torino e la problematica dell'amianto su cui si basa sono stati a torto affrontati dal solo punto di vista delle vittime, senza dare cioè spazio alcuno alla sua prospettiva; è dell'avviso che colui che vede il servizio non ha nessun'altra possibilità se non quella di considerarlo come l'unico responsabile di migliaia di vittime, poiché manca ogni riferimento ad aspetti giuridici o di fatto che potrebbero portare a dubitare della sua responsabilità o ad escludere la stessa; lamenta infine il silenzio in merito a diversi aspetti a suo favore, quindi la messa in scena di una storia riguardo alla sua persona, che non considera obiettiva.
6.1.2. Nel medesimo contesto, sottolinea che l'unilateralità con cui è stato realizzato il servizio non può neppure giustificarsi con la decisione di non collaborare alla realizzazione della trasmissione poiché, in simili circostanze, sussisteva un obbligo di ricerca di argomenti a sua difesa da parte dei giornalisti medesimi; considera d'altra parte che, preso atto del messaggio contrario trasmesso durante un'emissione di quasi un'ora, non può neanche assumere una qualsivoglia importanza il formale richiamo al principio della presunzione d'innocenza, formulato nella presentazione del servizio e dopo la fine dello stesso dal giornalista in studio.
6.1.3. Si lamenta infine della musica utilizzata in relazione alle sue immagini, dell'uso del rallentatore, così come del modo di spiegare le attività filantropiche da lui oggi svolte, poiché anche questi elementi contribuirebbero in maniera determinante a dipingerlo come unico responsabile, senza scrupoli né pietà, della morte di innumerevoli persone.
6.2. Rispondendo alle analoghe critiche davanti ad essa presentate, l'Autorità indipendente di ricorso ha effettivamente negato il superamento dei limiti posti dalla legge anche in relazione alla pratica del cosiddetto giornalismo d'inchiesta e agli ulteriori aspetti indicati.
A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, concludendo che il servizio ha rispettato i principi di oggettività, veridicità, trasparenza e diligenza giornalistica e permesso al pubblico di formarsi liberamente un'opinione sul tema trattato, detta Autorità non ha tuttavia travalicato i limiti della latitudine di giudizio riconosciutale nell'ambito dell'applicazione dell'art. 4 LRTV e non ha pertanto leso il diritto federale.
6.2.1. Lo spunto per l'allestimento del servizio in questione - nel quale viene ripercorsa la storia dell'uso industriale dell'amianto, delle sue vittime in Italia e nel mondo, così come del ruolo passato ed attuale delle società Eternit - è stato come detto preso dal processo a quel momento in corso a Torino, nel quale il ricorrente era uno degli imputati. Come rilevato nel giudizio impugnato, il servizio aveva un taglio specifico, poiché intendeva affrontare il tema in questione nell'ottica delle vittime dell'amianto stesse.
Tale taglio, che fa senz'altro leva sulle emozioni e che conferisce un carattere drammaturgico all'intero contributo, non ha tuttavia impedito ciò che è determinante, ovvero un'informazione appropriata dei telespettatori (DTF 131 II 253 consid. 3.2 pag. 259 seg. con ulteriori rinvii).
Così come correttamente rilevato dall'istanza inferiore, la particolare impostazione del servizio è stata in effetti indicata in maniera chiara, trasparente e per nulla tendenziosa durante l'introduzione in studio, che è parte integrante della trasmissione (sentenza 2A.614/2003 dell'8 marzo 2005 consid. 4.2.1) e che - almeno per quanto riguarda la responsabilità penale del ricorrente, il cui accertamento era in atto a Torino - ha pure attirato l'attenzione sul fatto che la difesa avrebbe parlato alla fine di quel mese, che le udienze non erano ancora terminate e che un verdetto definitivo non era stato ancora emesso: sottolineando in tal modo ab initio che la vicenda narrata era controversa e la verità presentata, nell'ottica delle vittime, non aveva affatto un carattere assoluto.
Sempre come pertinentemente rilevato dall'Autorità indipendente di ricorso e come ancora verrà indicato più oltre, la prospettiva adottata non ha inoltre impedito che la trasmissione - per molti versi provocatoria e polemica, ma non già solo per questo censurabile (precedente consid. 4.3; sentenza 2A.283/2006 del 5 dicembre 2006 consid. 2.3) - desse comunque spazio ad altri punti di vista, tra cui quello del ricorrente, e mettesse parallelamente in evidenza il fatto che, in relazione ai decessi e ai danni causati dall'uso dell'amianto per scopi industriali, le responsabilità potessero essere molteplici e quindi da ricercare a più livelli.
Come già osservato, il discorso svolto dai giornalisti della RSI nel filmato andato in onda l'8 settembre 2011 non si limita infatti alla questione dei reati imputati all'insorgente nel processo di Torino, ma è assai più ampio e mira a ripercorrere la storia dell'uso industriale dell'amianto, così come quella del riconoscimento dei suoi effetti nocivi rispettivamente letali nel corso degli anni: non solo da parte degli industriali che lo utilizzavano, di cui (almeno per quanto riguarda la Svizzera) vengono descritte le ambigue strategie, ma anche delle autorità politiche e giudiziarie, chiamate ad applicare norme sulla prescrizione differenti da Paese a Paese, nonché di quelle sindacali, sanitarie e di prevenzione degli infortuni quali la SUVA, sul cui ruolo in relazione all'attività svolta negli stabilimenti Eternit di Niederurnen (GL) il filmato si occupa a più riprese.
6.2.2. Nel contesto appena richiamato - cioè di un servizio dal carattere ben più sfaccettato di quello che l'insorgente ritiene che avesse (precedente consid. 5) - condivisibili sono nel contempo le conclusioni con le quali l'Autorità indipendente di ricorso nega la violazione degli obblighi d'informazione che incombono al giornalista quando una persona rifiuta di collaborare alla realizzazione di una trasmissione nella quale il suo agire viene messo in discussione.
Come già rilevato, in simili circostanze il giornalista ha certo il dovere d'informare i telespettatori sulla differenza di opinioni in materia, quindi di chiarire o correggere quelle opinioni che si basano su una presentazione dei fatti manifestamente erronea o non provata (DTF 119 Ib 166 consid. 3b pag. 171; sentenze 2C_542/2007 del 19 marzo 2008 consid. 5.2.2 e 2A.653/2005 del 9 marzo 2006 consid. 4.1.2). Contrariamente a quanto ritiene l'insorgente, questo dovere non impone per contro al realizzatore di un servizio di difendere la posizione che avrebbe verosimilmente sostenuto l'interessato, ma comporta unicamente l'obbligo di esporne il punto di vista in maniera sufficiente (DTF 119 Ib 166 consid. 3b pag. 171; sentenza 2C_862/2008 del 1° maggio 2009 consid. 5).
Ciò è però quanto in sostanza accaduto anche nella fattispecie che ci occupa. Informato fin dall'inizio del fatto che gli autori del servizio avevano offerto al ricorrente la possibilità di prendere posizione in merito al tema trattato, ma che egli non aveva voluto né farsi intervistare né permettere ai suoi legali di esprimersi in sua vece, il pubblico del servizio in questione ha in effetti comunque potuto prendere atto anche della sua personale posizione: attraverso l'inserzione - a tre differenti riprese - di parti di un'intervista rilasciata dall'avvocato del ricorrente stesso, che risale, secondo i vincolanti accertamenti contenuti nel giudizio impugnato (art. 105 cpv. 1 LTF), al momento del suo rinvio a giudizio da parte della Magistratura torinese ed ha di conseguenza una chiara attinenza con la tematica trattata; così come per mezzo della trasmissione della testimonianza resa da suo fratello davanti ai Giudici piemontesi.
Sempre in relazione all'obbligo che incombe al giornalista d'informare i telespettatori sulle diverse opinioni in merito alla materia trattata, occorre inoltre ancora ricordare come il servizio - che non si è affatto occupato solo delle responsabilità penali rispettivamente morali del ricorrente e nemmeno ne ha ignorato il punto di vista - è stato preceduto e seguito da un intervento in studio: durante il quale, oltre a rilevare che egli aveva deciso di non esprimersi - opzione evidentemente lecita, ma che non ha certo facilitato il compito dei realizzatori, che hanno dovuto così far capo al materiale di cui già disponevano -, il moderatore ha pure sottolineato a chiare lettere che nei confronti dell'insorgente, imputato a Torino, valeva in ogni caso la presunzione d'innocenza.
6.2.3. Respinte, nella loro sostanza, devono infine essere anche le critiche esposte nell'impugnativa in merito all'uso di immagini, suono e uso del rallentatore, cosi come in relazione alla descrizione delle attività filantropiche di cui l'insorgente oggi si occupa.
Al pari dell'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, anche il Tribunale federale stigmatizza innanzitutto fermamente sia l'uso di immagini che non hanno nulla a che vedere con il tema trattato - come è il caso per quelle concernenti l'acquisto ad un'asta pubblica di un quadro d'autore da parte del ricorrente, per giunta accompagnate da un commento dai toni ironici - sia quello di musiche e suoni di troppo forte impatto, che possono quindi avere anche un effetto manipolativo sui telespettatori (DTF 131 II 253 consid. 2.1 pag. 256 seg.; sentenza 2C_291/2009 del 12 ottobre 2009 consid. 4.2).
Ciò detto, anche l'opinione dell'istanza inferiore secondo cui l'uso di immagini e suono è stato nel complesso appropriato e non ha quindi rinforzato la tesi della responsabilità del ricorrente o altrimenti manipolato le informazioni fornite, risulta condivisibile.
In effetti, la musica " tipo tarantella" che accompagna le immagini del ricorrente, è stata utilizzata anche in altre parti del servizio e non lo connota quindi per forza in maniera negativa. In via di principio, musiche e immagini che hanno una dimensione emotiva si adeguano d'altra parte alla drammaticità del tema trattato, non hanno di per sé un effetto manipolativo, e costituiscono pertanto anch'esse un lecito mezzo registico a disposizione dei realizzatori di un filmato come quello in discussione (DTF 131 II 253 consid. 3.2 pag. 259 seg.; sentenza 2A.41/2005 del 22 agosto 2005 consid. 2.2 seg.). L'uso del rallentatore - che la SSR per altro nega - non è invece accertato nel giudizio impugnato (art. 105 cpv. 1 LTF), né è oggetto di una censura conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF, per mezzo della quale il ricorrente ne fa valere un mancato accertamento, motivo per cui le critiche formulate in relazione allo stesso non devono essere ulteriormente esaminate.
Per quel che concerne la descrizione delle attività filantropiche del ricorrente, occorre infine confermare che la stessa è anch'essa assai più sfaccettata di quello che l'impugnativa vorrebbe far credere. Per quanto presentata con accenti critici, riconoscibili tuttavia come tali, fornisce infatti molteplici informazioni, che permettono in definitiva al telespettatore attento di giudicare da sé e quindi pure di formarsi un'opinione indipendente, secondo quanto richiesto dall'art. 4 cpv. 2 LRTV. Poiché le sue censure - che in parte basano su fatti non accertati nel giudizio impugnato, quali appunto l'uso del rallentatore o di altre tecniche di realizzazione (precedente consid. 2.3) - sembrano andare anche in tale direzione, occorre inoltre rammentare al ricorrente che la presente procedura è volta solo all'esame del rispetto delle norme in materia di programmi contenute nella LRTV, non invece di quelle a protezione della personalità, di competenza dei tribunali civili (DTF 134 II 260 consid. 6.2 pag. 262).
6.3. Tenuto conto degli elementi esposti, occorre pertanto concludere che - pur non essendo equilibrato in tutti i punti - il servizio in discussione è nel complesso rispettoso delle condizioni in materia di programmi previste dall'art. 4 cpv. 2 LRTV e non può pertanto essere considerato lesivo del diritto federale.
Come già rilevato, un intervento da parte delle autorità di sorveglianza preposte si giustifica infatti solo quando - sulla base delle informazioni ricevute - il telespettatore (adulto) non è più in grado di formarsi un'opinione indipendente, ciò che non era appunto il caso nella fattispecie in esame.
7.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere di conseguenza respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vengono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); non vengono assegnate ripetibili alla Società svizzera di radiotelevisione (art. 68 cpv. 3 LTF; DTF 135 II 430 consid. 4 pag. 438 seg.; sentenza 2C_844/2009 del 22 novembre 2010 consid. 4 non pubblicato in DTF 137 II 40).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e all'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva.
Losanna, 25 settembre 2013
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Zünd
Il Cancelliere: Savoldelli