BGer 4A_409/2013
 
BGer 4A_409/2013 vom 08.10.2013
{T 0/2}
4A_409/2013
 
Sentenza dell'8 ottobre 2013
 
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Piatti.
 
Partecipanti al procedimento
A.________ AG,
ricorrente,
contro
1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
opponenti.
Oggetto
espulsione,
ricorso contro la sentenza emanata il 20 agosto 2013 dalla Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.
 
Considerando:
che, dopo aver accertato l'esistenza di una disdetta straordinaria per mora della conduttrice ai sensi dell'art. 257d CO, il Pretore del distretto di Lugano ha, in accoglimento della domanda presentata da C.________, B.________ e D.________, ordinato l'espulsione della A.________ AG da un appartamento sito in uno stabile a Melide;
che con sentenza 20 agosto 2013 la Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello inoltrato dalla A.________ AG e ha confermato la decisione pretorile;
che la A.________ AG è insorta al Tribunale federale con ricorso del 30 agosto 2013;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi di un ricorso al Tribunale federale occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto;
che in virtù di tale norma il ricorrente deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi del giudizio impugnato, ragione per cui egli non può limitarsi a semplicemente riproporre parola per parola quanto già presentato nella procedura cantonale (DTF 134 II 244 consid. 2.1 - 2.3);
che nella fattispecie la motivazione del ricorso al Tribunale federale si esaurisce in una trascrizione letterale dei tre motivi già fatti valere in sede di appello;
che in queste circostanze il ricorso in esame si appalesa inammissibile, perché manifestamente non motivato in modo sufficiente, e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.
Losanna, 8 ottobre 2013
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Klett
Il Cancelliere: Piatti