BGer 1B_283/2013
 
BGer 1B_283/2013 vom 14.10.2013
{T 0/2}
1B_283/2013
 
Sentenza del 14 ottobre 2013
 
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Eusebio, Chaix,
Cancelliere Crameri.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. B.________,
2. C.________,
Giudici della Corte dei reclami penali del
Tribunale di appello del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
Oggetto
Ricusa,
ricorso contro la sentenza emanata il 15 luglio 2013 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
 
Fatti:
A. Nel 2009, 2010 e 2012, A.________ ha denunciato determinate persone per titolo di danneggiamento, calunnia, tentate soppressioni di documenti e abuso di autorità, in relazione ad alcuni avvenimenti svoltisi presso la Cancelleria del suo Comune di domicilio. Il Procuratore pubblico (PP) ha avviato due procedimenti penali (incarti MP 2009.11877 e MP 2012.3788). Con decisione del 20 luglio 2012 il PP ha decretato il non luogo a procedere nell'ambito del secondo incarto e, con decisione del 23 luglio 2012, anche riguardo al primo, deciso con un decreto di non luogo a procedere interno.
B. Contro il non luogo a procedere del 20 luglio 2012, il denunciante è insorto alla Corte dei reclami penali del Tribunale di appello (CRP), presso la quale ha più volte consultato l'incarto. Con giudizio del 26 novembre 2012, la CRP ha respinto il reclamo. Un ricorso presentato avverso questa decisione è stato respinto, in quanto ammissibile, dal Tribunale federale con sentenza 6B_31/2013 del 3 aprile 2013.
C. Il 4 gennaio 2013 A.________ ha inoltrato un'istanza di ricusa nei confronti del presidente della CRP, giudice D.________. L'istanza è stata respinta il 5 marzo 2013 dalla Corte di appello e di revisione penale (CARP) : questa sentenza non è stata impugnata dall'istante. In seguito, A.________ ha denunciato il Presidente della CRP riguardo alle modalità di accesso agli atti in relazione al quale il 25 febbraio 2013 il PP ha emanato un decreto di non luogo a procedere. Il querelante lo ha impugnato dinanzi alla CRP, chiedendo, nella replica del 19 aprile 2013, che non siano i giudici che avevano partecipato alla precedente decisione del 26 novembre 2012 a decidere la causa. I giudici interessati, B.________ e C.________, hanno trasmesso gli atti alla CARP per decidere nell'istanza di ricusa formulata nei loro confronti. Con giudizio del 15 luglio 2013, la CARP l'ha respinta in quanto ricevibile.
D. A.________ impugna questa decisione con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. Postula che l'incarto venga trasmesso all'autorità competente, affinché si pronunci in assenza dei giudici ricusati.
Non sono state chieste osservazioni.
 
Diritto:
 
Erwägung 1
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1).
1.2. Come noto al ricorrente (vedi sentenza 1C_467/2011 del 7 novembre 2011 che lo concerne), il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 138 I 171 consid. 1.4, 225 consid. 3.2; 136 II 304 consid. 2.4 e 2.5). Questa Corte non è pertanto tenuta a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste non sono presentate nella sede federale (DTF 138 I 274 consid. 1.6; 136 I 229 consid. 4.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute, laddove il ricorrente lamenta la violazione di diritti fondamentali e di norme del diritto cantonale (art. 106 cpv. 2 LTF), nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, poiché ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. e del diritto federale (DTF 136 II 304 consid. 2.4 e 2.5).
 
Erwägung 2
2.1. Il ricorrente si limita ad asserire, in maniera del tutto generica, di ritenere necessario e opportuno che i due giudici ricusati della CRP non debbano essere membri della Corte giudicante, in quanto stretti collaboratori del presidente della stessa.
2.2. Al riguardo la CARP ha dapprima precisato la portata dell'art. 56 lett. f CPP, secondo cui chi opera in seno a un'autorità penale deve ricusarsi se ha partecipato alla medesima causa in un'altra veste, ritenendo che in concreto i magistrati ricusati non si sono pronunciati in due vesti diverse, ma sono intervenuti più volte nella stessa veste, ossia di giudici della CRP, ciò che non costituirebbe un motivo di ricusa.
Ora, il ricorrente neppure tenta di dimostrare perché questa conclusione sarebbe lesiva del diritto federale.
2.3. La CARP ha poi ritenuto che, secondo la prassi, l'imparzialità soggettiva di un magistrato è presunta e che secondo la giurisprudenza (sentenza 1B_598/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 3.) e la dottrina (Andreas J. Keller, in: Donatsch/ Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 26 ad art. 56), con le quali il ricorrente non si confronta del tutto, un rapporto collegiale o una relazione professionale tra persone appartenenti a un'autorità penale non sono di per sé sufficienti a fondare un motivo di ricusazione secondo l'art. 56 lett. f CPP.
Il ricorrente neppure tenta di dimostrare l'infondatezza di queste conclusioni, peraltro corrette (sentenza 1B_189/2013 del 18 giugno 2013 consid. 3.2 e rinvii).
2.4. Il ricorrente accenna poi a due domande di ricusa da lui inoltrate nei confronti di due giudici della CARP, che hanno partecipato alla decisione impugnata. Al riguardo, ricordato che quelle fattispecie esulano dall'oggetto del presente giudizio, giova osservare che con sentenze odierne il Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibili, due ricorsi sottopostigli in tale ambito dal ricorrente (sentenze 1B_299/2013 e 1B_301/2013).
3. Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese, ridotte vista la situazione finanziaria del ricorrente (art. 65 cpv. 2 LTF), seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), l'implicita domanda di assistenza giudiziaria non potendo chiaramente essere accolta, visto che le conclusioni ricorsuali erano di primo acchito prive di ogni probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 14 ottobre 2013
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri