BGer 5A_806/2013 |
BGer 5A_806/2013 vom 01.11.2013 |
{T 0/2}
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5A_806/2013
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Sentenza del 1° novembre 2013 |
II Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudice federale von Werdt, Presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Commissione tutoria regionale 3, 6932 Breganzona,
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(ora Autorità regionale di protezione 3,
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via dott. Polar 46, casella postale 246, 6932 Breganzona).
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Oggetto
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privazione dell'autorità parentale,
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ricorso contro la sentenza emanata il 17 settembre 2013dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando: |
che con decisione 9 novembre 2010 l'Autorità di vigilanza sulle tutele del Cantone Ticino, in accoglimento di un'istanza di intervento della Commissione tutoria regionale 3 (ora Autorità regionale di protezione 3), ha privato A.________ dell'autorità parentale sui figli B.________ e C.________;
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che con sentenza 17 settembre 2013 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo di A.________ avverso la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele;
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che con ricorso in materia civile 25 ottobre 2013 A.________ ha impugnato la sentenza 17 settembre 2013 dinanzi al Tribunale federale;
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che il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF);
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che la sentenza impugnata è stata notificata alla ricorrente il 19 settembre 2013;
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che in queste circostanze il rimedio consegnato alla posta svizzera il 25 ottobre 2013 (data del timbro postale; art. 48 cpv. 1 LTF) si appalesa tardivo e quindi inammissibile;
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che quand'anche si volesse interpretare la frase " mi scuso per non aver fatto ricorso prima, ma ho avuto un impedimento per un problema di salute " come una richiesta di restituzione del termine ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 LTF, la stessa andrebbe comunque respinta dato che la ricorrente non dimostra un impedimento non colpevole conformemente a tale disposizione;
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che peraltro il gravame andrebbe dichiarato inammissibile anche per carenza di motivazione (art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF);
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che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente inammissibili;
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione alla ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 3 e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 1° novembre 2013
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: von Werdt
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La Cancelliera: Antonini
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