BGer 5A_832/2013 |
BGer 5A_832/2013 vom 07.11.2013 |
{T 0/2}
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5A_832/2013
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Sentenza del 7 novembre 2013 |
II Corte di diritto civile |
Composizione
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Giudice federale von Werdt, Presidente,
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Cancelliera Antonini.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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patrocinata dall'avv. Micol Morganti Perucchi,
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ricorrente,
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contro
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avv. B.________,
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quale amministratore della successione fu C.________,
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opponente,
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Stato del Cantone Ticino, rappresentato dal Presidente del Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona.
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Oggetto
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provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria,
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ricorso contro la sentenza emanata il 27 settembre 2013 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
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Cantone Ticino.
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Considerando: |
che, a seguito della grida per la ricerca di eredi nella successione fu C.________, A.________ si è annunciata quale erede entro i termini di pubblicazione;
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che con decisione 18 aprile 2013 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha accertato che A.________ appartiene alla stirpe dei bisavi di C.________ e che la successione di quest'ultima va quindi devoluta allo Stato del Cantone Ticino (art. 460 e 466 CC), e ha inoltre ordinato la pubblicazione di una nuova grida e la confezione di un inventario (art. 592 CC);
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che con appello (" Widerspruch ") 12 maggio 2013 A.________ ha chiesto la riforma del giudizio pretorile nel senso di essere riconosciuta erede di C.________;
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che con sentenza 27 settembre 2013 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello;
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che con ricorso in materia civile 4 novembre 2013 A.________ è insorta al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della sentenza 27 settembre 2013 ed il riconoscimento della sua qualità di erede;
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che la ricorrente ha pure chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
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che il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF);
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che il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione (art. 44 cpv. 1 LTF);
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che gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF);
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che la sentenza impugnata è stata notificata alla ricorrente il 1° ottobre 2013;
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che il termine per adire il Tribunale federale ha quindi cominciato a decorrere il 2 ottobre 2013 per scadere il 31 ottobre 2013;
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che in queste circostanze il rimedio consegnato alla posta svizzera il 4 novembre 2013 (data del timbro postale) si appalesa tardivo e quindi inammissibile;
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che in virtù dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente inammissibili;
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che la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
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3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
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4. Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 7 novembre 2013
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: von Werdt
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La Cancelliera: Antonini
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