BGer 8C_760/2013
 
BGer 8C_760/2013 vom 08.11.2013
{T 0/2}
8C_760/2013
 
Sentenza dell'8 novembre 2013
 
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Ursprung, in qualità di giudice unico,
cancelliere Schäuble.
 
Partecipanti al procedimento
D.________,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di disoccupazione, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 18 settembre 2013.
 
Visto:
il ricorso del 23 ottobre 2013 (timbro postale) contro il giudizio del 18 settembre 2013 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino in materia di assicurazione contro la disoccupazione (restituzione di prestazioni versate a torto),
 
considerando:
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto,
che il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate, non essendo per contro tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale,
che nel caso concreto, l'atto di ricorso non adempie manifestamente le esigenze di motivazione,
che infatti il ricorrente - limitandosi a formulare una motivazione identica a quella esposta in prima sede - non si confronta nelle debite forme con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 134 II 244), che ha peraltro ampiamente spiegato i motivi della propria decisione,
che in mancanza di un'argomentazione topica che risponda alle motivazioni del giudizio di prima istanza, il ricorso di D.________ non può essere ritenuto ricevibile,
che giusta l'art. 108 cpv. 1 LTF, il presidente della Corte decide in procedura semplificata di non entrare in materia su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (lett. b),
che egli può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF non si prelevano spese giudiziarie,
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
Lucerna, 8 novembre 2013
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Ursprung
Il Cancelliere: Schäuble