Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1B_396/2013
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Sentenza del 12 novembre 2013
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
procedimento penale; istanza di dissequestro,
ricorso contro la sentenza emanata il 24 settembre 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che A.________, arrestato il 24 aprile 2013 con le accuse di infrazione e di contravvenzioni alla legge federale sugli stupefacenti, è stato messo in libertà provvisoria l'8 maggio seguente;
che, al momento del fermo, oltre a dosi di cocaina e marijuana il Procuratore pubblico (PP) ha sequestrato anche la somma di fr. 542.60, che l'interessato aveva su di sé;
che con decisione del 17 giugno 2013 il PP, adito con un'istanza di dissequestro presentata dal legale dell'imputato, ha mantenuto il sequestro del citato importo;
che con giudizio del 24 settembre 2013, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha respinto un reclamo proposto direttamente dall'interessato;
che con ricorso del 5 novembre 2013, impostato il giorno successivo, A.________ chiede in sostanza al Tribunale federale di ordinare il dissequestro della menzionata somma;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1);
che il ricorrente riconosce espressamente d'aver presentato in ritardo il ricorso al Tribunale federale (art. 100 cpv. 1 LTF), rilevando tuttavia che il suo legale - che lo rappresenta anche nel quadro della procedura di carcerazione (vedi al riguardo causa 1B_384/2013 in corso di istruzione) - non avrebbe dato seguito alla sua richiesta d'interporre ricorso contro la decisione impugnata, notificata al ricorrente medesimo;
che questo rilievo non è deciso, ricordato che anche nell'ipotesi in cui il mancato rispetto del termine ricorsuale fosse da ricondurre al comportamento di persone ausiliarie, tra le quali rientrano anche i patrocinatori, tale omissione, secondo la costante giurisprudenza, dev'essere nondimeno ascritta al ricorrente (DTF 114 Ib 67 consid. 2 e 3; sentenza 2C_514/2013 del 10 giugno 2013 consid. 3.4);
che il gravame, tardivo e quindi manifestamente inammissibile, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
che del resto l'atto di ricorso non si confronta con i motivi posti a fondamento del giudizio impugnato e sarebbe comunque inammissibile per carenza di motivazione ( art. 42 cpv. 1 e 2 LTF ; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1);
che, vista la situazione finanziaria del ricorrente, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 12 novembre 2013
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri