BGer 2C_957/2013 |
BGer 2C_957/2013 vom 18.11.2013 |
{T 0/2}
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2C_957/2013
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Sentenza del 18 novembre 2013 |
II Corte di diritto pubblico |
Composizione
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Giudice federale Zünd, Presidente,
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Cancelliere Savoldelli.
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Partecipanti al procedimento |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Dipartimento della sanità e della socialità,
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Ufficio del veterinario cantonale, Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
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Oggetto
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Autorizzazione per la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni,
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ricorso contro la sentenza emanata il 30 settembre 2013 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Visto: |
che, con sentenza del 30 settembre 2013, il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha confermato, quale ultima istanza cantonale, il diniego della concessione ad A.________ di un'autorizzazione per la detenzione di un cane di razza soggetta a restrizioni;
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che, con ricorso del 15 ottobre 2013, trasmesso a questa Corte per competenza dall'autorità giudiziaria cantonale, A.________ ha impugnato detto giudizio;
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che, con lettera del 17 ottobre 2013, il Tribunale federale ha scritto ad A.________ che l'allegato ricorsuale non pareva a prima vista adempiere alle esigenze di motivazione poste dalla legge, invitandolo a completare lo stesso entro il termine di ricorso;
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che, in data 28 ottobre 2013, il Tribunale federale ha ricevuto dal Tribunale cantonale amministrativo una nuova lettera di A.________, dalla quale non risultava più chiaro se lo stesso intendesse o meno mantenere il ricorso;
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che, con lettera del 30 ottobre 2013, il Tribunale federale ha allora di nuovo scritto ad A.________ indicandogli che, in base a quanto emergeva dagli atti, lo stesso aveva ancora tempo fino al 7 novembre 2013 per completare il proprio ricorso e che, se egli avesse invece comunicato di ritirarlo entro il medesimo termine, la procedura poteva essere stralciata senza prelevare spese;
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che entrambe le lettere indicate, spedite ad A.________ con invio raccomandato, non risultano essere state da lui ritirate;
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considerando: |
che il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 II 497 consid. 3 pag. 499 con ulteriori rinvii);
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che, secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, il ricorso deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto e deve pertanto confrontarsi - almeno brevemente - con le argomentazioni contenute nello stesso (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.);
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che, giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF, esigenze più severe valgono inoltre in relazione alla violazione di diritti fondamentali (DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246);
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che, d'altra parte, il Tribunale federale può scostarsi dall'accertamento dei fatti solo se è stato eseguito in violazione del diritto o in modo manifestamente inesatto, cioè arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove addotte (art. 105 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560);
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che il ricorso interposto il 15 ottobre 2013 - che non è stato ritirato e non è stato oggetto di nessuna tempestiva completazione, atta a renderlo conforme ai disposti citati -, non si confronta affatto con le argomentazioni giuridiche e nemmeno contesta validamente (ovvero seguendo le regole sopra indicate) l'accertamento dei fatti o l'apprezzamento delle prove su cui la sentenza impugnata si basa;
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che lo stesso risulta pertanto motivato in maniera manifestamente insufficiente (art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF) e dev'essere dichiarato inammissibile sulla base della procedura semplificata prevista dall'art. 108 cpv. 1 lett. b. LTF;
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che le spese giudiziarie (art. 65 LTF) seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
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3. Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio del veterinario cantonale, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 18 novembre 2013
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Zünd
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Il Cancelliere: Savoldelli
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