BGer 5D_221/2013
 
BGer 5D_221/2013 vom 02.12.2013
{T 0/2}
5D_221/2013
 
Sentenza del 2 dicembre 2013
 
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
 
Partecipanti al procedimento
A.A.________ e B.A.________,
ricorrenti,
contro
C.________ SA,
opponente.
Oggetto
rigetto provvisorio dell'opposizione,
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 24 ottobre 2013 dal Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Considerando:
che C.________ SA ha escusso A.A.________ e B.A.________ (con separati precetti esecutivi) per il pagamento di pigioni;
che con due decisioni 11 ottobre 2013 (l'una riferita a A.A.________, l'altra riferita a B.A.________) il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha rigettato in via provvisoria le opposizioni interposte dagli escussi ai rispettivi precetti esecutivi;
che mediante reclamo 17 ottobre 2013 gli escussi hanno impugnato la decisione pretorile emanata nei confronti di A.A.________;
che con sentenza 24 ottobre 2013 il Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il reclamo nella misura in cui era presentato da B.A.________, quest'ultima non essendo toccata dalla decisione pretorile impugnata;
che il menzionato Presidente ha dichiarato inammissibile il reclamo anche nella misura in cui era presentato da A.A.________, quest'ultimo non essendosi confrontato con gli argomenti del Pretore secondo cui il contratto di locazione costituiva valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione e le obiezioni sollevate in merito a pretesi difetti dell'ente locato non erano state dimostrate o risultavano superate;
che con ricorso 27 novembre 2013 A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato la sentenza 24 ottobre 2013 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo pure di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria (con gratuito patrocinio);
che il gravame non è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso di almeno fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) né concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF), motivo per cui va trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale;
che con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF);
che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF);
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 in fine con rinvii);
che nel gravame all'esame i ricorrenti non si prevalgono di alcuna violazione dei loro diritti costituzionali, ma si limitano a postulare l'annullamento del contratto di locazione (per assenza dell'impianto di riscaldamento e dell'autorimessa) ed il risarcimento dei danni;
che tali conclusioni, presentate per la prima volta in sede federale, sono inammissibili (art. 99 cpv. 2 LTF);
che pertanto il ricorso si appalesa manifestamente inammissibile e non motivato in modo sufficiente, e può essere deciso dal giudice unico nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF;
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF);
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta.
3. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
4. Comunicazione alle parti e al Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 2 dicembre 2013
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini