BGer 1B_4/2014
 
BGer 1B_4/2014 vom 17.01.2014
{T 0/2}
1B_4/2014
 
Sentenza del 17 gennaio 2014
 
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
Cancelliere Crameri.
 
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Tribunale penale cantonale del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano.
B.________,
patrocinato dall'avv. Maria Galliani,
Oggetto
esame atti,
ricorso contro la sentenza emanata il 19 novembre 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Considerando:
che nell'ambito del procedimento penale aperto nei confronti di B.________, il 5 agosto 2013 è stato celebrato il dibattimento dinanzi al Tribunale penale cantonale;
che, nel quadro di detto procedimento, nel 2012 A.________ è stato sentito due volte dalla polizia per fatti avvenuti alla fine degli anni sessanta/inizio anni settanta;
che il 2 febbraio 2013 egli ha chiesto di costituirsi parte civile, mentre il 22 marzo e il 26 luglio 2012 ha domandato di ottenere copia dei suoi verbali, richieste rimaste inevase;
che A.________ ha allora presentato un reclamo per denegata giustizia alla Corte dei reclami penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) che, dopo che il Procuratore pubblico (PP) aveva respinto l'istanza a causa dell'intervenuta prescrizione penale, l'ha ritenuto privo di oggetto con decisione del 4 luglio 2013, mentre che, con sen-tenza del 10 luglio seguente, ha respinto un gravame diretto contro la citata decisione del PP;
che A.________ ha poi chiesto al Tribunale penale cantonale di ricevere copia delle deposizioni rese nel 2012;
che con decisione del 2 agosto 2013 il Presidente della Corte delle assise criminali ha respinto la richiesta, ritenendo che l'istante, quale persona informata sui fatti ai sensi dell'art. 105 cpv. 1 lett. d CPP, non era parte giusta l'art. 104 cpv. 1 CPP e non leso direttamente nei suoi diritti personali;
che, adita dall'istante, con decisione del 19 novembre 2013 la CRP ne ha respinto il reclamo;
che avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, chiedendo in sostanza copia delle citate deposizioni e formulando, tra l'altro, una richiesta di indennizzo di 12 milioni nei confronti del Cantone Ticino;
che non si è proceduto a uno scambio di scritti;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1);
che il gravame dev'essere trattato quale ricorso in materia penale ai sensi degli art. 78 segg. LTF;
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (art. 42 cpv. 1 LTF) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1);
che il ricorso in esame manifestamente non adempie queste esigenze di motivazione;
che la CRP, come prima il PP, hanno infatti ritenuto che il diniego di consegnare copia dei verbali di interrogatorio di polizia del ricorrente, dichiarazioni da lui rese quale persona informata sui fatti, all'asserito scopo, non provato, di allestire un testo di psicologia clinica sulla pedofilia e sugli effetti a lungo termine degli abusi sessuali sui minori, non comporterebbe una lesione diretta, immediata e personale dei suoi diritti;
che il ricorrente, limitandosi a esporre vicende della sua vita privata e professionale, non si confronta con questa conclusione, della quale non tenta di dimostrare l'infondatezza, né sostiene che gli art. 104 e 105 CPP sarebbero stati applicati in maniera incostituzionale;
che l'esame di pretesi abusi privati e professionali subiti dal ricorrente, come pure la pretesa di indennizzo e l'accenno a ulteriori procedimenti penali esulano dall'oggetto del litigio;
che, in assenza di decisioni pronunciate in merito dalle competenti autorità cantonali di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 e art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), il Tribunale federale non può esprimersi al riguardo;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, rispettivamente alla loro patrocinatrice, al Tribunale penale cantonale e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
Losanna, 17 gennaio 2014
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri