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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
8C_38/2014
Sentenza del 31 gennaio 2014
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Leuzinger, Presidente,
cancelliere Schäuble.
Partecipanti al procedimento
C.________,
ricorrente,
contro
Cassa Disoccupazione X.________,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 4 dicembre 2013.
Visto:
il ricorso del 13 gennaio 2014 (timbro postale) contro il giudizio del 4 dicembre 2013 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il gravame presentato da C.________ contro la decisione su opposizione 17 settembre 2013 della Cassa Disoccupazione X.________ che gli aveva chiesto la restituzione dell'importo di fr. 1'028.25, pari alle prestazioni indebitamente percepite,
lo scritto del 16 gennaio 2014 con il quale, per ordine della Presidente, l'interessato è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali egli ritiene di poter chiedere un altro giudizio, e nel quale si precisava che se è impugnata una decisione di irricevibilità oppure un decreto di stralcio è necessaria una specifica contestazione dei motivi di irricevibilità o di stralcio,
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avvertimento che il vizio poteva essere sanato entro il termine di ricorso indicato nel querelato giudizio,
la mancata reazione del ricorrente,
considerando:
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,
che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,
che per quanto concerne in particolare la motivazione, pur non dovendo essere necessariamente corretta, essa deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (DTF 123 V 335),
che un gravame contenente censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità non soddisfa la predetta esigenza di una motivazione riferita allo specifico oggetto del litigio (DTF 123 V 335),
che il ricorrente non si confronta nelle debite forme - nemmeno dopo essere stato reso edotto dell'apparente vizio formale - con i motivi che hanno indotto la Corte cantonale a ritenere inammissibile il suo gravame,
che in mancanza di una argomentazione topica che risponda alle motivazioni del giudizio cantonale, il ricorso di C.________ non può essere ritenuto ricevibile,
che giusta l'art. 108 cpv. 1 LTF, il Presidente della Corte decide in procedura semplificata di non entrare in materia su ricorsi manifestamente inammissibili (lett. a) o comunque manifestamente non motivati in modo sufficiente (lett. b),
che viste le circostanze del caso, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF),
che si ricorda infine al ricorrente la possibilità di chiedere alla cassa di disoccupazione, datene le condizioni, il condono dell'obbligo di restituzione (art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA),
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (seco).
Lucerna, 31 gennaio 2014
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Leuzinger
Il Cancelliere: Schäuble