BGer 8C_38/2014 |
BGer 8C_38/2014 vom 31.01.2014 |
{T 0/2}
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8C_38/2014
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Sentenza del 31 gennaio 2014 |
I Corte di diritto sociale |
Composizione
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Giudice federale Leuzinger, Presidente,
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cancelliere Schäuble.
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Partecipanti al procedimento |
C.________,
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ricorrente,
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Cassa Disoccupazione X.________,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro la disoccupazione,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 4 dicembre 2013.
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Visto: |
il ricorso del 13 gennaio 2014 (timbro postale) contro il giudizio del 4 dicembre 2013 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il gravame presentato da C.________ contro la decisione su opposizione 17 settembre 2013 della Cassa Disoccupazione X.________ che gli aveva chiesto la restituzione dell'importo di fr. 1'028.25, pari alle prestazioni indebitamente percepite,
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lo scritto del 16 gennaio 2014 con il quale, per ordine della Presidente, l'interessato è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali egli ritiene di poter chiedere un altro giudizio, e nel quale si precisava che se è impugnata una decisione di irricevibilità oppure un decreto di stralcio è necessaria una specifica contestazione dei motivi di irricevibilità o di stralcio,
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l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avvertimento che il vizio poteva essere sanato entro il termine di ricorso indicato nel querelato giudizio,
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la mancata reazione del ricorrente,
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considerando: |
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,
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che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,
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che per quanto concerne in particolare la motivazione, pur non dovendo essere necessariamente corretta, essa deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (DTF 123 V 335),
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che un gravame contenente censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità non soddisfa la predetta esigenza di una motivazione riferita allo specifico oggetto del litigio (DTF 123 V 335),
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che il ricorrente non si confronta nelle debite forme - nemmeno dopo essere stato reso edotto dell'apparente vizio formale - con i motivi che hanno indotto la Corte cantonale a ritenere inammissibile il suo gravame,
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che in mancanza di una argomentazione topica che risponda alle motivazioni del giudizio cantonale, il ricorso di C.________ non può essere ritenuto ricevibile,
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che giusta l'art. 108 cpv. 1 LTF, il Presidente della Corte decide in procedura semplificata di non entrare in materia su ricorsi manifestamente inammissibili (lett. a) o comunque manifestamente non motivati in modo sufficiente (lett. b),
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che viste le circostanze del caso, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF),
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che si ricorda infine al ricorrente la possibilità di chiedere alla cassa di disoccupazione, datene le condizioni, il condono dell'obbligo di restituzione (art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA),
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per questi motivi, la Presidente pronuncia: |
1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (seco).
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Lucerna, 31 gennaio 2014
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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La Presidente: Leuzinger
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Il Cancelliere: Schäuble
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