BGer 9C_829/2013 vom 07.02.2014
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9C_829/2013
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Sentenza del 7 febbraio 2014
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale Meyer, in qualità di giudice unico,
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cancelliere Grisanti.
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Partecipanti al procedimento
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D.________, Italia,
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ricorrente,
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contro
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Cassa svizzera di compensazione,
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avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 17 settembre 2013.
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Visto:
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il ricorso del 25 ottobre 2013 (timbro postale) contro il giudizio del 17 settembre 2013 del Tribunale amministrativo federale, Corte III,
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il decreto del 7 gennaio 2014, con il quale questa Corte ha assegnato a D.________ un termine suppletorio, scadente il 27 gennaio 2014, per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
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considerando:
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che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,
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che statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
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che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF non si prelevano spese giudiziarie,
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per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
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1. Il ricorso è inammissibile.
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2. Non si prelevano spese giudiziarie.
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3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale,
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Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 7 febbraio 2014
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Meyer
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Il Cancelliere: Grisanti
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