Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img] |
|
|
{T 0/2}
5A_598/2013
|
|
|
Sentenza del 19 febbraio 2014
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali von Werdt, Presidente,
Marazzi, Herrmann,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. dott. Ettore Item,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Giovanni Polar,
opponente.
Oggetto
decreto cautelare (divorzio),
ricorso contro la sentenza emanata il 17 luglio 2013
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Nell'ambito della procedura di divorzio tra A.________ e B.________, con decreto cautelare 30 settembre 2009 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha obbligato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 2'200.-- mensili dall'emanazione del suo giudizio fino al di lui pensionamento ordinario.
B.
Con sentenza 17 luglio 2013 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto un appello presentato da B.________, riformando il decreto cautelare pretorile nel senso che A.________ è tenuto a versarle un contributo alimentare provvisionale di fr. 3'400.-- mensili dal 30 settembre 2009 fino al passaggio in giudicato degli effetti del divorzio.
C.
Con ricorso in materia civile 21 agosto 2013 A.________ è insorto al Tribunale federale chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento della sentenza di appello. Con scritto 6 settembre 2013 il ricorrente ha pure postulato di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria (con il gratuito patrocinio del proprio legale).
Con decreto presidenziale 19 settembre 2013 al ricorso è stato conferito l'effetto sospensivo limitatamente ai contributi alimentari dovuti fino al mese di luglio 2013 compreso. Non sono state chieste determinazioni nel merito.
Diritto:
1.
La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 134 III 426 consid. 2.2) che è stata emanata su ricorso dall'ultima istanza cantonale ( art. 75 cpv. 1 e 2 LTF ) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) di natura pecuniaria con un valore di lite superiore a fr. 30'000.-- (art. 51 cpv. 1 lett. a e cpv. 4, art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ). Inoltrato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte parzialmente soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile soddisfa i discussi criteri formali.
2.
2.1. Il ricorso in materia civile al Tribunale federale è un rimedio di natura riformatoria (art. 107 cpv. 2 LTF). Il ricorrente non può pertanto limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione impugnata, ma deve anche in linea di principio formulare delle conclusioni sul merito della vertenza (DTF 137 II 313 consid. 1.3 con rinvii). Le conclusioni riformatorie devono essere precise, vale a dire indicare esattamente quali modifiche sono richieste ( FABIENNE HOHL, Procédure civile II, 2
aed. 2010, n. 2871); le conclusioni che hanno per oggetto una somma di denaro devono inoltre essere quantificate (DTF 134 III 235 consid. 2; 133 II 409 consid. 1.4.2).
La mancata ottemperanza a tali esigenze conduce all'inammissibilità del ricorso, a meno che la motivazione dello stesso, eventualmente letta in combinazione con la decisione impugnata, permetta senz'altro di comprendere ciò che il ricorrente voglia ottenere nel merito (DTF 136 V 131 consid. 1.2; 134 III 235 consid. 2; 133 II 409 consid. 1.4.2).
Una conclusione cassatoria (semplice domanda di annullamento della decisione impugnata o richiesta di rinvio della causa all'autorità inferiore per nuova decisione) è eccezionalmente ammissibile quando il Tribunale federale, in caso di accoglimento del ricorso, non potrebbe statuire sul merito del litigio perché mancano i necessari accertamenti di fatto, ma dovrebbe rinviare la causa all'autorità inferiore per un complemento d'istruzione (DTF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1 con rinvii; FABIENNE HOHL, op. cit., n. 2866).
2.2. Con le sue conclusioni il ricorrente - patrocinato da un legale - si limita a postulare l'annullamento della sentenza di appello.
Anche nella motivazione del gravame egli omette di precisare le modifiche che desidera apportare al dispositivo del giudizio contestato, limitandosi laconicamente ad affermare che "la sentenza impugnata deve essere riformata sulla base di tutte le censure qui sollevate". Appare chiaro che egli contesta il contributo alimentare concesso in via cautelare all'opponente dall'autorità inferiore, ma non quantifica minimamente la sua richiesta (che ha per oggetto una somma di denaro) : non è infatti possibile determinare se egli concluda, ad esempio, alla soppressione del contributo di mantenimento, alla riduzione dello stesso all'importo fissato dal Pretore oppure ad un altro importo.
Il ricorrente nemmeno spiega perché il Tribunale federale, qualora dovesse ritenere fondato il gravame, non potrebbe giudicare esso stesso la causa nel merito. Che ciò non sia possibile non emerge del resto neanche dalla lettura delle censure ricorsuali: l'insorgente lamenta la violazione dell'art. 9 Cost., criticando il metodo della ripartizione a metà dell'eccedenza adottato dall'ultima istanza cantonale e contestando gli importi di alcune poste relative ai fabbisogni e ai redditi di entrambe le parti fissati dall'autorità inferiore, senza tuttavia pretendere che un complemento d'istruzione sarebbe necessario per stabilirne il valore (anzi, per la maggior parte di queste poste indica egli stesso i montanti che dovrebbero essere presi in considerazione alla luce delle prove addotte). Non è quindi dato a vedere per quale ragione un eventuale accoglimento delle predette censure non avrebbe permesso al Tribunale federale di statuire sul merito del litigio. Il ricorrente non poteva pertanto limitarsi a postulare l'annullamento del giudizio impugnato, ma avrebbe dovuto formulare delle conclusioni riformatorie precise e quantificate.
Ne segue che la conclusione ricorsuale tendente all'annullamento della sentenza di appello si appalesa inammissibile e comporta l'inammissibilità dell'intero gravame.
3.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente va respinta, a prescindere dalla sua asserita indigenza, atteso che il suo ricorso non aveva fin dall'inizio probabilità di esito favorevole (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF).
L'opponente ha unicamente dovuto pronunciarsi sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, risultando parzialmente soccombente; in tali circostanze non si giustifica assegnarle ripetibili per la sede federale, ma, visto l'esito della procedura di misure d'urgenza, ritenere le stesse compensate.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 19 febbraio 2014
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini