Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
[img]
{T 0/2}
6B_870/2013
Sentenza del 27 febbraio 2014
Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Mathys, Presidente,
Eusebio, Oberholzer,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Mario Molo e
dall'avv. dr. Davide Cerutti,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. C.C.________,
patrocinato dall'avv. dr. Tuto Rossi,
opponente.
Oggetto
Decreto di abbandono,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 30 luglio 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Con esposto del 21 dicembre 2011, A.________ SA, società editrice del quotidiano D.________, ha presentato una querela penale per diffamazione e concorrenza sleale contro C.C.________, redattore responsabile del sito internet E.________ e allora direttore del giornale F.________, in relazione a un articolo concernente l'arresto di K.________ per reati contro l'integrità sessuale. L'articolo, intitolato "Il mostro di Bellinzona", evidenziava in particolare come l'accusato fosse stato collaboratore del quotidiano D.________, di cui era pure raffigurato il logo sopra il titolo "Il sospetto pedofuco ha collaborato per diverso tempo con D.________".
B.
Con decisione del 21 marzo 2013 il Procuratore pubblico (PP) ha decretato l'abbandono del procedimento contro C.C.________ per i reati di diffamazione, di infrazione alla legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241) e di mancata opposizione a una pubblicazione punibile.
C.
Con sentenza del 30 luglio 2013, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato dalla querelante contro il decreto di abbandono. Ha ritenuto improponibili le domande ricorsuali di emanare un decreto di accusa e di rinviare in via subordinata gli atti al PP perché procedesse in tal senso. La Corte cantonale è comunque entrata nel merito del gravame, confermando sostanzialmente le conclusioni del magistrato inquirente.
D.
La A.________ SA impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare gli atti all'istanza inferiore, affinché annulli il decreto di abbandono e trasmetta la causa al PP per l'emanazione di un decreto o di un atto di accusa. La ricorrente fa valere l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti e la violazione del diritto federale.
E.
La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale. Il PP chiede di respingere il gravame. Il querelato chiede in via principale di dichiararlo inammissibile e in via subordinata di respingerlo.
Diritto:
1.
La decisione impugnata conferma il decreto d'abbandono e pone quindi fine al procedimento penale. Si tratta di una decisione finale pronunciata in materia penale dall'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF). La ricorrente è legittimata ad adire il Tribunale federale giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, siccome ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza e ha sufficientemente spiegato quali pretese civili (di risarcimento del danno legato alla perdita di abbonati al suo quotidiano e di riparazione del torto morale) intende fare valere nei confronti di C.C.________.
2.
2.1. Secondo la ricorrente, la Corte cantonale avrebbe violato l'art. 397 CPP ritenendo irricevibile il reclamo per il fatto che nelle conclusioni aveva chiesto, in via principale, di emanare un decreto d'accusa nei confronti del querelato e, in via subordinata, di annullare il decreto di abbandono e rinviare gli atti al PP perché emanasse un decreto o atto d'accusa. Sostiene che la CRP avrebbe ignorato il cpv. 2 dell'art. 397 CPP, omettendo di considerare la facoltà di riformare o cassare la decisione del PP.
2.2. Giusta l'art. 397 cpv. 2 CPP, se accoglie il reclamo, la giurisdizione di reclamo emana una nuova decisione o annulla la decisione impugnata, rinviandola alla giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente. Secondo l'art. 397 cpv. 3 CPP, se accoglie il reclamo contro un decreto d'abbandono, la giurisdizione di reclamo può impartire al pubblico ministero o all'autorità penale delle contravvenzioni istruzioni circa il seguito della procedura. Il rimedio del reclamo può quindi avere sia effetto riformatorio sia cassatorio (cfr. messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale, del 21 dicembre 2005, in FF 2006, pag. 989 segg., in particolare pag. 1215; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed., 2013, n. 2 all'art. 397).
2.3. La Corte cantonale ha richiamato unicamente il cpv. 3 della citata disposizione e ritenuto che non poteva emanare un decreto d'accusa, né ordinare al PP di farlo, potendo eventualmente solo imporgli di chiudere l'istruzione e di procedere celermente nelle proprie incombenze. In concreto, la conclusione della reclamante era comunque chiara e tendeva in sostanza all'annullamento del decreto di abbandono, siccome erano dati sufficienti indizi di colpevolezza a carico del querelato. A prescindere dalla formulazione del petitum del reclamo, la CRP avrebbe quindi anche potuto soltanto annullare il decreto impugnato e rinviare gli atti al PP per una nuova decisione, conformemente all'art. 397 cpv. 2 CPP. Ritenendo irricevibile il gravame già per il solo fatto che la ricorrente non aveva esplicitamente formulato una simile domanda, la Corte cantonale è incorsa in un formalismo eccessivo. Va altresì rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dalla CRP, qualora ne siano dati i presupposti, l'istruzione impartita al PP di promuovere l'accusa è di massima ammissibile (cfr. sentenza 1B_480/2012 del 6 marzo 2013 consid. 4 e 5).
3.
La questione di sapere se un procedimento penale possa essere abbandonato dal pubblico ministero deve essere vagliata sulla base del principio "in dubio pro duriore", che deriva dal principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost. e 2 cpv. 2 CPP in relazione con gli art. 319 cpv. 1 e 324 CPP; DTF 138 IV 86 consid. 4.2). Esso comporta che, di massima, un abbandono o un non luogo a procedere non possono essere decretati se non quando appaia chiaramente che i fatti non sono punibili o le condizioni per il perseguimento penale non sono adempiute. In quest'ambito, il pubblico ministero e l'autorità di ricorso dispongono di un potere di apprezzamento che il Tribunale federale esamina con ritegno. Per contro, l'accusa dev'essere di principio promossa, nella misura in cui non entri in linea di conto l'emanazione di un decreto d'accusa, quando una condanna appaia più verosimile che un'assoluzione (DTF 138 IV 86 consid. 4.1.1; 137 IV 219 consid. 7.1-7.2 pag. 226 seg.). Ugualmente, quando la probabilità di assoluzione e di condanna appaiono equivalenti, di massima s'impone la promozione dell'accusa, in particolare quando il reato è grave (cfr. DTF 138 IV 86 consid. 4.1.2; sentenza 1B_248/2012 del 2 ottobre 2012 consid. 2.6, in: RtiD I-2013, pag. 160 segg.).
4.
4.1. La ricorrente sostiene che la Corte cantonale avrebbe ravvisato in modo manifestamente inesatto una controversia politica, dandola per acquisita come fatto notorio.
4.2. Nell'ambito dei delitti contro l'onore giusta gli art. 173 segg. CP, per valutare se una dichiarazione è lesiva dell'onore non occorre fondarsi sul senso datole dalla persona colpita, ma su un'interpretazione oggettiva, secondo il senso che un destinatario non prevenuto deve attribuirle nelle circostanze concrete. Questa interpretazione deve tenere conto non soltanto del contenuto del testo dell'articolo, ma anche della sua presentazione grafica. Secondo la giurisprudenza, un testo deve essere analizzato non unicamente in funzione delle espressioni utilizzate prese separatamente, ma anche secondo il senso generale che ne risulta dal suo insieme. La determinazione del contenuto di un messaggio concerne l'accertamento dei fatti, mentre il giudizio sul senso che un destinatario non prevenuto attribuisce alle espressioni e alle immagini utilizzate costituisce una questione di diritto (DTF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Nella discussione politica, la lesione dell'onore deve essere ammessa con riserbo e, in caso di dubbio, negata. La libertà di espressione, indispensabile alla democrazia, implica infatti che gli attori del dibattito politico accettino di esporsi ad una critica pubblica, talvolta anche violenta, delle loro opinioni. Non basta quindi sminuire una persona nelle qualità politiche che reputa di possedere. La critica o l'attacco comportano per contro una lesione dell'onore protetto dal diritto penale, se, nel merito o nella forma, non si limitano a degradare le qualità dell'uomo politico e il valore della sua azione, ma sono parimenti idonee ad esporlo al disprezzo in quanto essere umano (DTF 137 IV 313 consid. 2.1.4 e riferimenti).
4.3. In concreto, la Corte cantonale ha escluso l'esistenza di indizi relativi ad una lesione dell'onore penalmente protetto fondandosi in larga misura sul fatto che l'articolo incriminato rientrava in un contesto politico. Ha rilevato come fosse noto a chi legge i giornali e segue la cronaca locale che, nel corso del 2011, anno in cui si eleggevano i membri dell'esecutivo e del legislativo cantonale e quelli del legislativo federale, si è accentuato il confronto tra, da una parte, il movimento H.________ e i suoi sostenitori (tra i quali I.________ e F.________) e, dall'altra parte, un gruppo di persone sostanzialmente identificabile con l'associazione J.________, che criticava duramente le opinioni e il modo di esprimerle di H.________ e dei suoi media di riferimento. Sempre secondo quanto esposto dalla CRP, il movimento leghista si manifestava sul suo giornale domenicale, sul sito online e su F.________, mentre D.________ lo criticava sostenendo la parte avversa. La Corte cantonale ha rilevato che l'articolo incriminato ritraeva anche l'ex direttore del Dipartimento cantonale dell'educazione, della cultura e dello sport, nonché un avvocato notoriamente critico verso la H.________, tacciandoli di "falsi moralisti" : doveva quindi essere letto nel senso che a D.________ veniva rimproverato di "fare la morale" a H.________, quando invece un suo collaboratore si sarebbe macchiato di reati gravi.
4.4. La ricorrente sostiene che l'accertamento relativo a una presunta controversia politica tra giornali sarebbe arbitrario, siccome non troverebbe riscontro negli atti e sarebbe anzi fondato sul nulla. Adduce che D.________ è un quotidiano indipendente e non un organo di partito e precisa di non essere il referente politico o giornalistico del movimento J.________, critico nei confronti di H.________. La ricorrente rileva inoltre, che le elezioni cantonali e federali citate dalla CRP sarebbero precedenti la pubblicazione dell'articolo incriminato e quindi estranee ai fatti litigiosi.
La censura è fondata, giacché il contesto politico è semplicemente addotto dalla Corte cantonale quale fatto noto a chi legge i giornali, ma non è basato su specifici riscontri agli atti. Il rimprovero di "falsi moralisti" formulato nell'articolo incriminato è poi rivolto essenzialmente ad altre persone ed è riferito alla loro pretesa mancanza di interesse ad individuare eventuali docenti pedofili nelle scuole. Il contenuto del messaggio contro la ricorrente concerne nella fattispecie esclusivamente la collaborazione in ambito sportivo con il suo quotidiano di una persona indagata per reati contro l'integrità sessuale. In questa circostanza, la ricorrente non è stata attaccata in una veste politica o per avere espresso determinate opinioni politiche, ma quale società editrice di un giornale che avrebbe contato tra i suoi collaboratori una persona sospettata di reati gravi. L'accertamento relativo a una controversia di natura politica non trova pertanto fondamento negli atti ed è di conseguenza arbitrario. A torto la CRP ha quindi dato prova di riserbo nella valutazione dell'articolo incriminato e nell'esame della lesione dell'onore. La contestata pubblicazione pone d'altra parte in particolare risalto il rapporto professionale tra D.________ e una persona indagata per reati estranei a tale collaborazione. La notizia presenta di per sé uno scarso interesse sotto il profilo dell'informazione, ma è evidenziata mediante il titolo e la presentazione grafica in modo tale da prestarsi a colpire significativamente l'attenzione del lettore. È perciò quantomeno dubbio che vi si possa oggettivamente leggere solo l'attestazione di una semplice collaborazione professionale, come ritenuto dalla Corte cantonale.
4.5. Nelle esposte circostanze, non si può quindi ritenere che i fatti in discussione chiaramente non sono punibili. Un esame dell'eventuale adempimento delle condizioni dell'art. 173 n. 2 e 3 CP, disposizione semplicemente richiamata nella sentenza impugnata, è prematuro in questa sede. In virtù del principio "in dubio pro duriore", che esige in caso di dubbio la continuazione della procedura, gli atti devono quindi essere rinviati all'istanza cantonale, affinché il procedimento penale sia proseguito. Ciò anche con riferimento alla prospettata infrazione alla LCSl, ritenuto che l'eventuale carattere inutilmente lesivo delle affermazioni litigiose può essere di rilievo sotto il profilo degli art. 23 e 3 cpv. 1 lett. a LCSl. Occorre altresì rilevare che si sarebbe giustificato di congiungere questo procedimento con quelli oggetto della sentenza 6B_869 e 6B_871/2013 del 27 febbraio 2014, ritenuto che i reati concernono lo stesso imputato e riguardano fattispecie strettamente connesse (cfr. art. 29 cpv. lett. a 1 CPP). In simili casi, il principio dell'unità della procedura costituisce infatti la regola e in concreto non sono seriamente ravvisabili motivi sostanziali, in particolare legati all'imperativo di celerità, per derogarvi (cfr. art. 30 CPP; DTF 138 IV 214 consid. 3.2). Nel prosieguo del procedimento penale, i reati dovranno quindi essere perseguiti congiuntamente.
5.
Ne segue che il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati alla Corte cantonale, affinché si pronunci nuovamente sulla fattispecie, tenendo conto di quanto esposto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dell'opponente (art. 66 cpv. 1 e art. 68 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è annullata. La causa è rinviata alla CRP per una nuova decisione nel senso dei considerandi.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico di C.C.________, che rifonderà alla ricorrente un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 27 febbraio 2014
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Mathys
Il Cancelliere: Gadoni